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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2021

Cassazione n. 05460/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata in data 15 aprile - 31 maggio 2021 il Tribunale di Palermo, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, in data 22 marzo 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto, indagato di concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso denominata cosa nostra, per aver, dall'anno 2015, agevolato la famiglia mafiosa di borgo vecchio, facente parte del mandamento di porta nuova, nel controllo del territorio e delle attività economiche.

Tramite captazioni e dichiarazioni di collaboratori si era accertato che nel quartiere borgo vecchio della città di Palermo era operativo sodalizio, diretto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, avvalendosi del metodo mafioso, imponeva agli operatori commerciali il pagamento del così detto pizzo e controllava l'organizzazione della festa patronale sant'Anna, nell'ultima settimana del mese di luglio, e di altre manifestazioni.

Con specifico riguardo alle manifestazioni, era stato accertato che da tempo [OSCURATO:PERSONA] era il soggetto che ne curava l'organizzazione, come, in particolare, aveva fatto per la festa patronale dell'anno 2019 e un successivo spettacolo teatrale, tenuto il 6 dicembre 2019.

L'organizzazione di tali eventi si caratterizzava anche per la richiesta di contribuzioni economiche agli operatori commerciali del quartiere.

Veniva quindi ritenuto che fosse sorretto da gravità indiziaria l'accertamento dell'esistenza di un rapporto in forza del quale a [OSCURATO:PERSONA], di professione impresario artistico, veniva riconosciuto il monopolio nell'organizzazione delle manifestazioni nel quartiere, con particolare riguardo all'ingaggio dei cantanti, a fronte del versamento al sodalizio di una percentuale sui guadagni, nella consapevolezza del carattere mafioso della compagine con la quale si rapportava e dell'utilizzazione del metodo mafioso.

Sul punto, le dichiarazioni del collaboratore Tantillo - che aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] come soggetto a disposizione della cosca - erano state confermate dalle intercettazioni, dalle quali era risultato che, in occasione dell'organizzazione delle due manifestazioni, [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto indicazioni sui cantanti da ingaggiare ed aveva raccolto contributi dai commercianti.

Infine, era stata ritenuta la sussistenza del pericolo di recidiva e la non adeguatezza della custodia domiciliare, anche con controllo elettronico.2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. e la nullità, conseguente, dell'ordinanza genetica e dell'ordinanza impugnata per omesso controllo sulla richiesta del pubblico ministero.

L'ordinanza genetica aveva operato un illegittimo rinvio per relationem agli atti di indagine relativi al fermo di polizia giudiziaria indicati nella richiesta del pubblico ministero.

L'ordinanza impugnata ha illegittimamente ritenuto, invece, compiuto il dovuto controllo da parte del Giudice per le indagini preliminari ed ha, essa stessa, fatto rinvio all'ordinanza genetica.

Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria avendo il Tribunale omesso di valutare gli argomenti critici presentati dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA], organizzatore di eventi, aveva operato con professionalità e secondo le prescrizioni di Questura e Comune: in tal senso andavano lette le conversazioni avute il 17 giugno 2019 con Ingarao e la testimonianza di Ardizzone, presidente di [OSCURATO:PERSONA].

Le ulteriori conversazioni, in data 26 ottobre e 9 novembre 2019, erano intercorse tra altri soggetti e quindi non erano utilizzabili come prova a carico di [OSCURATO:PERSONA].

I commercianti del quartiere avevano negato di essere stati coartati, e anche [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato di aver chiesto un contributo a commercianti suoi amici.

Era stato poi accertato, tramite le captazioni in data 8 novembre 2019 e 23 gennaio 2020, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva versato nulla al sodalizio.

I collaboratori Tantillo e Geraci avevano riferito quanto appreso da altri soggetti, e comunque erano stati da tempo arrestati e quindi non potevano avere informazioni relative a epoca recente.

Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria.

Invero, il Tribunale, provvedendo in relazione ad altro indagato, aveva evidenziato conversazioni significative dell'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai fatti ascritti. [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio, aveva spiegato di essere stato richiesto da Ingarao e Monti di versare denaro, ma di aver rifiutato.

Con il quarto motivo viene denunciata la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione al giudizio sulle esigenze cautelari.Doveva essere escluso il pericolo di recidiva, risultando, nell'attualità, chiusa l'associazione per la quale l'indagato aveva in passato lavorato e risultando, invero, vietate, a causa della pandemia, le manifestazioni pubbliche.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi, in parte, generici e, in parte, con contenuto di merito, e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità.

