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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02361/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania, del 4 giugno 2020, che lo ha condannato alla pena di anni trenta perché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 110 81, 575 cod. pen. e 13, comma 3 lett. a), 3 bis e 3 ter d.lgs. n. 286 del 1998, per avere cagionato la morte di 49 persone, trasportate dalla Libia, ammassate nella stiva di un barcone di legno, luogo senza luce né aria trasformato in una camera a gas dai fumi del motore e dai miasmi del carburante, rimanendo a guardia dell'apertura ed impedendo loro di uscire.A fondamento dell'istanza di revisione la difesa adduceva l'esistenza di "prove nuove", frutto di specifiche investigazioni difensive, in particolare le dichiarazioni di due cittadini siriani i quali avevano dichiarato: di avere viaggiato sulla medesima imbarcazione; che sulla stessa non vi era stato alcun equipaggio; che nessuno aveva usato violenza e che avevano riconosciuto l'istante come un giovane che diceva di volere andare in Europa.

La Corte di appello ha ritenuto le prove addotte prive del carattere di decisività, inidonee a sovvertire il giudizio di condanna in quanto ancorato a solide risultanze probatorie, ed indipendentemente dal vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca degli stessi testimoni.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.Con unico motivo censura il provvedimento impugnato per vizi di violazione degli artt.630, 634 cod. proc. pen. e dell'art. 6 della CEDU, oltre che per difetto e contraddittorietà della motivazione, deducendo che le valutazioni della Corte territoriale si siano spinte al di là dei limiti del giudizio di manifesta infondatezza, assumendo in modo apodittico che le dichiarazioni dei giovani siriani sarebbero state inverosimili e insuscettibili di approfondimento.

In particolare, sostiene, con richiamo di specifici arresti di questa Corte, che nella valutazione di inammissibilità dell'istanza di revisione non possa rientrare la valutazione della effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio.

Inoltre, l'ordinanza impugnata si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte Edu in materia di diritto dell'imputato di sentire testimoni a discolpa.

La motivazione del provvedimento impugnato, peraltro, appare contraddittoria nella parte in cui afferma che i giovani imputati non avrebbero potuto comportarsi diversamente e che non siano moralmente responsabili della morte delle 49 persone.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale e dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato. 2.L'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre, in ogni tempo, ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici.

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di statuire che anche nella fase rescindente, le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante (Sez. 2, n. 15652 de/ 14/02/2019, Rv. 276437 - 01; Sez. 2, n. 44724 del 11/11/2009 Rv. 245718).

Integra la manifesta infondatezza della richiesta di revisione - che ne determina l'inammissibilità - l'evidente inidoneità delle ragioni che la sostengono, e la fondano, a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, rimanendo riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 4, n. 18196 del 10/01/2013).

Evidentemente, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta, sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, che siano, tuttavia, riscontrabili "ictu oculi" (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071 - 01; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Rv. 257496 - 01).

Nel medesimo senso risulta essersi espressa anche la pronuncia evocata dalla difesa secondo cui «in tema di revisione, il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.», avendo la medesima pronuncia soggiunto che «detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, Rv. 266810 - 01) 3.Nel caso in esame, la Corte di appello con giudizio logico, privo di contraddizioni ed immune da censure, ha affermato che nessuna delle prove dedotte è capace di sovvertire il quadro probatorio che ha supportato il giudizio di condanna del ricorrente per omicidio plurimo in relazione alla morte di 49 persone, in particolare per avere, in concorso con altri coimputati, impedito con violenza alle vittime di uscire dalla stiva del barcone di legno, nel quale erano state ammassate insieme ad altre persone, per il trasporto dalla Libia, e in cui sono state rinvenute morte per asfissia, essendo il locale senza aperture ed invaso dai fumi di combustione e trasformato sostanzialmente ben presto in una camera a gas.

