CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12515/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2652/2020 depositata il 17/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla Commissione tributaria provincialedi Roma l’avviso di intimazione di pagamento n. 09720169010524019000,Numero registro generale 8211/2021Numero sezionale 3711/2026Numero di raccolta generale 12515/2026Data pubblicazione 04/05/2026notificatogli in data 28 giugno 2016 dall’Agente della riscossione, per ilmancato pagamento di plurime cartelle esattoriali, deducendo, in sintesi,la mancata notifica delle cartelle presupposte, nonché l’intervenutadecadenza e prescrizione dei crediti, oltre al difetto di motivazionedell’atto, con specifico riferimento all’assenza dell’indicazione dei criteri dicalcolo di interessi e aggio. Si costituiva l’Ente di riscossione, contestandole domande e producendo documentazione a sostegno della ritualità dellenotifiche. Con sentenza n. 3951/16/2018, depositata il 16 febbraio 2018,la Commissione tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso (constatuizione sulle spese), ritenendo provata la regolare notificazione dellecartelle e reputando sufficiente, ai fini probatori, la documentazioneprodotta, nonché infondata l’eccezione di prescrizione, in considerazionedella notifica di atti prodromici idonei a interromperla. Il contribuenteproponeva appello, censurando, tra l’altro, la motivazione della sentenzadi primo grado, la valutazione del disconoscimento delle copie prodotte el’omessa pronuncia su specifiche doglianze; insisteva altresì sul difetto dimotivazione dell’intimazione e sulle modalità di calcolo degli accessori.Con sentenza n. 2652/03/2020, depositata il 17 settembre 2020, laCommissione tributaria regionale del Lazio dichiarava, in via preliminare,l’intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo adalcune cartelle di importo residuo non superiore a euro 1.000, ai sensidella normativa sopravvenuta e, per il resto, respingeva il gravame,ritenendo inidoneo, perché generico, il disconoscimento delle copie,sufficiente la motivazione dell’avviso di intimazione quale atto a contenutovincolato, idoneo l’estratto di ruolo a comprovare entità e natura delcredito e non maturata la prescrizione, in ragione di atti interruttivi.Avverso tale decisione Polacco proponeva ricorso per cassazione, affidatoa quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva concontroricorso.Numero registro generale 8211/2021Numero sezionale 3711/2026Numero di raccolta generale 12515/2026Data pubblicazione 04/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. edell’art. 118 disp. att. c.p.c., assumendo che la CTR non si sarebbepronunciata sul primo motivo di appello, concernente la denunciatacarenza, apparenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza diprimo grado.Il primo motivo è infondato.In proposito, va richiamato il principio per cui il vizio di omessa pronuncia(art. 112 c.p.c.) ricorre soltanto quando sia totalmente pretermesso ilmomento decisorio su un capo di domanda o su una specifica censuraritualmente devoluta al giudice del gravame, mentre non è sufficiente lamancanza di una trattazione espressa o di una specifica argomentazione,dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto allorché la pretesanon esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridicadella decisione adottata (cfr., tra le altre, Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311;Cass., 18 giugno 2018, n. 15936; Cass., 12 aprile 2022, n. 11717). Neconsegue che, ove il giudice di appello affronti il merito delle doglianze epervenga a una decisione che presuppone l’esame della questione,l’eventuale mancata confutazione puntuale di uno specifico argomento nonintegra omessa pronuncia, ma, al più, un diverso vizio della motivazione,nei limiti in cui esso sia deducibile in sede di legittimità. Ciò posto, nellaspecie, la CTR – dopo aver dato atto che l’appellante censurava ladecisione di prime cure anche «per violazione del disposto degli artt. 132c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. atteso il carattere apparente e contraddittoriodella motivazione» – ha comunque pronunciato sul gravame, sviluppandoun percorso motivazionale autonomo e concludendo che «L'appello èparzialmente fondato nei termini di cui in motivazione». In particolare, lasentenza d’appello esamina diffusamente le censure sul disconoscimentodelle copie («Non può riconoscersi valore di idoneo disconoscimento alleNumero registro generale 8211/2021Numero sezionale 3711/2026Numero di raccolta generale 12515/2026Data pubblicazione 04/05/2026affermazioni del ricorrente con cui contesta genericamente la conformitàall'originale delle fotocopie...») e sul difetto di motivazione degli atti dellariscossione («Parimenti infondata è l'eccepita carenza di motivazione deglinonché richiama il principio sul valore probatorio dell’estratto di ruolo, perpoi escludere la fondatezza delle doglianze in tema di notifica eprescrizione («Prive di fondamento risultano, pertanto, le doglianzerelative alla carenza di prova in ordine alla notifica delle cartelle... e allaprescrizione delle relative pretese...»). Solo in via limitata la CTR accogliel’appello «limitatamente alle cartelle ... per cui è intervenuta cessazionedella materia del contendere», statuendo infine: «Accoglie parzialmentenei termini di cui in motivazione l'appello del contribuente». Talecomplessiva decisione di merito – per struttura e contenuto – èincompatibile con l’assunto secondo cui la CTR avrebbe omesso diprovvedere sulla doglianza relativa alla pretesa nullità della sentenza diprimo grado per motivazione apparente o contraddittoria; deve ritenersi,al contrario, che detta censura sia stata disattesa, quantomeno, in viaimplicita.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme invocate intema di prescrizione (in particolare, artt. 2948, n. 4, e 2946 c.c.),sostenendosi l’erroneità della sentenza impugnata nell’avere applicato, invia generalizzata, la prescrizione decennale e nell’avere escluso lamaturazione dei termini prescrizionali (anche triennali o quinquennali)riferibili, secondo la prospettazione del ricorrente, a talune poste iscritte aruolo (tra cui tassa automobilistica, diritto annuale camerale e contributiconsortili).Il secondo motivo non coglie nel segno e va disatteso.Invero, la censura si incentra, in via prevalente, sulla qualificazione deltermine prescrizionale astrattamente applicabile alle poste oggetto diNumero registro generale 8211/2021Numero sezionale 3711/2026Numero di raccolta generale 12515/2026Data pubblicazione 04/05/2026riscossione, ma non si confronta utilmente con l’ulteriore e autonoma ratiodecidendi della sentenza impugnata, che ha escluso la maturazione dellaprescrizione anche in ragione della notificazione di atti successivi, ritenutiidonei a interrompere il decorso del termine. Al riguardo, la CTR, dopoaver richiamato i principi in materia, ha espressamente premesso che«Avuto riguardo alle cartelle sottese all'atto di intimazione, escluse quelleper cui, come si dirà, sussiste cessazione della materia del contendere equelle sottratte alla giurisdizione tributaria, si evidenzia, in relazione allenotifiche e agli atti interruttivi, quanto segue», procedendo poi all’analiticaelencazione, per singola cartella, degli atti ritenuti interruttivi e delladistanza temporale rispetto all’intimazione impugnata. All’esito, la stessaCTR ha concluso che «Prive di fondamento risultano, pertanto, ledoglianze relative alla carenza di prova in ordine alla notifica delle cartelle,sottese all'atto di intimazione impugnato e alla prescrizione delle relativepretese tributarie». Ne consegue l’inammissibilità del motivo nella parte incui, omettendo di censurare in modo specifico e decisivo detta statuizione,non consente di ritenere che l’eventuale errore nell’individuazione deltermine (triennale, quinquennale o decennale) avrebbe comunquecondotto a un diverso esito della controversia.Giova, peraltro, porre in luce che la CTR – nel richiamare, da un lato, ilprincipio enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 23397 del17/11/2016) e, dall’altro, un orientamento ritenuto «consolidato» (cfr.Cass. nn. 16713/2016, 24322/2014, 7706/2013, 22977/2010,2941/2007) – ha espressamente affermato che «il credito erariale per lariscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo), inmancanza di altra disposizione speciale, è soggetto non già al termine diprescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c., ... bensìall'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.» eche «crediti di imposta, come