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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2026

Cassazione n. 20289/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che ha confermato la condanna, in primo grado, per evasione); rilevato che l'odierna trattazione deriva da rinvio, a causa di un difetto di notifica della precedente udienza, fissata in data 20 marzo 2026; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: 1) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione, stanti: la natura episodica ed occasionale della violazione; l'omessa considerazione dei comportamenti successivi al reato (il ricorrente ha ammesso l'addebito in sede di convalida); la delimitazione spaziale e temporale del fatto (allontanamento nel raggio di 1 km dall'abitazione); lo scarso gradiente di dolo, i suddetti elementi denotando l'intenzione di fare immediato rientro presso l'abitazione; 2) mancata esclusione della recidiva, non avendo i Giudici dell'appello spiegato perché la condotta dell'imputato rappresenti sintomo di riprovevolezza e di maggior pericolosità, vieppiù tenuto conto delle circostanze di fatto e delle spinte motivazionali sottese all'illecito; ritenuto che i motivi reiterano censure cui la Corte d'appello ha esaustivamente e logicamente replicato: quanto al primo motivo, che la causa di non punibilità è limitata dalla giurisprudenza di legittimità a casi - diversi da quello in oggetto - minimali (quali lo spostamento all'interno dello stesso stabile condominiale o lievi ritardi di rientro a seguito di autorizzazioni da parte dell'autorità giudiziaria); quanto al secondo motivo (trattasi di recidivo reiterato infraquinquennale), che la condotta ha denotato indifferenza ai continui richiami della legge e quindi denotato un rafforzamento della pericolosità sociale; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che ha confermato la condanna, in primo grado, per evasione); rilevato che l'odierna trattazione deriva da rinvio, a causa di un difetto di notifica della precedente udienza, fissata in data 20 marzo 2026; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: 1) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione, stanti: la natura episodica ed occasionale della violazione; l'omessa considerazione dei comportamenti successivi al reato (il ricorrente ha ammesso l'addebito in sede di convalida); la delimitazione spaziale e temporale del fatto (allontanamento nel raggio di 1 km dall'abitazione); lo scarso gradiente di dolo, i suddetti elementi denotando l'intenzione di fare immediato rientro presso l'abitazione; 2) mancata esclusione della recidiva, non avendo i Giudici dell'appello spiegato perché la condotta dell'imputato rappresenti sintomo di riprovevolezza e di maggior pericolosità, vieppiù tenuto conto delle circostanze di fatto e delle spinte motivazionali sottese all'illecito; ritenuto che i motivi reiterano censure cui la Corte d'appello ha esaustivamente e logicamente replicato: quanto al primo motivo, che la causa di non punibilità è limitata dalla giurisprudenza di legittimità a casi - diversi da quello in oggetto - minimali (quali lo spostamento all'interno dello stesso stabile condominiale o lievi ritardi di rientro a seguito di autorizzazioni da parte dell'autorità giudiziaria); quanto al secondo motivo (trattasi di recidivo reiterato infraquinquennale), che la condotta ha denotato indifferenza ai continui richiami della legge e quindi denotato un rafforzamento della pericolosità sociale; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20289/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris