CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 14390/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca poiché si limita a riproporre la richiesta di esclusione della recidiva senza confrontarsi con la specifica motivazione sulla pericolosità sociale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Tale motivazione è inoltre immune da vizi logici e corretta in diritto. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] ni Liberati DEPOS