La Corte territoriale ha, inoltre, dato atto che, nei giudizi di merito, non è emersa la prova che il ricorrente ( come del resto tutti gli altri giovani condannati) fosse uno dei trafficanti ( essendo stati piuttosto definiti come "l'ultima ruota di un mostruoso ingranaggio del traffico di vita umane") e che la sistemazione dei migranti nella stiva, nella quale furono ammassati un centinaio di soggetti "di carnagione scura", fu decisa dai trafficanti, mentre l'istante, insieme agli altri coimputati, fu presumibilmente reclutato tra gli altri passeggeri con il compito di gestire l'ordine in attesa dei soccorsi, dopo avere preso il largo, e di impedire l'uscita dei passeggeri dalla stiva che avrebbe potuto compromettere l'equilibrio dell'imbarcazione e provocare un naufragio.

L'essenza del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato istante, e degli altri imputati, risiede nell'avere gli stessi impedito, con percosse e violenze, alle persone ammassate nella stiva di salire sui ponti così da sfuggire al loro destino.

La circostanza sulla quale i testi "nuovi" addotti dalla difesa avrebbero dovuto essere sentiti verte proprio sulla non riconducibilità dell'imputato istante al gruppo dei trafficanti, ovvero su una circostanza acclarata nei precedenti giudizi di merito e ritenuta, tuttavia, non idonea ad escluderne la personale responsabilità. 4.Le valutazioni espresse dalla Corte di appello, siccome non illogiche e limitate ad una astratta valutazione delle prove nuove dedotte e della loro attitudine demolitoria del giudicato, non appaiono censurabili in questa sede e si presentano pienamente idonee a dar conto della manifesta infondatezza della richiesta di revisione. 5.Come condivisibilmente sostenuto dal Procuratore generale nella sua requisitoria, non è configurabile, inoltre, alcuna frizione rispetto all'art. 6 CEDU, essendo necessario nel giudizio di revisione, oltre che normativamente previsto, un filtro di ammissibilità, onde evitare, dopo la formazione del giudicato, irragionevoli giudizi di revisione in circostanze nelle quali si è già in grado di valutare come le prove presentate, anche laddove confermate nel contraddittorio delle parti, non possano esplicare alcuna incidenza sul giudizio di colpevolezza. 6.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania, del 4 giugno 2020, che lo ha condannato alla pena di anni trenta perché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 110 81, 575 cod. pen. e 13, comma 3 lett. a), 3 bis e 3 ter d.lgs. n. 286 del 1998, per avere cagionato la morte di 49 persone, trasportate dalla Libia, ammassate nella stiva di un barcone di legno, luogo senza luce né aria trasformato in una camera a gas dai fumi del motore e dai miasmi del carburante, rimanendo a guardia dell'apertura ed impedendo loro di uscire.A fondamento dell'istanza di revisione la difesa adduceva l'esistenza di "prove nuove", frutto di specifiche investigazioni difensive, in particolare le dichiarazioni di due cittadini siriani i quali avevano dichiarato: di avere viaggiato sulla medesima imbarcazione; che sulla stessa non vi era stato alcun equipaggio; che nessuno aveva usato violenza e che avevano riconosciuto l'istante come un giovane che diceva di volere andare in Europa. La Corte di appello ha ritenuto le prove addotte prive del carattere di decisività, inidonee a sovvertire il giudizio di condanna in quanto ancorato a solide risultanze probatorie, ed indipendentemente dal vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca degli stessi testimoni. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.Con unico motivo censura il provvedimento impugnato per vizi di violazione degli artt.630, 634 cod. proc. pen. e dell'art. 6 della CEDU, oltre che per difetto e contraddittorietà della motivazione, deducendo che le valutazioni della Corte territoriale si siano spinte al di là dei limiti del giudizio di manifesta infondatezza, assumendo in modo apodittico che le dichiarazioni dei giovani siriani sarebbero state inverosimili e insuscettibili di approfondimento. In particolare, sostiene, con richiamo di specifici arresti di questa Corte, che nella valutazione di inammissibilità dell'istanza di revisione non possa rientrare la valutazione della effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio. Inoltre, l'ordinanza impugnata si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte Edu in materia di diritto dell'imputato di sentire testimoni a discolpa. La motivazione del provvedimento impugnato, peraltro, appare contraddittoria nella parte in cui afferma che i giovani imputati non avrebbero potuto comportarsi diversamente e che non siano moralmente responsabili della morte delle 49 persone. