CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 agosto 2026
Cassazione n. 24615/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatoSGROI ANTONINO unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],in proprio e n.q. di legali rappresentanti dello [OSCURATO:PERSONA] AssociatoMalossini-Colla-Tommasi-Russo, rappresentati e difesi dall’avvocatoMALOSSINI ALESSANDRO unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-Numero registro generale 3832/2020Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 24615/2026Data pubblicazione 12/08/2026avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 68/2019 pubblicata il15/07/2019.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStefano Visonà, che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udito per la ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per i controricorrenti l’avv.[OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Trento ha rigettato il gravame proposto dall’INPSnella controversia con i soci e legali rappresentanti dello Studio legaleassociato [OSCURATO:PERSONA]-Colla-Tomasi-Russo (lo Studio).2. La controversia ha per oggetto il diritto al riconoscimento dei beneficicontributivi previsti dall’art.1 comma 118 della legge n.118/2014 conriferimento alla assunzione a tempo indeterminato di [OSCURATO:PERSONA], avvenutail [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale lo Studio aveva già intrattenuto un rapporto dilavoro di apprendistato professionalizzante, risolto il 05/01/2015.3. Il Tribunale di Trento accoglieva l’opposizione ad avviso di addebitoproposta dallo Studio, ritenendo la sussistenza dei requisiti per ilriconoscimento dei benefici contributivi de quibus e più in particolareritenendo che il contratto di apprendistato non potesse essere qualificatoquale contratto a tempo indeterminato ai fini previsti dall’art.1 comma 118cit., sulla base di una interpretazione teleologica e non solo letterale delladisposizione.Numero registro generale 3832/2020Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 24615/2026Data pubblicazione 12/08/20264. La corte territoriale ha richiamato un suo precedente specifico e haconfermato integralmente la sentenza appellata.5. Per la cassazione della sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato a ununico motivo, al quale lo Studio resiste con controricorso, illustrato damemoria.6. Dopo la infruttuosa trattazione in sede camerale, il ricorso è statodestinato alla pubblica udienza. Il Pubblico ministero ha depositatomemoria ex art.378 cod. proc. civ. nella quale ha concluso per il rigettodel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) INPSlamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.1 comma 118 della leggen.190/2014. Deduce che la corte territoriale ha errato nel non qualificare ilcontratto di apprendistato professionalizzante (già) concluso tra lo [OSCURATO:PERSONA] come contratto a tempo indeterminato ai sensi e per glieffetti della disposizione oggetto della censura, e di conseguenza ha erratonel non aver considerato la sussistenza di un elemento ostativo alriconoscimento del beneficio contributivo.2. Nella ordinanza interlocutoria n. 4452/2026 la Corte ha richiamato ilprecedente di Cass. n. 4053/2024, dal quale il Collegio intende discostarsiper le ragioni di seguito esposte.3. A questo fine devono svolgersi due premesse, che incidono sullainterpretazione della disposizione oggetto di causa.4. In primo luogo, le disposizioni che prevedono sgravi contributivi (nelcaso in esame: l’art.1 comma 118 della legge n.190/2014) siccome sirisolvono in una deroga rispetto alla generale sottoposizione agli obblighicontributivi, sono da considerarsi di stretta interpretazione (cfr. Cass.n.1767/2021 e succ. conff.) e dunque soggette allo specifico canoneinterpretativo previsto dall’art.14 delle preleggi, secondo il quale le leggiNumero registro generale 3832/2020Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 24615/2026Data pubblicazione 12/08/2026che «fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicanooltre i casi e i tempi in esse considerati».5. In secondo luogo deve considerarsi che la materia degli sgravicontributivi rientra nelle competenze di attribuzione della Unione europea,in quanto peculiare forma di «aiuto di stato» ai sensi e per gli effettidell’art.107 del Trattato sul funzionamento della Unione europea (cfr.Corte di Giustizia UE, 29 luglio 2018, C-659/17, INPS c. [OSCURATO:SOCIETA], su ricorso pregiudiziale di questa Corte).6. L’art. 1 comma 118 della legge n.190/2014 non è dunque soggetto soloal peculiare canone interpretativo previsto dall’art.14 delle preleggi, maprima ancora al vincolo della interpretazione conforme al dirittoeurounitario, previsto in via generale dall’art.117 comma primo dellaCostituzione.7. Ciò si risolve nella necessità di interpretare la disposizione di dirittointerno in conformità dell’art.107 TFUE, e dunque in modo che sia fattosalvo l’effettivo perseguimento delle finalità che secondo la disposizioneeurounitaria rendono legittimo l’aiuto di stato (rectius: lo sgraviocontributivo).8. Sulla base di queste premesse deve procedersi alla interpretazionedell’art.1 comma 118 della legge n.190/2014, che così prevede: «Al fine dipromuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, conesclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni concontratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti diapprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1ºgennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, fermarestando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonerodal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datoridi lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limitemassimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.Numero registro generale 3832/2020Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 24615/2026Data pubblicazione 12/08/2026L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenzadelle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quellerelative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati atempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta conriferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma siagià stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempoindeterminato. (…) ».9. La disposizione in esame, nell’intento dichiarato di «promuovere formedi occupazione stabile», disciplina una successione di rapporti giuridici,colti nella prospettiva del lavoratore.10. Ciò, del resto, è coerente con la finalità della disposizione, perché lacausa dello sgravio contributivo è l’effettivo raggiungimento di unasituazione di stabilità del rapporto di lavoro del dipendente. Causa che,ricostruita in questi termini, è altresì conforme alle specifiche condizioniposte dall’art.107 TFUE al fine del riconoscimento della legittimitàdell’aiuto di stato.11. Nell’ambito delle condizioni che costituiscono presupposto per ilgodimento degli sgravi, possono distinguersi un rapporto giuridico iniziale(rapporto a quo) ed un rapporto giuridico finale (rapporto ad quem).12. Il rapporto ad quem deve essere costituito da una nuova assunzione«con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione deicontratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico».13. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quale forma comune deirapporti di lavoro (art.1 d.lgs. n.81/2015), soddisfa il requisito dellastabilità dell’occupazione, in conseguenza dei limiti al potere di recesso deldatore di lavoro stabiliti dalla legge (legge n.604/1966 e legge n.300/1970, come nel tempo novellate).14. In questa prospettiva è del tutto coerente l’esclusione ─ quanto alrapporto giuridico ad quem ─ dell’apprendistato e del lavoro domestico,perché con riferimento a questi rapporti il potere di recesso del datore diNumero registro generale 3832/2020Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 24615/2026Data pubblicazione 12/08/2026lavoro non è soggetto agli stessi limiti previsti per il contratto a tempoindeterminato.15. Nella costante giurisprudenza di questa Corte il contratto diapprendistato professionalizzante è sempre stato qualificato quale«rapporto di lavoro a tempo indeterminato bi-fasico, nel quale la primafase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio traprestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge, con funzionespecializzante, lo scambio tra attività lavorativa e formazioneprofessionale) mentre la seconda fase soltanto eventuale, perchécondizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c.» (cfr. Cass. 28/11/2024n.30657).16. Al tempo stesso, la peculiarità di tale rapporto a tempo indeterminatoè tra l’altro costituita dal fatto che il datore di lavoro, alla fine del periododi formazione, può «licenziare ad nutum, ex art. 2118 c.c., l’apprendistaoppure di mantenerlo in servizio con un normale rapporto di lavoro (art.42, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2015)» (Cass. 30657/2024 cit.).17. Diversa è la disciplina del rapporto a quo.18. Mentre il rapporto ad quem è disciplinato in termini positivi dallegislatore (sono espressamente previsti sia la regola: tempoindeterminato; che le eccezioni: apprendistato e lavoro domestico), ilrapporto a quo è disciplinato solo con riferimento alle eccezioni che nonconsentono la fruizione degli sgravi.19. La disposizione in esame prevede soltanto che lo sgravio contributivonon possa essere riconosciuto con riferimento alla assunzione di lavoratoriche «nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempoindeterminato presso qualsiasi datore di lavoro».20. L’art.41 del d.lgs. n.81/2015 prevede che: «L'apprendistato è uncontratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e allaoccupazione dei giovani».Numero registro generale 3832/2020Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 24615/2026Data pubblicazione 12/08/202621. Anche nella costante giurisprudenza di questa Corte, nei termini soprarichiamati, il contratto di apprendistato è qualificato come contratto atempo indeterminato.22. Il confronto tra la disciplina del rapporto a quo e la disciplina delrapporto ad quem, condotto secondo gli specifici canoni interpretativisopra richiamati, induce il Collegio a ritenere che non competa lo sgraviocontributivo per la nuova assunzione (a tempo indeterminato) di unlavoratore che nei sei mesi precedenti abbia avuto in corso un rapporto diapprendistato professionalizzante.23. Mentre per il rapporto ad quem il contratto di apprendistato èespressamente preso in considerazione dal legislatore quale eccezione allaregola generale (assunzione a tempo indeterminato), per il rapporto a quosi prevede solo l’esclusione dal beneficio in caso di pregresso rapporto atempo indeterminato nell’intervallo temporale previsto, senza alcunaulteriore specificazione.24. Rectius, per il rapporto a quo il legislatore non detta una specificadisciplina per il rapporto di apprendistato; disciplina che invece èpositivamente prevista per il rapporto ad quem.25. Né può ritenersi che ─ per analogia ─ con riferimento all’apprendistatoper il rapporto a quo valgano le medesime disposizioni dettate per ilrapporto ad quem, perché questa interpretazione non è consentitadall’art.14 delle preleggi, in difetto della sussistenza di una eadem ratio.26. Che questo sia il significato da attribuirsi alla disposizione risultaanche alla luce della interpretazione della disposizione in conformità aldiritto eurounitario, e segnatamente all’art.107 TFUE.27. Diversamente opinando sarebbe consentito al datore di lavoro, e in talsenso è esplicativo il caso in esame, di beneficiare dapprima degli sgravicontributivi previsti in via generale per il contratto di apprendistato e ─senza soluzione di continuità ─ di beneficiare poi degli sgravi previstiNumero registro generale 3832/2020Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 24615/2026Data pubblicazione 12/08/2026dall’art.1 comma 118 della legge n.190/2014, pur continuando a fruiredella medesima prestazione lavorativa.28. I rilievi sopra svolti conducono all’accoglimento del ricorso, perché lacorte territoriale è incorsa nella violazione di legge lamentata dall’istitutoprevidenziale laddove ha ritenuto che il pregresso svolgimento di uncontratto di apprendistato professionalizzante nei sei mesi antecedenti allaassunzione a tempo indeterminato non fosse ostativo al riconoscimentodello sgravio contributivo oggetto di causa.29. La sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento al motivoaccolto, con rinvio alla medesima corte territoriale che, in diversacomposizione, si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.30. La corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivoaccolto; rinvia alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 09/06/2026.[OSCURATO:PERSONA]