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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31988/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

84avverso la sentenza del 24/11/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],considerato in primo luogo il ricorso presentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di tale ricorso, con cui si deducono il vizio diviolazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine all’applicazione del concorsodi persone nel reato di rapina, con aggravante delle più persone riunite, ai sensidegli artt. 110, 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., in relazione ai fatti di cui aicapi A1), B1), C1), risulta manifestamente infondato, giacché la Corte d’appelloadeguatamente aderisce al principio di diritto per il quale ai fini dellaconfigurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficienteanche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dellaesecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimoloall'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiaraadesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv.279807 - 01);ritenuto che il secondo motivo dello stesso ricorso, con cui si deducono ilvizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’asseritainsufficienza della prova dell’identificazione del ricorrente come autore del reatodi cui al capo C1), stante inattendibilità del riconoscimento fotografico effettuatoda una delle persone offese, non è consentito dalla legge in quanto rivalutativo diprove già oggetto di apprezzamento nei precedenti gradi di giudizio, e dunquesottratte alla cognizione della Corte di cassazione alla quale è precluso disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260);ritenuto che il terzo motivo, con cui si deducono il vizio di violazione di leggee il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuantigeneriche ai sensi dell’art. 62-bis, cod. pen. e alla circostanza della lieve entitàintrodotta dalla sentenza della Corte Cost. del 13 maggio 2024, n. 86, non èconsentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza diuna motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, ilquale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato da questaCorte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare ildiniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazionetutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendodisattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);ritenuto che la Corte d’appello ha adeguatamente motivato in relazione aciascuna doglianza con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano pagg. 6-8della sentenza impugnata, ove il giudice d’appello rileva il contributo concorsualedi entrambi i ricorrenti alla commissione delle rapine; la piena attendibilità dellerisultanze processuali corroborate dai fotogrammi delle videoregistrazioni; laconfigurabilità dei presupposti per l’applicazione della circostanza aggravantedelle più persone riunite, stante la perdurante partecipazione di entrambi inciascuno degli episodi intimidatori e violenti, in tal modo rafforzando l’efficaciadell’azione criminosa; e, infine, l’impossibilità di configurare una mitigazionedella pena, tanto sulla base delle attenuanti generiche, quanto sulla base dellalieve entità, posto che non sono ravvisabili elementi suscettibili diapprezzamento positivo e/o capaci di elidere la portata offensiva del fatto nellasua interezza);letto, in secondo luogo, il ricorso presentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Giulionell’interesse dello stesso ricorrente, e considerato che i motivi in esso proposti,come di seguito richiamati, e che deducono tutti il vizio di motivazione e il viziodi erronea applicazione della legge penale, nella specie: il primo, con riferimentoalla mancata assoluzione dal reato di cui al capo A1); il secondo, con riguardoalla mancata assoluzione per il reato di cui al capo A3); il terzo, per la mancataassoluzione dal reato di cui al capo B1); il quarto, con riguardo alla mancataassoluzione dal reato di cui al capo C1); il quinto, con riferimento alla mancataconcessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui allasentenza della Corte Cost. del 13 maggio 2024, n. 86; il sesto, con riferimentoalla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancatariduzione della pena; infine, il settimo, con riguardo alla mancata esclusione dellarecidiva, devono ritenersi tutti manifestamente infondati giacché la Corted’appello espone con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici le ragioniposte fondamento del giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per tutti gliepisodi di rapina, tenuto conto: dell’irrilevanza dei rilievi difensivi debitamenteesaminati in sentenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); della pienapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle condotte intimidatrici e alla commissionedi ciascuno dei fatti contestati (si vedano pagg. 6-8 della sentenza impugnata);dell’insussistenza dei presupposti per applicare la circostanza di lieve entitàintrodotta dalla Corte costituzionale, nonché per l’applicazione di ulteriorimitigazioni della pena (si veda pag. 8 della sentenza impugnata);rilevato che con il ricorso presentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Giulionell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si deduceva l’illegittimità (a)della mancata assoluzione dal reato di cui al capo A1); (b) della mancataassoluzione dal reato di cui al capo A3); (c) della mancata assoluzione dal reatodi cui al capo B1); (d) della mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche e per la mancata riduzione della pena,ritenuto che si tratta di motivi manifestamente infondati giacché censuranovizi della sentenza impugnata che non emergono dal testo della motivazione, laquale, per contro, puntualmente, e senza incorrere in vizi logici censurabili insede di legittimità, risponde a ciascuna doglianza rilevando la responsabilità delricorrente per gli episodi di rapina, per il reato di lesioni, nonché la congruità deltrattamento sanzionatorio, non mitigabile in assenza di elementi positivamentevalutabili a favore del ricorrente (si veda pag. 8 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
