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CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 36323/2022

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guente: ORDINANZA sul ricorso 3932/2019 proposto da: la SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 23, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elio BENATTI, [OSCURATO:PERSONA] BENATTI e Alberto BENATTI; - ricorrente - contro la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Mantova, in persona del suo segretario generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 58, presso lo studio degli Avv.ti Bruno COSSU e Savina BOMBOI, dai quali è rappresentata e difesa unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 366/2018 della Corte di Appello di BRESCIA, depositata il 22.11.2018, R.G. n. 530/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 86/2017, il Tribunale di Mantova respingeva l'opposizione avverso il decreto emesso dal medesimo Tribunale ex art. 28 L. n. 300/1970, proposta dalla Società agricola [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s., che aveva dichiarato l'antisindacalità della condotta consistente in intimidazioni rivolte a lavoratori aderenti alla [OSCURATO:PERSONA] affinché dessero disdetta al predetto sindacato, ordinando alla datrice di lavoro di astenersi dal porre in essere condotte minacciose o intimidatorie nei confronti dei lavoratori iscritti alla suddetta organizzazione sindacale; la stessa sentenza, inoltre, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] relativamente ad ulteriori condotte antisindacali.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia respingeva l'appello che la suddetta società semplice aveva interposto contro la decisione di primo grado e condannava l'appellante alla rifusione, con distrazione, delle spese del secondo grado, come liquidate.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale respingeva il primo e principale motivo di gravame dell'appellante, con il quale essa censurava il giudizio di attendibilità del primo giudice circa le dichiarazioni rese dai tre "informatori" presentati dall'organizzazione sindacale (che peraltro la Corte giudicava essere dei testimoni, in quanto impegnatisi a dire la verità ai sensi dell'art. 251 c.p.c. e interrogati su appositi capi di prova), ma anche gli ulteriori motivi d'appello.4.

Avverso tale decisione la Società agricola [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

5. Ha resistito l'intimata formazione sindacale con controricorso.

6. Solo la controricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia "Illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., nella parte in cui il giudice di appello si è limitato ad esaminare singolarmente gli elementi di fatto allegati e provati dall'odierna ricorrente, negandone il valore indiziario, senza effettuare una analisi globale degli stessi, nell'ambito della quale essi avrebbero potuto rafforzarsi e conferire vigore l'un l'altro, in un rapporto di vicendevole completamento".

2. Con un secondo motivo, lamenta "Illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., nella parte in cui il giudice di appello, con una motivazione insanabilmente contraddittoria, ha dapprima valutato come indispensabile l'integrazione istruttoria, salvo formare il proprio convincimento prescindendo dalle relative risultanze quanto alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]".

3. Il primo motivo è inammissibile per difetto della specificità richiesta dall'art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c., segnatamente in termini di pertinenza rispetto quanto ritenuto e deciso nella pronuncia gravata.

3.1. Detta censura, come si è visto, è formulata esclusivamente in termini di violazione di un'unica norma di diritto (sostanziale), ossia, dell'art. 2729 c.c. in tema di presunzioni semplici (o hominis).Ebbene, secondo quanto ben risulta dal testo dell'impugnata sentenza, la Corte distrettuale, al pari del primo giudice, non si è avvalsa di elementi di natura indiziaria, per selezionarne e considerarne solo taluni, trascurandone altri di segno contrastante, così violando la regola secondo cui gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti.

Detta Corte, come il primo giudice, ha piuttosto ritenuto provate direttamente (e non per via indiziaria) determinate condotte reputate antisindacali essenzialmente in base a tre deposizioni testimoniali.

3.2. In particolare, la Corte di merito aveva premesso quanto ritenuto dal Tribunale e, segnatamente, che: "le circostanziate e attendibili dichiarazioni dì tre lavoratori sentiti nella fase sommaria avevano confermato l'intimidazione ed era fuori di dubbio la natura antisindacale del comportamento datore di lavoro che «eserciti pressioni o minacce nei confronti di un lavoratore, così da indurlo a disdire l'iscrizione al sindacato o a firmare un accordo sindacale siglato da un'organizzazione sindacale alla quale lo stesso non aderisce e in ordine al quale il sindacato di appartenenza si è dissociato» (cfr. pagg. 2-3 della sua sentenza).

Dopo aver dato conto in sintesi di quale fosse la condotta antisindacale denunciata (cfr. pagg. 4-5 della stessa), la Corte specificava che: "La sentenza appellata, ritenuta insussistente la denunciata esclusione di [OSCURATO:PERSONA] dalle trattative che hanno portato alla conclusione dell'accordo con l'azienda, ha ritenuto per il resto sufficientemente provata la condotta antisindacale sulla base delle dichiarazioni di tre lavoratori rilasciate nella fase sommaria, affermando che, seppure era emerso che l'intimidazione del datore di lavoro aveva coinvolto un numero esiguo di lavoratori, l'intimidazione di pochi iscritti alla CGIL integrava comunque una condotta antisindacale in danno di [OSCURATO:PERSONA].

