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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 10343/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Genova il 10 febbraio 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Genova il 20 luglio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere cioè detenuto a fine di cessione 33,163 grammi di cocaina e 0,879 di hashish, fatto contestato come commesso il 28 gennaio 2020, e, esclusa la recidiva, riconosciute le attenuanti generiche e con la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza della giustificazione, e difetto di motivazione.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. a causa della mancata partecipazione al processo dell'imputato detenuto, nonostante l'udienza si sia tenuta in presenza in ragione della istanza del Difensore e benchè si sia svolta in due date - sempre assente l'imputato - avendo la Corte di merito ravvisato la necessità di escutere un verbalizzante.

2.2. Tramite il secondo motivo censura mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in relazione alla richiesta di riconoscimento nel caso di specie del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

I Giudici di merito, nel disattendere il relativo motivo di appello, avrebbero trascurato il principio di diritto fissato da Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, ric.

Murolo, Rv. 274076, secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.

In particolare, non si sarebbe tenuto conto né della "concreta portata offensiva del fatto con riguardo alle modalità e circostanze dell'azione" (così alla p. 3 del ricorso) né della circostanza, che si ricava dal comma 6 dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, che lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale non è, di per sé, incompatibile con la fattispecie di lieve entità.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 10 febbraio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato contestato si prescriverà non prima del 28 gennaio 2045, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.1.1.

Quanto al primo motivo, appare condivisibile la requisitoria del P.G.: infatti, nella situazione emergenziale, non risulta la richiesta dell'imputato di partecipare personalmente; né è previsto che l'imputato venga espressamente avvisato che ha facoltà di chiedere di partecipare personalmente.

1.2. In relazione al secondo motivo di impugnazione, osserva il Collegio che la Corte territoriale, oltre a quantità e a non occasionalità, ha sottolineato anche l'esistenza di due precedenti specifici, uno in giudicato ed uno no, che stima indicativi della "continuità nello svolgimento dell'attività criminale" (p. 2) da parte dell'imputato.

E con tale ultimo elemento - la condotta anteatta - il ricorso omette il doveroso confronto.

Si tratta di motivazione, comunque, che risulta non incongrua né illogica ed in linea con il richiamato precedente di legittimità (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, ric.

Murolo, cit.). 2.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art.616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.

3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, che ritiene di dover dare ad essi continuità, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 01/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] ' re st nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Genova il 10 febbraio 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Genova il 20 luglio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere cioè detenuto a fine di cessione 33,163 grammi di cocaina e 0,879 di hashish, fatto contestato come commesso il 28 gennaio 2020, e, esclusa la recidiva, riconosciute le attenuanti generiche e con la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza della giustificazione, e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. a causa della mancata partecipazione al processo dell'imputato detenuto, nonostante l'udienza si sia tenuta in presenza in ragione della istanza del Difensore e benchè si sia svolta in due date - sempre assente l'imputato - avendo la Corte di merito ravvisato la necessità di escutere un verbalizzante. 2.2. Tramite il secondo motivo censura mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in relazione alla richiesta di riconoscimento nel caso di specie del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. I Giudici di merito, nel disattendere il relativo motivo di appello, avrebbero trascurato il principio di diritto fissato da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, ric. Murolo, Rv. 274076, secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. In particolare, non si sarebbe tenuto conto né della "concreta portata offensiva del fatto con riguardo alle modalità e circostanze dell'azione" (così alla p. 3 del ricorso) né della circostanza, che si ricava dal comma 6 dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, che lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale non è, di per sé, incompatibile con la fattispecie di lieve entità. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 10 febbraio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato contestato si prescriverà non prima del 28 gennaio 2045, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.1.1. Quanto al primo motivo, appare condivisibile la requisitoria del P.G.: infatti, nella situazione emergenziale, non risulta la richiesta dell'imputato di partecipare personalmente; né è previsto che l'imputato venga espressamente avvisato che ha facoltà di chiedere di partecipare personalmente. 1.2. In relazione al secondo motivo di impugnazione, osserva il Collegio che la Corte territoriale, oltre a quantità e a non occasionalità, ha sottolineato anche l'esistenza di due precedenti specifici, uno in giudicato ed uno no, che stima indicativi della "continuità nello svolgimento dell'attività criminale" (p. 2) da parte dell'imputato. E con tale ultimo elemento - la condotta anteatta - il ricorso omette il doveroso confronto. Si tratta di motivazione, comunque, che risulta non incongrua né illogica ed in linea con il richiamato precedente di legittimità (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, ric. Murolo, cit.). 2.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art.616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. 3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, che ritiene di dover dare ad essi continuità, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] ' re st nsore [OSCURATO:PERSONA]
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