CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 marzo 2021
Cassazione n. 36738/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 aprile 1989, avverso la sentenza in data 11/09/2020 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria da revocarsi dalla Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 11 settembre 2020 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza in data 8 luglio 2019 del Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], come concordato dalle parti, in anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 10.000 di multa per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e di norme processuali, ritenendo illegale la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, in conseguenza della riduzione della pena principale all'esito del L L'A concordato. Lamenta inoltre che la Corte territoriale non aveva spiegato per quale ragione non l'avesse prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato, limitatamente alla pena accessoria, perché la riduzione della pena principale ha fatto venir meno il presupposto per l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici, da eliminarsi ai sensi dell'art. 620 lett. 1), cod. proc. pen. Non sussistono i requisiti del proscioglimento, siccome la Corte territoriale ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, come accertato dal Giudice di primo grado. Sotto tale profilo, il ricorso è manifestamente infondato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, pena accessoria che revoca. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, 1'11 marzo 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]