A tale fine, la sentenza ha ritenuto attendibili, in quanto circostanziate e concordanti, le dichiarazioni dei tre lavoratori, dalle quali sono emerse le indebite pressioni che í titolari dell'azienda hanno fatto per ottenere la sottoscrizione dell'accordo: ...

" (n.d.r.: ivi segue il testo delle parti salienti di tali deposizioni).

3.3. Indi, la Corte territoriale ha spiegato perché fosse da disattendere il primo motivo d'appello dell'attuale ricorrente, a mezzo del quale, come già riferito in narrativa, la stessa si doleva del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dai tre informatori (in realtà, testimoni, secondo quanto notato dalla stessa Corte), espresso dal primo giudice (cfr. pagg. 7-9 dell'impugnata sentenza), e non perché quel giudice avesse malamente applicato o non applicato l'art.2729 c.c., che non veniva in considerazione in alcun modo.

Anche nel seguito della sua motivazione, dedicato all'esame ed alla reiezione degli ulteriori motivi d'appello della società semplice (pagg. 9-12), non si parla affatto di indizi e/o di presunzioni.

3.4. Resta, perciò, confermato che il primo motivo di ricorso, nel dolersi della violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., non si confronta assolutamente con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, che nulla ha a che vedere con il tema delle presunzioni semplici.

Ne è riprova la constatazione che l'estesissimo sviluppo della doglianza in esame (cfr. soprattutto le pagg. 12-46 del ricorso) si diffonde sostanzialmente in un'alternativa ricostruzione praticamente dell'intera vicenda di cui è processo, che fin troppo ovviamente non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

4. Infondato è, poi, il secondo motivo di ricorso.

Si vuol prescindere dal rilievo che la ricorrente, ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., fa valere la pretesa violazione di un'unica norma, questa volta, processuale, ossia, dell'art. 437 c.p.c., laddove in realtà ciò di cui duole è un'asserita contraddizione insanabile sul piano motivazionale tra l'integrazione istruttoria ritenuta indispensabile e l'aver poi mostrato di prescindere dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], assunta in seno a tale c.d. integrazione in grado d'appello.

Invero, una tale presunta contraddizione, in ipotesi, doveva essere fatta valere piuttosto con il diverso mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.

In disparte, ancora, la notazione che la ricorrente non specifica in che senso la Corte territoriale aveva ritenuto indispensabile l'integrazione istruttoria cui allude, e con quali provvedimenti e motivazione, dal testo della sentenza impugnata tanto, a rigore, neppure risulta, ivi dandosi conto soltanto che la Corte aveva "esperita attività istruttoria tramite l'esame di due testimoni" (cfr. pg . 4 della sua sentenza), senza specificazione perciò delle ragioni che avevano portato a tale attività.

In ogni caso, ammesso e non concesso che il giudice di secondo grado avesse dato corso all'assunzione di due ulteriori testimonianze (rispetto a quelle acquisite in prime cure), ai sensi dell'art. 437, comma secondo, secondo periodo, c.p.c., giudicandole indispensabili, fin troppo ovviamente un cosa è la ragione per la quale il giudice d'appello reputi indispensabile ammettere una determinata prova, e tutt'altra cosa è la successiva valutazione del risultato della prova stessa, una volta acquisita.

I due differenti apprezzamenti, perciò, non possono essere in contraddizione logica tra loro ed al contrario è fisiologico che possano non coincidere, riguardando piani del tutto diversi.

Nel caso che ci occupa, comunque, la Corte d'appello ha valutato le due testimonianze in questione, sia quella di [OSCURATO:PERSONA] sia quella di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 11 dell'impugnata sentenza); sulla quale ultima specificamente s'incentra la doglianza in esame della ricorrerte.

Come riferisce anche ques:'ultima (cfr. pag. 51 del ricorso), infatti, la Corte distrettuale a reva scritto: "In definitiva, anche prescindendo dalla deposizione oel trattorista dell'azienda [OSCURATO:PERSONA], il quale, ha riferito che i lavoratori vennero chiamati in ufficio dai titolari e che alcuni di essi all'uscita dall'ufficio gli riferirono che avevano abbandonato la CGIL perché minacciati di perdere il lavoro o di non veder assunto un familiare), deposizione che la difesa dell'azienda ha censurato sottolineando che il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato in giudizio di non aver avuto «alcun ruolo in CGIL», mentre nel maggio 2016 era stato nominato RSA da [OSCURATO:PERSONA], non sussiste l'erroneità della sentenza denunciata dall'appellante attraverso le varie censure sopra esaminate".

