CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 21959/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 14 gennaio 2026 ha confermatola condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di porto di oggetto atto a offendere alla pena di mesisei di arresto e 1000 euro di ammenda.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 4 L. 110/75.La condanna si fonda sulla valutazione di due elementi e, cioè, il porto di una armaimpropria e la assenza di giustificato motivo a tale porto senza che sia stata indagata laconcreta offensività di tale condotta in rapporto al bene giuridico costituto dall’ordinepubblico e dalla sicurezza delle persone.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in punto al rigetto dellaapplicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. proc. pen.Il ricorrente lamenta omessa motivazione sul punto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1 Il primo motivo contiene argomentazioni in patente contrasto con la consolidatagiurisprudenza di legittimità sul punto.Il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere è integrato quando lo strumento haoggettiva adeguatezza ad offendere la persona in rapporto alle circostanze di tempo e diluogo, dovendosi prescindere dalla eventuale pregressa commissione in quel luogo di offesealla persona e da una eventuale concreta prospettiva di offese a taluno in capo all'agente(Sez. 1, n. 11812 del 26/02/2009, P.g. in proc. Lungu, Rv. 243488 – 01 : fattispecie in temadi porto di cacciavite da parte di un soggetto che transitava sulla pubblica via in oranotturna).Le circostanze da cui discende la oggettiva adeguatezza ad offendere la persona sidesumono da quanto elencato dalla Corte territoriale, e sono costituite non solo dall’oranotturna, ma anche dal fatto che l’imputato avesse indossato il cappuccio che in parte lotravisava, dal luogo ove si trovava, fra le autovetture e dalla circostanza che abbia cercato disottrarsi al controllo degli operanti.Peraltro, l’unico precedente che prende posizione netta circa la natura del cacciavite, locolloca fra le armi da punta e da taglio delle quali è vietato il porto in assenza di giustificatomotivo « Il cacciavite rientra tra gli strumenti che non possono portarsi fuori dalla propriaabitazione o della appartenenza di essa, senza giustificato motivo.* (Sez. 1, n. 11184 del04/07/1984, Radosalvievic, Rv. 167122 - 01)»E nel caso di specie nessun motivo è stato addotto per giustificare il porto di dettooggetto.1.2 Il secondo motivo è in contrasto con il tenore del provvedimento.La Corte territoriale ha escluso esplicitamente la sussistenza della causa di esclusionedella punibilità in ragione dei precedenti che escludono la occasionalità della condotta; inogni caso dal tenore generale del provvedimento emergono elementi di fatto che inducono aritenere che la condotta, complessivamente considerata non presenti quei caratteri diparticolare tenuità che consentono - pur in presenza di un certo grado di offensività,necessario ad interare la fattispecie di reato - di mandare indenne da sanzione il soggettoagente.In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare ancheimplicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruitàdel trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indicidi gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133cod. pen. (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01)L'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per laparticolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita. (Sez. 3, n.48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]