CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 34758/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procedimento a carico diCIRONE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.i.p.del Tribunale di Potenza;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento del 19.2.2026, il G.i.p. del Tribunale di Potenza, aseguito di richiesta del pubblico ministero di riduzione della pena ex art. 442,comma 2-bis, cod. proc. pen. per mancata impugnazione da parte di MicheleCirone della sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Taranto all'esito di giudizioabbreviato del 13.9.2021 (irrevocabile il 28/1/2022), rilevava che, in base aldisposto di cui all'art. 665, comma 1, cod. proc. pen., il giudice competente aconoscere dell'esecuzione del provvedimento è quello che lo ha deliberato e,dunque, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del G.i.p. del [OSCURATO:PERSONA].2. Ricevuti gli atti, il G.i.p. del Tribunale di Taranto, con ordinanza del16.4.2026, ha premesso che con un provvedimento di cumulo del 9.1.2026 ilpubblico ministero presso il Tribunale di Potenza ha chiesto al G.i.p. dello stessoTribunale, in qualità di giudice dell'esecuzione, di applicare a [OSCURATO:PERSONA] lariduzione di un sesto ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. inriferimento a una sentenza del G.i.p. del Tribunale di Taranto del 13.9.2021 e direvocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso conquella sentenza, avendo il condannato commesso nel quinquennio dallairrevocabilità altri delitti per cui è stato condannato con sentenza del G.i.p. delTribunale di Potenza.Il G.i.p. del Tribunale di Potenza, per un verso, ha accolto la richiesta direvoca della sospensione condizionale e, per l'altro, ha declinato la propriacompetenza in favore del G.i.p. del Tribunale di Taranto sulla richiesta diapplicazione della riduzione di un sesto, richiamando il disposto dell'art. 665,comma 1, cod. proc. pen. e ritenendo la competenza dell’autorità giudiziaria cheaveva emesso la pronuncia in questione.Pertanto, il G.i.p. del Tribunale di Taranto ha sollevato conflitto dicompetenza, osservando che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen.,per l'esecuzione concernente più provvedimenti emessi da giudici diversi ècompetente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile perultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa ecod. proc. pen., introdotto dal c.d. correttivo Cartabia, fa riferimento al giudicedell'esecuzione quale giudice competente ad applicare la riduzione di penaprevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., così rinviando ai criterigenerali di attribuzione della competenza del giudice dell'esecuzione di cui all'art.665 cod. proc. pen.3. Con requisitoria scritta del 27.6.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto dichiararsi la competenza del G.i.p. del Tribunale di Potenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl conflitto di competenza, riconducibile alla previsione di cui all’art. 28,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deve essere risolto con la dichiarazione dellacompetenza del G.i.p. del Tribunale di Potenza.1. Va premesso che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità diprovvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenzaappartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile perultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez.1, n. 37300 del 2/7/2021, Corte Appello Napoli, Rv. 282011 – 01; Sez. 1, n.33923 del 7/7/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679 – 01).Infatti, l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio dideterminazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancoratoa un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcunadistinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivoo la totalità di essi.Nel caso di specie, la richiesta del pubblico ministero ineriva a una posizionesoggettiva raggiunta da una pluralità di provvedimenti da eseguire.La determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono statepronunziate più sentenze di condanna, o comunque eseguibili, deve esserenecessariamente unitaria e fare capo, pertanto, a un unico giudice, il qualerimane funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinenteall'esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna.L'esigenza sottesa, quindi, è quella della necessaria unitarietà della funzionedi esecuzione, garantita da un sistema che, in caso di soggetto interessato da piùtitoli, concentri in capo ad un unico giudice