1. Quanto all'eccepita nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione della richiesta cautelare, il Tribunale ha esaminato la doglianza della difesa, osservando che il giudice della cautela non si era limitato a richiamare parte del contenuto della richiesta del pubblico ministero, ma aveva espresso la propria valutazione, incentrata, quanto alla gravità indiziaria, sul rilievo, da una parte, della strumentalità delle feste di quartiere rispetto alla necessità del clan di raccogliere denaro e, dall'altra, del ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] rispetto al clan nell'organizzazione di tali eventi.

Il primo motivo si duole, in particolare, del fatto che il giudice della cautela aveva argomentato richiamando il contenuto della richiesta del pubblico ministero.

Il motivo è generico, in quanto non si confronta con la specifica motivazione del provvedimento impugnato, che ha evidenziato come il Giudice per le indagini preliminari avesse esercitato il doveroso vaglio della richiesta, che è la caratteristica della funzione giurisdizionale anche nelle prdcedure, come quella prodromica all'adozione di misure cautelari, prive di contraddittorio preventivo.

Ogni giudizio presuppone una cernita dei dati fattuali disponibili, rilevanti nella ricostruzione della fattispecie che poi deve essere valutata giuridicamente nella prospettiva dello specifico giudizio richiesto all'autorità giurisdizionale.

Con la novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, il legislatore, introducendo il requisito dell'autonoma valutazione da parte del giudice della cautela e precludendo al Tribunale del riesame la facoltà di integrare la motivazione mancante o priva di autonoma valutazione, ha inteso assicurare l'effettività dell'intervento del giudice terzo nel momento valutativo della richiesta della parte.Nella particolare procedura finalizzata all'adozione di misura cautelari, dunque, è consentito al giudice, se ne condivide la rilevanza ai fini della decisione, fare rinvio ovvero richiamare i dati indicati dal pubblico ministero a fondamento della propria richiesta, tanto più se esposti con ordine e chiarezza.

E' solo con riguardo al successivo momento valutativo che è richiesto sia compiuta una autonoma considerazione in relazione allo specifico oggetto del giudizio.

2. Con riguardo alla motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria, propongono censure i motivi primo, secondo e terzo.

Da una parte, con il primo motivo, ci si duole del fatto che il Tribunale avrebbe operato richiamo all'ordinanza genetica ed avrebbe trascurato gli elementi dedotti dalla difesa, dall'altra, con i motivi seguenti, viene prospettata una lettura alternativa dei dati disponibili.

La difesa dunque, sotto diversi-profili, articola la censura motivazionale in relazione al merito della valutazione compiuta dal Tribunale, senza una effettiva e specifica critica della struttura della motivazione.

I giudici del merito cautelare hanno ritenuto che le indicazioni provenienti dai collaboratori, concordi nell'indicare [OSCURATO:PERSONA] come soggetto che si relazionava, in termini di corrispettività, con la cosca per l'organizzazione di eventi pubblici, erano state riscontrate dalle captazioni, dalle quali risultava che, in occasione dell'organizzazione delle feste patronali dell'anno 2019, [OSCURATO:PERSONA], consapevole che si trattava di eventi che costituivano una fonte di profitto per la cosca, doveva sottostare a precise direttive e partecipava alla raccolta di denaro dai commercianti.

Il ricorso propone una diversa lettura dei dati disponibili, valorizzando il carattere professionale dell'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA], che era impresario artistico e si doveva confrontare con autorità pubbliche preposte al controllo sulle manifestazioni pubbliche, le dichiarazioni di alcuni operatori commerciali che avevano negato di essere stati costretti a contribuire economicamente alle feste e, infine, le captazioni dalle quali si poteva evincere che l'indagato non aveva versato alcuna somma di denaro alla cosca.

L'ordinanza si è confrontata con tale prospettazione, ritenendola, peraltro, con motivazione non manifestamente illogica, non idonea a rappresentare in termini diversi il quadro che emerge dalla lettura coordinata delle dichiarazioni dei collaboratori e delle menzionate intercettazioni.

3. In ordine al giudizio sulla sussistenza di esigenze cautelari, il terzo motivo ha sostenuto che non poteva essere ritenuto il pericolo di recidiva a fronte dell'avvenuta cessazione dell'associazione per la quale l'indagato svolgeva la propria attività di impresario artistico.

Dunque, a fronte di motivazione che ha affiancato al rilievo della presunzione di legge la considerazione della non occasionalità dei fatti e della assenza di valenza dissuasiva della condanna già riportata dall'indagato, il ricorso vi ha contrapposto, in una prospettiva di merito, una circostanza di fatto, senza rappresentare di averla sottoposta all'esame del Tribunale.

Il motivo, quindi, prospetta una questione di fatto, senza denunciare alcun vizio motivazionale nei limiti in cui è consentito il sindacato nel giudizio di legittimità.

4. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata in data 15 aprile - 31 maggio 2021 il Tribunale di Palermo, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, in data 22 marzo 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto, indagato di concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso denominata cosa nostra, per aver, dall'anno 2015, agevolato la famiglia mafiosa di borgo vecchio, facente parte del mandamento di porta nuova, nel controllo del territorio e delle attività economiche. Tramite captazioni e dichiarazioni di collaboratori si era accertato che nel quartiere borgo vecchio della città di Palermo era operativo sodalizio, diretto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, avvalendosi del metodo mafioso, imponeva agli operatori commerciali il pagamento del così detto pizzo e controllava l'organizzazione della festa patronale sant'Anna, nell'ultima settimana del mese di luglio, e di altre manifestazioni. Con specifico riguardo alle manifestazioni, era stato accertato che da tempo [OSCURATO:PERSONA] era il soggetto che ne curava l'organizzazione, come, in particolare, aveva fatto per la festa patronale dell'anno 2019 e un successivo spettacolo teatrale, tenuto il 6 dicembre 2019. L'organizzazione di tali eventi si caratterizzava anche per la richiesta di contribuzioni economiche agli operatori commerciali del quartiere. Veniva quindi ritenuto che fosse sorretto da gravità indiziaria l'accertamento dell'esistenza di un rapporto in forza del quale a [OSCURATO:PERSONA], di professione impresario artistico, veniva riconosciuto il monopolio nell'organizzazione delle manifestazioni nel quartiere, con particolare riguardo all'ingaggio dei cantanti, a fronte del versamento al sodalizio di una percentuale sui guadagni, nella consapevolezza del carattere mafioso della compagine con la quale si rapportava e dell'utilizzazione del metodo mafioso. Sul punto, le dichiarazioni del collaboratore Tantillo - che aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] come soggetto a disposizione della cosca - erano state confermate dalle intercettazioni, dalle quali era risultato che, in occasione dell'organizzazione delle due manifestazioni, [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto indicazioni sui cantanti da ingaggiare ed aveva raccolto contributi dai commercianti. Infine, era stata ritenuta la sussistenza del pericolo di recidiva e la non adeguatezza della custodia domiciliare, anche con controllo elettronico.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. e la nullità, conseguente, dell'ordinanza genetica e dell'ordinanza impugnata per omesso controllo sulla richiesta del pubblico ministero. L'ordinanza genetica aveva operato un illegittimo rinvio per relationem agli atti di indagine relativi al fermo di polizia giudiziaria indicati nella richiesta del pubblico ministero. L'ordinanza impugnata ha illegittimamente ritenuto, invece, compiuto il dovuto controllo da parte del Giudice per le indagini preliminari ed ha, essa stessa, fatto rinvio all'ordinanza genetica. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria avendo il Tribunale omesso di valutare gli argomenti critici presentati dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA], organizzatore di eventi, aveva operato con professionalità e secondo le prescrizioni di Questura e Comune: in tal senso andavano lette le conversazioni avute il 17 giugno 2019 con Ingarao e la testimonianza di Ardizzone, presidente di [OSCURATO:PERSONA]. Le ulteriori conversazioni, in data 26 ottobre e 9 novembre 2019, erano intercorse tra altri soggetti e quindi non erano utilizzabili come prova a carico di [OSCURATO:PERSONA]. I commercianti del quartiere avevano negato di essere stati coartati, e anche [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato di aver chiesto un contributo a commercianti suoi amici. Era stato poi accertato, tramite le captazioni in data 8 novembre 2019 e 23 gennaio 2020, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva versato nulla al sodalizio. I collaboratori Tantillo e Geraci avevano riferito quanto appreso da altri soggetti, e comunque erano stati da tempo arrestati e quindi non potevano avere informazioni relative a epoca recente. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria. Invero, il Tribunale, provvedendo in relazione ad altro indagato, aveva evidenziato conversazioni significative dell'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai fatti ascritti. [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio, aveva spiegato di essere stato richiesto da Ingarao e Monti di versare denaro, ma di aver rifiutato. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione al giudizio sulle esigenze cautelari.Doveva essere escluso il pericolo di recidiva, risultando, nell'attualità, chiusa l'associazione per la quale l'indagato aveva in passato lavorato e risultando, invero, vietate, a causa della pandemia, le manifestazioni pubbliche. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi, in parte, generici e, in parte, con contenuto di merito, e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità. 1. Quanto all'eccepita nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione della richiesta cautelare, il Tribunale ha esaminato la doglianza della difesa, osservando che il giudice della cautela non si era limitato a richiamare parte del contenuto della richiesta del pubblico ministero, ma aveva espresso la propria valutazione, incentrata, quanto alla gravità indiziaria, sul rilievo, da una parte, della strumentalità delle feste di quartiere rispetto alla necessità del clan di raccogliere denaro e, dall'altra, del ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] rispetto al clan nell'organizzazione di tali eventi. Il primo motivo si duole, in particolare, del fatto che il giudice della cautela aveva argomentato richiamando il contenuto della richiesta del pubblico ministero. Il motivo è generico, in quanto non si confronta con la specifica motivazione del provvedimento impugnato, che ha evidenziato come il Giudice per le indagini preliminari avesse esercitato il doveroso vaglio della richiesta, che è la caratteristica della funzione giurisdizionale anche nelle prdcedure, come quella prodromica all'adozione di misure cautelari, prive di contraddittorio preventivo. Ogni giudizio presuppone una cernita dei dati fattuali disponibili, rilevanti nella ricostruzione della fattispecie che poi deve essere valutata giuridicamente nella prospettiva dello specifico giudizio richiesto all'autorità giurisdizionale. Con la novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, il legislatore, introducendo il requisito dell'autonoma valutazione da parte del giudice della cautela e precludendo al Tribunale del riesame la facoltà di integrare la motivazione mancante o priva di autonoma valutazione, ha inteso assicurare l'effettività dell'intervento del giudice terzo nel momento valutativo della richiesta della parte.Nella particolare procedura finalizzata all'adozione di misura cautelari, dunque, è consentito al giudice, se ne condivide la rilevanza ai fini della decisione, fare rinvio ovvero richiamare i dati indicati dal pubblico ministero a fondamento della propria richiesta, tanto più se esposti con ordine e chiarezza. E' solo con riguardo al successivo momento valutativo che è richiesto sia compiuta una autonoma considerazione in relazione allo specifico oggetto del giudizio. 2. Con riguardo alla motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria, propongono censure i motivi primo, secondo e terzo. Da una parte, con il primo motivo, ci si duole del fatto che il Tribunale avrebbe operato richiamo all'ordinanza genetica ed avrebbe trascurato gli elementi dedotti dalla difesa, dall'altra, con i motivi seguenti, viene prospettata una lettura alternativa dei dati disponibili. La difesa dunque, sotto diversi-profili, articola la censura motivazionale in relazione al merito della valutazione compiuta dal Tribunale, senza una effettiva e specifica critica della struttura della motivazione. I giudici del merito cautelare hanno ritenuto che le indicazioni provenienti dai collaboratori, concordi nell'indicare [OSCURATO:PERSONA] come soggetto che si relazionava, in termini di corrispettività, con la cosca per l'organizzazione di eventi pubblici, erano state riscontrate dalle captazioni, dalle quali risultava che, in occasione dell'organizzazione delle feste patronali dell'anno 2019, [OSCURATO:PERSONA], consapevole che si trattava di eventi che costituivano una fonte di profitto per la cosca, doveva sottostare a precise direttive e partecipava alla raccolta di denaro dai commercianti. Il ricorso propone una diversa lettura dei dati disponibili, valorizzando il carattere professionale dell'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA], che era impresario artistico e si doveva confrontare con autorità pubbliche preposte al controllo sulle manifestazioni pubbliche, le dichiarazioni di alcuni operatori commerciali che avevano negato di essere stati costretti a contribuire economicamente alle feste e, infine, le captazioni dalle quali si poteva evincere che l'indagato non aveva versato alcuna somma di denaro alla cosca. L'ordinanza si è confrontata con tale prospettazione, ritenendola, peraltro, con motivazione non manifestamente illogica, non idonea a rappresentare in termini diversi il quadro che emerge dalla lettura coordinata delle dichiarazioni dei collaboratori e delle menzionate intercettazioni. 3. In ordine al giudizio sulla sussistenza di esigenze cautelari, il terzo motivo ha sostenuto che non poteva essere ritenuto il pericolo di recidiva a fronte dell'avvenuta cessazione dell'associazione per la quale l'indagato svolgeva la propria attività di impresario artistico. Dunque, a fronte di motivazione che ha affiancato al rilievo della presunzione di legge la considerazione della non occasionalità dei fatti e della assenza di valenza dissuasiva della condanna già riportata dall'indagato, il ricorso vi ha contrapposto, in una prospettiva di merito, una circostanza di fatto, senza rappresentare di averla sottoposta all'esame del Tribunale. Il motivo, quindi, prospetta una questione di fatto, senza denunciare alcun vizio motivazionale nei limiti in cui è consentito il sindacato nel giudizio di legittimità. 4. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,
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