Il senso di tale passo, che si colloca quasi alla fine della motivazione resa dal giudice di secondo grado, è quindi assolutamente chiaro, nel senso che esso, pur dando conto in sintesi della deposizione del [OSCURATO:PERSONA], ha inteso prescinderne, trattandosi di teste de relato (quanto alle minacce subite da altri lavoratori, che le avevano a lui riferite) e del quale la allora appellante aveva allegato un legame con la formazione sindacale originaria ricorrente in giudizio.

E ciò per aver già ritenuto che "le censure mosse dall'appellante non intaccano il nucleo essenziale della sentenza e non inficiano la prova che una pressione indebita, al limite dell'intimidazione, sia stata commessa su pochi (quelli che si rifiutavano di sottoscrivere l'accordo) al fine di indurli alla sottoscrizione dell'accordo siglato con la CISL, anche gettando discredito sul sindacato CGIL" (così sempre a pag. 11 della sentenza, prima del passo censurato dalla ricorrente per cassazione).

4.1. Ergo, non ricorre alcuna violazione dell'art. 437 c.p.c., e, men che meno, sussiste alcuna contraddizione insanabile nella motivazione della sentenza impugnata in parte qua.

5. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannata ai pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e distratte in favore dei difensori della controricorrente, dichiaratisi anticipatari, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge, e distrae in favore dei difensori della controricorrente, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente: ORDINANZA sul ricorso 3932/2019 proposto da: la SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 23, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elio BENATTI, [OSCURATO:PERSONA] BENATTI e Alberto BENATTI; - ricorrente - contro la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Mantova, in persona del suo segretario generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 58, presso lo studio degli Avv.ti Bruno COSSU e Savina BOMBOI, dai quali è rappresentata e difesa unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 366/2018 della Corte di Appello di BRESCIA, depositata il 22.11.2018, R.G. n. 530/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 86/2017, il Tribunale di Mantova respingeva l'opposizione avverso il decreto emesso dal medesimo Tribunale ex art. 28 L. n. 300/1970, proposta dalla Società agricola [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s., che aveva dichiarato l'antisindacalità della condotta consistente in intimidazioni rivolte a lavoratori aderenti alla [OSCURATO:PERSONA] affinché dessero disdetta al predetto sindacato, ordinando alla datrice di lavoro di astenersi dal porre in essere condotte minacciose o intimidatorie nei confronti dei lavoratori iscritti alla suddetta organizzazione sindacale; la stessa sentenza, inoltre, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] relativamente ad ulteriori condotte antisindacali. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia respingeva l'appello che la suddetta società semplice aveva interposto contro la decisione di primo grado e condannava l'appellante alla rifusione, con distrazione, delle spese del secondo grado, come liquidate. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale respingeva il primo e principale motivo di gravame dell'appellante, con il quale essa censurava il giudizio di attendibilità del primo giudice circa le dichiarazioni rese dai tre "informatori" presentati dall'organizzazione sindacale (che peraltro la Corte giudicava essere dei testimoni, in quanto impegnatisi a dire la verità ai sensi dell'art. 251 c.p.c. e interrogati su appositi capi di prova), ma anche gli ulteriori motivi d'appello.4. Avverso tale decisione la Società agricola [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5. Ha resistito l'intimata formazione sindacale con controricorso. 6. Solo la controricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia "Illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., nella parte in cui il giudice di appello si è limitato ad esaminare singolarmente gli elementi di fatto allegati e provati dall'odierna ricorrente, negandone il valore indiziario, senza effettuare una analisi globale degli stessi, nell'ambito della quale essi avrebbero potuto rafforzarsi e conferire vigore l'un l'altro, in un rapporto di vicendevole completamento". 2. Con un secondo motivo, lamenta "Illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., nella parte in cui il giudice di appello, con una motivazione insanabilmente contraddittoria, ha dapprima valutato come indispensabile l'integrazione istruttoria, salvo formare il proprio convincimento prescindendo dalle relative risultanze quanto alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]". 3. Il primo motivo è inammissibile per difetto della specificità richiesta dall'art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c., segnatamente in termini di pertinenza rispetto quanto ritenuto e deciso nella pronuncia gravata. 