CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 21362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché denunzia, peraltro in termini di assoluta genericità, l'assenza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali il ricorrente non è stato prosciolto ai sensi dell'art. 129 cpp a fronte di iun appello con il quale si mettevano in discussione temi della sentenza gravata riferiti unicamente al trattamento sanzionatorio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA])idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Oggi 1 GIU I