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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40635/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di danneggiamento, lesioni personali, percosse e minaccia; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la configurabilità dell'aggravante nel reato di minaccia, è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' /1._m aggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di danneggiamento, lesioni personali, percosse e minaccia; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la configurabilità dell'aggravante nel reato di minaccia, è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' /1._m aggio
Sentenza Cassazione n. 40635/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris