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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 09332/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26635/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 19, –controricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con Cart. di pagamento TARSU 2000-01-02-04, DIR. [OSCURATO:PERSONA] 2001, TAS.

AUTO 2009 e IRPEF 1994-98-99 domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – nonché REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, –intimata – nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, –intimata – nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, –intimata – nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, presso l’[OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 2130/04/2016, depositata in data 14 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’Agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) notificava a [OSCURATO:PERSONA], sulla base di ruoli formati dall'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Roma I, le cartelle di pagamento: n. 09720030046135578 ai fini IRPEF - ALTRO 1998; n. 09720030327959950 ai fini TARSU/TIA 2000; n. 09720030327959950 ai fini TARSU/TIA 2001; n. 09720031014333918 ai fini IRPEF - ALTRO 1999; n. 09720040097458019 ai fini IRPEF - ALTRO 1994; n. 09722050105401111 ai fini DIR. [OSCURATO:PERSONA] 2001; n. 09720060097680571 ai fini DIR. [OSCURATO:PERSONA] 2001; n. 09720070317918912 ai fini TARSU/TIA 2004; n. 09720120172921004 ai fini TAS.

AUTO 2009; n. 09720040129921988 ai fini IRPEF – ADD.

REG 1998 TARSU – CCIAA; n. 09720040129921988 ai fini IRPEF – ADD.

REG 1999 TARSU – CCIAA; n. 09720040129921988 ai fini IRPEF – ADD.

REG 2001 TARSU –CCIAA; n. 09720040129921988 ai fini IRPEF – ADD.

REG 2002 TARSU –CCIAA.

2. Avverso gli estratti di ruolo relativi alle suddette cartelle di pagamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio l’Agente della riscossione, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 9574/20/2014, rigettava il ricorso del contribuente per avvenuta notifica e mancata impugnazione nei termini delle cartelle.

4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituivano in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], la Camera di Commercio di Roma e l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 2130/04/2016, depositata in data 14 aprile 2016, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente, condannandolo al pagamento delle spese di lite.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

Regione Lazio, [OSCURATO:SOCIETA]. e la Camera di Commercio di Roma sono rimasteintimate non avendo svolto attività difensiva.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. con riguardo agli artt. 112, 115, 116, 2697 cod. civ., 140 cod. proc. civ. – Omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» , il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato la regolarità della notifica di tutte le cartelle impugnate, nonostante: con riguardo alla cartella n. 09720070317918912, manchi l’allegazione di prove da parte dei convenuti; con riferimento alla n. 09720060097680571, si rilevi, ritenendolo non decisivo, l’omesso invio e ricevimento di raccomandata informativa previsti per il caso di notifica presso la Casa comunale; con riferimento a tutte le altre, manchi l’allegazione (o sia attestato l’esito negativo) dell’invio e del ricevimento di detta raccomandata informativa.

2. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalle controricorrenti perché, in ossequio al principio di autosufficienza, il ricorrente esplicita e indica gli atti attraverso i quali disaminare la doglianza invocata attraverso l’allegazione delle cartelle di pagamento con relativa relata di notifica per cui sono individuabili univocamente gli elementi della fattispecie concreta che sono stati presi effettivamente in considerazione dall'amministrazione e dalla sentenza impugnata.

3. Peraltro, il motivo di ricorso è inammissibile.

Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art.372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio” (Sez.

U. Sentenza n. 26283 del 06/09/2022).

3.1. Sul punto era appositamente intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della

I. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo Ric. 2015 n. 22798 sez.

SU - ud. 19 - 07 - 2022 -12- di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).

3.2. Ancora prima, la Corte costituzionale (con sentenza n. 114 del 31 maggio 2018) aveva escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c'è ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo, si veda Cass., Sez.

Un., n. 28709 del 16/12/2020).

3.3. Pertanto, ricordano le SS.UU. n. 26283/2022, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.

3.4. Nella fattispecie in esame, il ricorrente, limitandosi ad impugnare cumulativamente tutte le cartelle iscritte a ruolo a suo nome, ha omesso di indicare, pur nel presente giudizio, l’attualità dell’interesse ad agire, fondamentale condizione dell’azione, in base alla quale dimostrare il concreto interesse ad ottenere la pronuncia di illegittimità delle cartelle.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite mentre non vi è pronuncia sulle spese, essendo rimaste intimate, nei confronti della Regione Lazio, della Camera di Commercio di Roma e dell’AMA Lazio essendo rimaste intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, spese che liquida in € 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Condanna, altresì, il ricorrente alla refusione delle spese processuali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] servizi di riscossione s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA], spese che liquida in € 1.000,00 ciascuno, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il varsamento da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26635/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 19, –controricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con Cart. di pagamento TARSU 2000-01-02-04, DIR. [OSCURATO:PERSONA] 2001, TAS. AUTO 2009 e IRPEF 1994-98-99 domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – nonché REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, –intimata – nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, –intimata – nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, –intimata – nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, presso l’[OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2130/04/2016, depositata in data 14 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) notificava a [OSCURATO:PERSONA], sulla base di ruoli formati dall'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Roma I, le cartelle di pagamento: n. 09720030046135578 ai fini IRPEF - ALTRO 1998; n. 09720030327959950 ai fini TARSU/TIA 2000; n. 09720030327959950 ai fini TARSU/TIA 2001; n. 09720031014333918 ai fini IRPEF - ALTRO 1999; n. 09720040097458019 ai fini IRPEF - ALTRO 1994; n. 09722050105401111 ai fini DIR. [OSCURATO:PERSONA] 2001; n. 09720060097680571 ai fini DIR. [OSCURATO:PERSONA] 2001; n. 09720070317918912 ai fini TARSU/TIA 2004; n. 09720120172921004 ai fini TAS. AUTO 2009; n. 09720040129921988 ai fini IRPEF – ADD. REG 1998 TARSU – CCIAA; n. 09720040129921988 ai fini IRPEF – ADD. REG 1999 TARSU – CCIAA; n. 09720040129921988 ai fini IRPEF – ADD. REG 2001 TARSU –CCIAA; n. 09720040129921988 ai fini IRPEF – ADD. REG 2002 TARSU –CCIAA. 2. Avverso gli estratti di ruolo relativi alle suddette cartelle di pagamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio l’Agente della riscossione, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 9574/20/2014, rigettava il ricorso del contribuente per avvenuta notifica e mancata impugnazione nei termini delle cartelle. 4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituivano in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], la Camera di Commercio di Roma e l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 5. Con sentenza n. 2130/04/2016, depositata in data 14 aprile 2016, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente, condannandolo al pagamento delle spese di lite. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Regione Lazio, [OSCURATO:SOCIETA]. e la Camera di Commercio di Roma sono rimasteintimate non avendo svolto attività difensiva. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. con riguardo agli artt. 112, 115, 116, 2697 cod. civ., 140 cod. proc. civ. – Omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» , il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato la regolarità della notifica di tutte le cartelle impugnate, nonostante: con riguardo alla cartella n. 09720070317918912, manchi l’allegazione di prove da parte dei convenuti; con riferimento alla n. 09720060097680571, si rilevi, ritenendolo non decisivo, l’omesso invio e ricevimento di raccomandata informativa previsti per il caso di notifica presso la Casa comunale; con riferimento a tutte le altre, manchi l’allegazione (o sia attestato l’esito negativo) dell’invio e del ricevimento di detta raccomandata informativa. 2. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalle controricorrenti perché, in ossequio al principio di autosufficienza, il ricorrente esplicita e indica gli atti attraverso i quali disaminare la doglianza invocata attraverso l’allegazione delle cartelle di pagamento con relativa relata di notifica per cui sono individuabili univocamente gli elementi della fattispecie concreta che sono stati presi effettivamente in considerazione dall'amministrazione e dalla sentenza impugnata. 3. Peraltro, il motivo di ricorso è inammissibile. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art.372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio” (Sez. U. Sentenza n. 26283 del 06/09/2022). 3.1. Sul punto era appositamente intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della I. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19 - 07 - 2022 -12- di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). 3.2. Ancora prima, la Corte costituzionale (con sentenza n. 114 del 31 maggio 2018) aveva escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c'è ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo, si veda Cass., Sez. Un., n. 28709 del 16/12/2020). 3.3. Pertanto, ricordano le SS.UU. n. 26283/2022, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. 3.4. Nella fattispecie in esame, il ricorrente, limitandosi ad impugnare cumulativamente tutte le cartelle iscritte a ruolo a suo nome, ha omesso di indicare, pur nel presente giudizio, l’attualità dell’interesse ad agire, fondamentale condizione dell’azione, in base alla quale dimostrare il concreto interesse ad ottenere la pronuncia di illegittimità delle cartelle. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite mentre non vi è pronuncia sulle spese, essendo rimaste intimate, nei confronti della Regione Lazio, della Camera di Commercio di Roma e dell’AMA Lazio essendo rimaste intimate. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, spese che liquida in € 1.000,00, oltre spese prenotate a debito. Condanna, altresì, il ricorrente alla refusione delle spese processuali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] servizi di riscossione s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA], spese che liquida in € 1.000,00 ciascuno, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il varsamento da
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