nel caso di specie, sono soggetti allaprescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la leggeNumero registro generale 8211/2021Numero sezionale 3711/2026Numero di raccolta generale 12515/2026Data pubblicazione 04/05/2026disponga diversamente». Coerentemente, ha escluso l’applicabilità dell’art.2948, n. 4, c.c. sul rilievo che la prestazione tributaria – «attesal’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni» –non può considerarsi prestazione periodica in senso civilistico.Quanto, infine, alle ulteriori allegazioni del ricorrente circa lariconducibilità di talune partite a fattispecie soggette a termini più brevi(tassa automobilistica, diritto annuale camerale e contributi consortili),esse risultano formulate in termini generali e non si accompagnano, nelmotivo, alla puntuale dimostrazione della loro decisività a fronte dellasequenza degli atti valorizzata dalla CTR ai fini interruttivi; tanto più che,nel motivare, il giudice d’appello espressamente premette, per plurimeposizioni, che esse vanno considerate «a prescindere dalla notifica» dellacartella. Ne consegue che la censura non può essere accolta anche inquanto essa, in sostanza, sollecita una diversa ricostruzione del fatto edella sua incidenza sul decorso del termine prescrizionale.Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2719, 2727e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 140 c.p.c.,deducendo l’omessa o erronea valutazione delle contestazioni sullaritualità delle notifiche delle cartelle presupposte, del disconoscimentodelle copie prodotte e del ricorso a presunzioni, nonché la ritenuta valenzaprobatoria dell’estratto di ruolo e la scelta della CTR di fondare ladecisione sull’esistenza di atti interruttivi “a prescindere” dalla verificadelle notificazioni delle cartelle.Il terzo motivo non ha pregio e va respinto.In via preliminare, va ricordato che la deduzione di violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una rivisitazionedel giudizio di fatto o della valutazione comparativa del materialeistruttorio, risolvendosi, altrimenti, in una censura di merito nonconsentita in sede di legittimità. Parimenti, la prospettazione di unaNumero registro generale 8211/2021Numero sezionale 3711/2026Numero di raccolta generale 12515/2026Data pubblicazione 04/05/2026pretesa violazione dell’art. 140 c.p.c. – ove non si traducanell’individuazione di un errore di sussunzione della fattispecie astratta,ma postuli la verifica della concreta sequenza notificatoria e delladocumentazione a supporto – implica accertamenti in fatto preclusi nelgiudizio di cassazione.E tuttavia, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione di violazione odi falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi nellacritica dell’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito, ma è configurabile solo ove si alleghi che la decisione siastata fondata su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio oltre ilimiti legali, ovvero che siano state disattese prove legali o attribuitaefficacia di prova legale a elementi soggetti a libero apprezzamento(Cass., 17 gennaio 2019, n. 1229). Analogamente, la violazione dell’art.2697 c.c. è ravvisabile soltanto quando il giudice abbia attribuito l’oneredella prova ad una parte diversa da quella gravata secondo le regole diriparto, e non quando – come qui si assume – abbia ritenuto (ancheerroneamente) assolto l’onere probatorio all’esito della valutazione dellerisultanze istruttorie, profilo che, semmai, è deducibile nei ristretti limitidel vizio motivazionale di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., 19agosto 2020, n. 17313; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769). Quanto, infine,alle presunzioni, la censura ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. èammissibile solo nei casi di errore di sussunzione dei fatti concreti nelparadigma dell’art. 2729 c.c., mentre non può tradursi in una critica allaplausibilità del ragionamento inferenziale o nella sollecitazione di unadiversa ricostruzione del fatto, riservata al giudice di merito (Cass., 30giugno 2021, n. 18611; Cass., 25 settembre 2023, n. 27266; Cass., 13febbraio 2020, n. 3541).Nel caso di specie, la CTR ha espressamente ritenuto che ildisconoscimento delle copie fosse privo dei requisiti di specificità,affermando