84avverso la sentenza del 24/11/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],considerato in primo luogo il ricorso presentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di tale ricorso, con cui si deducono il vizio diviolazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine all’applicazione del concorsodi persone nel reato di rapina, con aggravante delle più persone riunite, ai sensidegli artt. 110, 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., in relazione ai fatti di cui aicapi A1), B1), C1), risulta manifestamente infondato, giacché la Corte d’appelloadeguatamente aderisce al principio di diritto per il quale ai fini dellaconfigurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficienteanche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dellaesecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimoloall'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiaraadesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv.279807 - 01);ritenuto che il secondo motivo dello stesso ricorso, con cui si deducono ilvizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’asseritainsufficienza della prova dell’identificazione del ricorrente come autore del reatodi cui al capo C1), stante inattendibilità del riconoscimento fotografico effettuatoda una delle persone offese, non è consentito dalla legge in quanto rivalutativo diprove già oggetto di apprezzamento nei precedenti gradi di giudizio, e dunquesottratte alla cognizione della Corte di cassazione alla quale è precluso disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260);ritenuto che il terzo motivo, con cui si deducono il vizio di violazione di leggee il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuantigeneriche ai sensi dell’art. 62-bis, cod. pen. e alla circostanza della lieve entitàintrodotta dalla sentenza della Corte Cost. del 13 maggio 2024, n. 86, non èconsentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza diuna motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, ilquale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato da questaCorte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare ildiniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazionetutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendodisattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);ritenuto che la Corte d’appello ha adeguatamente motivato in relazione aciascuna doglianza con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano pagg. 6-8della sentenza impugnata, ove il giudice d’appello rileva il contributo concorsualedi entrambi i ricorrenti alla commissione delle rapine; la piena attendibilità dellerisultanze processuali corroborate dai fotogrammi delle videoregistrazioni; laconfigurabilità dei presupposti per l’applicazione della circostanza aggravantedelle più persone riunite, stante la perdurante partecipazione di entrambi inciascuno degli episodi intimidatori e violenti, in tal modo rafforzando l’efficaciadell’azione criminosa; e, infine, l’impossibilità di configurare una mitigazionedella pena, tanto sulla base delle attenuanti generiche, quanto sulla base dellalieve entità, posto che non sono ravvisabili elementi suscettibili diapprezzamento positivo e/o capaci di elidere la portata offensiva del fatto nellasua interezza);letto, in secondo luogo, il ricorso presentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Giulionell’interesse dello stesso ricorrente, e considerato che i motivi in esso proposti,come di seguito richiamati, e che deducono tutti il vizio di motivazione e il viziodi erronea applicazione della legge penale, nella specie: il primo, con riferimentoalla mancata assoluzione dal reato di cui al capo A1); il secondo, con riguardoalla mancata assoluzione per il reato di cui al capo A3); il terzo, per la mancataassoluzione dal reato di cui al capo B1); il quarto, con riguardo alla mancataassoluzione dal reato di cui al capo C1); il quinto, con riferimento alla mancataconcessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui allasentenza della Corte Cost. del 13 maggio 2024, n. 86; il sesto, con riferimentoalla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancatariduzione della pena; infine, il settimo, con riguardo alla mancata esclusione dellarecidiva, devono ritenersi tutti manifestamente infondati giacché la Corted’appello espone con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici le ragioniposte fondamento del giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per tutti gliepisodi di rapina, tenuto conto: dell’irrilevanza dei rilievi difensivi debitamenteesaminati in sentenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); della pienapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle condotte intimidatrici e alla commissionedi ciascuno dei fatti contestati (si vedano pagg. 6-8 della sentenza impugnata);dell’insussistenza dei presupposti per applicare la circostanza di lieve entitàintrodotta dalla Corte costituzionale, nonché per l’applicazione di ulteriorimitigazioni della pena (si veda pag. 8 della sentenza impugnata);rilevato che con il ricorso presentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Giulionell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si deduceva l’illegittimità (a)della mancata assoluzione dal reato di cui al capo A1); (b) della mancataassoluzione dal reato di cui al capo A3); (c) della mancata assoluzione dal reatodi cui al capo B1); (d) della mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche e per la mancata riduzione della pena,ritenuto che si tratta di motivi manifestamente infondati giacché censuranovizi della sentenza impugnata che non emergono dal testo della motivazione, laquale, per contro, puntualmente, e senza incorrere in vizi logici censurabili insede di legittimità, risponde a ciascuna doglianza rilevando la responsabilità delricorrente per gli episodi di rapina, per il reato di lesioni, nonché la congruità deltrattamento sanzionatorio, non mitigabile in assenza di elementi positivamentevalutabili a favore del ricorrente (si veda pag. 8 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
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