l'esercizio delle attribuzioni in materia(cfr., per esempio, Sez. 1, n. 9547 del 15/1/2018, Tribunale di Enna, Rv. 272491– 01, in motivazione).2. Con il provvedimento con cui ha disconosciuto la sua competenza aprovvedere sulla sola richiesta di riduzione della pena ex art. 442, comma 2-biscod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Potenza ha invece derogato al principiodella unitarietà dell’esecuzione.Tanto è vero che, pur ritenendosi giudice dell’esecuzione competente per larevoca della sospensione condizionale concessa dal G.i.p. del Tribunale diTaranto per effetto della sopravvenienza di una successiva sentenza di condannapotentina, ha viceversa ritenuto di non essere il giudice dell’esecuzionecompetente per la riduzione della pena irrogata con la stessa sentenza del G.i.p.del Tribunale di Taranto che aveva concesso la sospensione condizionale poirevocata.Non v’era ragione, tuttavia, di derogare al principio dell’unitarietàdell’esecuzione, anche perché lo stesso G.i.p. del Tribunale di Potenza, pergiustificare la sua incompetenza, richiama il comma 1 dell’art. 665 cod. proc.pen., la cui lettura deve però essere completata alla luce del comma 4 dellastessa disposizione di legge, che, come si è detto, attribuisce la competenza aprovvedere, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dellostesso soggetto, al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabileper ultima.3. Una conclusione diversa non sarebbe giustificata nemmeno dal dispostodell’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. (che, comunque, il G.i.p. delTribunale di Potenza non richiama), secondo cui “il giudice dell'esecuzione è,altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione dellapena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis”.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'ulteriore riduzione di unsesto della pena inflitta a seguito di giudizio abbreviato, ove la stessa – come nelcaso di specie – non sia stata ancora applicata dal giudice che ha deliberato lasentenza e la questione venga in rilievo nell'ambito di incidente di esecuzioneinstaurato per altri motivi dopo che siano nel frattempo divenute irrevocabili altresentenze di condanna, può essere disposta dal giudice che ha emesso lasentenza divenuta irrevocabile per ultima, in ossequio alla regola generale di cuiall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 232 del 18/12/2025, dep.2026, Hakim, Rv. 289310 - 02).La sentenza citata ha precisato che in questo caso l’individuazione delgiudice dell’esecuzione segue le regole generali dei procedimenti previsti dagliartt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen.Se dall’ultima parte dell'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. (“il giudiceprocede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimentodivenuto irrevocabile”) deriva che il procedimento di accertamento del beneficiodell’ulteriore riduzione deve essere attivato d’ufficio subito dopo l’attestazione diirrevocabilità della sentenza non impugnata, con conseguente agevoleindividuazione del giudice dell’esecuzione secondo il disposto dell’art. 665,comma 1, cod. proc. pen. in quello che ha deliberato la sentenza, ciò nondimeno,quando a tale adempimento non si sia proceduto nei tempi fissati dal legislatoree frattanto divengano irrevocabili altre sentenze emesse da altri giudici, nonpotrà che operare la disposizione di cui all’art. 665, comma 4, cod. proc. pen.,secondo la quale, quando l’incidente di esecuzione investe più titoli esecutivi, ècompetente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile perultimo, anche se non coincide con l’autorità che ha emesso la sentenza nonimpugnata sulla quale operare l’ulteriore riduzione di pena ex art. 442, comma2-bis, cod. proc. pen.Di conseguenza, “in qualsiasi tempo qualsivoglia giudice competente perl’esecuzione, chiamato a decidere su questioni che coinvolgano anchel’esecuzione di un titolo sul quale tale ulteriore riduzione avrebbe dovuto essereeffettuata e non lo è stata, dovrà dare applicazione al disposto di cui all’art. 442,comma 2-bis, cod. proc. pen., anche tardivamente e in assenza di espressarichiesta, essendo tale accertamento imposto dal legislatore come adempimentod’ufficio” (così, Sez. 1, n. 232 del 18/12/2025, cit., in motivazione).4. Alla luce di quanto fin qui complessivamente osservato, pertanto, deveessere affermata la competenza del G.i.p. del Tribunale di Potenza, a cui devonoessere trasmessi gli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Potenza, cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]