che «Non può riconoscersi valore di idoneo disconoscimentoNumero registro generale 8211/2021Numero sezionale 3711/2026Numero di raccolta generale 12515/2026Data pubblicazione 04/05/2026alle affermazioni del ricorrente con cui contesta genericamente laconformità all'originale delle fotocopie relative alla notificazionedell'intimazione e delle cartelle» e precisando che l’onere di contestazione«va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto»,soggiungendo altresì che «Non risulta, peraltro, proposta dall'appellantequerela di falso». Trattasi di apprezzamento in fatto circa il contenuto e laportata della dichiarazione di disconoscimento, non sindacabile nei terminiprospettati. Né giova invocare il divieto di presunzioni, poiché la sentenzaimpugnata non ha fondato la decisione su presunzioni contra legem, maha valorizzato l’insufficienza della contestazione ex art. 2719 c.c. el’insieme della documentazione prodotta.Quanto alla valenza probatoria dell’estratto di ruolo, la CTR ha richiamatoil principio di legittimità secondo cui esso è «la fedele riproduzione dellaparte del ruolo relativa alla ... pretesa creditoria» e «costituisce idoneaprova della entità e della natura del credito portato dalla cartellaesattoriale», con espresso riferimento a Cass., Sez. 6-3, ord. n. 11028 del09/05/2018. Tale richiamo, che attiene al corretto criterio di valutazionedel mezzo documentale, esclude la denunciata violazione degli artt. 2697e 2729 c.c. nei termini prospettati. Infine, l’uso, nella motivazione dellaCTR, dell’inciso «a prescindere dalla notifica effettuata» non denota, di persé, un’omessa considerazione delle doglianze sulla ritualità dellenotificazioni, ma si inserisce nella ricostruzione svolta dal giudice d’appellocirca la presenza di successivi atti idonei a interrompere la prescrizione,con conseguente irrilevanza – ai fini del rigetto dell’eccezione diprescrizione – delle censure che non incidono su tale autonoma ratio. Inconclusione, il terzo motivo va disatteso, risolvendosi, per larga parte, inuna richiesta di riesame del merito e, per la restante parte, nonevidenziando alcuna effettiva violazione delle norme invocate.Con il quarto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n.Numero registro generale 8211/2021Numero sezionale 3711/2026Numero di raccolta generale 12515/2026Data pubblicazione 04/05/2026602 del 1973 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, assumendo ildifetto di motivazione dell’intimazione (e/o degli atti di riscossionerichiamati) in ordine ai criteri di calcolo degli interessi e degli altriaccessori, con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente.Il quarto motivo è infondato.In tema di motivazione dell’intimazione di pagamento, questa Corte haaffermato che, allorché essa segua l’adozione di un atto fiscale che abbiagià determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi altributo, l’intimazione è congruamente motivata – con riguardo al calcolodegli interessi nel frattempo maturati – mediante il semplice richiamoall’atto impositivo e alla cartella presupposti e con la quantificazionedell’importo dovuto per gli ulteriori accessori, senza che sia necessarial’analitica indicazione dei singoli saggi periodicamente applicati o dellemodalità di calcolo (Cass., Sez. 5, ord. 23 ottobre 2024, n. 27504, Rv.672728; in senso conforme, Cass., Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281). Nelcaso di specie, la CTR ha ritenuto infondata l’eccezione di difetto dimotivazione dell’atto di intimazione, evidenziandone il contenuto vincolatoe la sufficienza del riferimento alle cartelle di pagamento in precedenzanotificate, nonché la presenza, nell’atto, del dettaglio degli addebiti e degliimporti richiesti. A fronte di tale percorso argomentativo, la doglianza sirisolve nella pretesa di imporre all’agente della riscossione un oneremotivazionale più intenso di quello richiesto dall’art. 7 della l. n. 212 del2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; sicché il quarto motivo varespinto.Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dallasoccombenza. P.Q.MNumero registro generale 8211/2021Numero sezionale 3711/2026Numero di raccolta generale 12515/2026Data pubblicazione 04/05/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.Il PresidenteGiulia Iofrida