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale e dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2.L'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre, in ogni tempo, ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di statuire che anche nella fase rescindente, le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante (Sez. 2, n. 15652 de/ 14/02/2019, Rv. 276437 - 01; Sez. 2, n. 44724 del 11/11/2009 Rv. 245718). Integra la manifesta infondatezza della richiesta di revisione - che ne determina l'inammissibilità - l'evidente inidoneità delle ragioni che la sostengono, e la fondano, a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, rimanendo riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 4, n. 18196 del 10/01/2013). Evidentemente, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta, sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, che siano, tuttavia, riscontrabili "ictu oculi" (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071 - 01; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Rv. 257496 - 01). Nel medesimo senso risulta essersi espressa anche la pronuncia evocata dalla difesa secondo cui «in tema di revisione, il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.», avendo la medesima pronuncia soggiunto che «detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, Rv. 266810 - 01) 3.Nel caso in esame, la Corte di appello con giudizio logico, privo di contraddizioni ed immune da censure, ha affermato che nessuna delle prove dedotte è capace di sovvertire il quadro probatorio che ha supportato il giudizio di condanna del ricorrente per omicidio plurimo in relazione alla morte di 49 persone, in particolare per avere, in concorso con altri coimputati, impedito con violenza alle vittime di uscire dalla stiva del barcone di legno, nel quale erano state ammassate insieme ad altre persone, per il trasporto dalla Libia, e in cui sono state rinvenute morte per asfissia, essendo il locale senza aperture ed invaso dai fumi di combustione e trasformato sostanzialmente ben presto in una camera a gas. La Corte territoriale ha, inoltre, dato atto che, nei giudizi di merito, non è emersa la prova che il ricorrente ( come del resto tutti gli altri giovani condannati) fosse uno dei trafficanti ( essendo stati piuttosto definiti come "l'ultima ruota di un mostruoso ingranaggio del traffico di vita umane") e che la sistemazione dei migranti nella stiva, nella quale furono ammassati un centinaio di soggetti "di carnagione scura", fu decisa dai trafficanti, mentre l'istante, insieme agli altri coimputati, fu presumibilmente reclutato tra gli altri passeggeri con il compito di gestire l'ordine in attesa dei soccorsi, dopo avere preso il largo, e di impedire l'uscita dei passeggeri dalla stiva che avrebbe potuto compromettere l'equilibrio dell'imbarcazione e provocare un naufragio. L'essenza del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato istante, e degli altri imputati, risiede nell'avere gli stessi impedito, con percosse e violenze, alle persone ammassate nella stiva di salire sui ponti così da sfuggire al loro destino. La circostanza sulla quale i testi "nuovi" addotti dalla difesa avrebbero dovuto essere sentiti verte proprio sulla non riconducibilità dell'imputato istante al gruppo dei trafficanti, ovvero su una circostanza acclarata nei precedenti giudizi di merito e ritenuta, tuttavia, non idonea ad escluderne la personale responsabilità. 4.Le valutazioni espresse dalla Corte di appello, siccome non illogiche e limitate ad una astratta valutazione delle prove nuove dedotte e della loro attitudine demolitoria del giudicato, non appaiono censurabili in questa sede e si presentano pienamente idonee a dar conto della manifesta infondatezza della richiesta di revisione. 5.Come condivisibilmente sostenuto dal Procuratore generale nella sua requisitoria, non è configurabile, inoltre, alcuna frizione rispetto all'art. 6 CEDU, essendo necessario nel giudizio di revisione, oltre che normativamente previsto, un filtro di ammissibilità, onde evitare, dopo la formazione del giudicato, irragionevoli giudizi di revisione in circostanze nelle quali si è già in grado di valutare come le prove presentate, anche laddove confermate nel contraddittorio delle parti, non possano esplicare alcuna incidenza sul giudizio di colpevolezza. 6.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e
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