3.1. Detta censura, come si è visto, è formulata esclusivamente in termini di violazione di un'unica norma di diritto (sostanziale), ossia, dell'art. 2729 c.c. in tema di presunzioni semplici (o hominis).Ebbene, secondo quanto ben risulta dal testo dell'impugnata sentenza, la Corte distrettuale, al pari del primo giudice, non si è avvalsa di elementi di natura indiziaria, per selezionarne e considerarne solo taluni, trascurandone altri di segno contrastante, così violando la regola secondo cui gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. Detta Corte, come il primo giudice, ha piuttosto ritenuto provate direttamente (e non per via indiziaria) determinate condotte reputate antisindacali essenzialmente in base a tre deposizioni testimoniali. 3.2. In particolare, la Corte di merito aveva premesso quanto ritenuto dal Tribunale e, segnatamente, che: "le circostanziate e attendibili dichiarazioni dì tre lavoratori sentiti nella fase sommaria avevano confermato l'intimidazione ed era fuori di dubbio la natura antisindacale del comportamento datore di lavoro che «eserciti pressioni o minacce nei confronti di un lavoratore, così da indurlo a disdire l'iscrizione al sindacato o a firmare un accordo sindacale siglato da un'organizzazione sindacale alla quale lo stesso non aderisce e in ordine al quale il sindacato di appartenenza si è dissociato» (cfr. pagg. 2-3 della sua sentenza). Dopo aver dato conto in sintesi di quale fosse la condotta antisindacale denunciata (cfr. pagg. 4-5 della stessa), la Corte specificava che: "La sentenza appellata, ritenuta insussistente la denunciata esclusione di [OSCURATO:PERSONA] dalle trattative che hanno portato alla conclusione dell'accordo con l'azienda, ha ritenuto per il resto sufficientemente provata la condotta antisindacale sulla base delle dichiarazioni di tre lavoratori rilasciate nella fase sommaria, affermando che, seppure era emerso che l'intimidazione del datore di lavoro aveva coinvolto un numero esiguo di lavoratori, l'intimidazione di pochi iscritti alla CGIL integrava comunque una condotta antisindacale in danno di [OSCURATO:PERSONA]. A tale fine, la sentenza ha ritenuto attendibili, in quanto circostanziate e concordanti, le dichiarazioni dei tre lavoratori, dalle quali sono emerse le indebite pressioni che í titolari dell'azienda hanno fatto per ottenere la sottoscrizione dell'accordo: ... " (n.d.r.: ivi segue il testo delle parti salienti di tali deposizioni). 3.3. Indi, la Corte territoriale ha spiegato perché fosse da disattendere il primo motivo d'appello dell'attuale ricorrente, a mezzo del quale, come già riferito in narrativa, la stessa si doleva del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dai tre informatori (in realtà, testimoni, secondo quanto notato dalla stessa Corte), espresso dal primo giudice (cfr. pagg. 7-9 dell'impugnata sentenza), e non perché quel giudice avesse malamente applicato o non applicato l'art.2729 c.c., che non veniva in considerazione in alcun modo. Anche nel seguito della sua motivazione, dedicato all'esame ed alla reiezione degli ulteriori motivi d'appello della società semplice (pagg. 9-12), non si parla affatto di indizi e/o di presunzioni. 3.4. Resta, perciò, confermato che il primo motivo di ricorso, nel dolersi della violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., non si confronta assolutamente con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, che nulla ha a che vedere con il tema delle presunzioni semplici. Ne è riprova la constatazione che l'estesissimo sviluppo della doglianza in esame (cfr. soprattutto le pagg. 12-46 del ricorso) si diffonde sostanzialmente in un'alternativa ricostruzione praticamente dell'intera vicenda di cui è processo, che fin troppo ovviamente non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. 4. Infondato è, poi, il secondo motivo di ricorso. Si vuol prescindere dal rilievo che la ricorrente, ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., fa valere la pretesa violazione di un'unica norma, questa volta, processuale, ossia, dell'art. 437 c.p.c., laddove in realtà ciò di cui duole è un'asserita contraddizione insanabile sul piano motivazionale tra l'integrazione istruttoria ritenuta indispensabile e l'aver poi mostrato di prescindere dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], assunta in seno a tale c.d. integrazione in grado d'appello. Invero, una tale presunta contraddizione, in ipotesi, doveva essere fatta valere piuttosto con il diverso mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. In disparte, ancora, la notazione che la ricorrente non specifica in che senso la Corte territoriale aveva ritenuto indispensabile l'integrazione istruttoria cui allude, e con quali provvedimenti e motivazione, dal testo della sentenza impugnata tanto, a rigore, neppure risulta, ivi dandosi conto soltanto che la Corte aveva "esperita attività istruttoria tramite l'esame di due testimoni" (cfr. pg . 4 della sua sentenza), senza specificazione perciò delle ragioni che avevano portato a tale attività. In ogni caso, ammesso e non concesso che il giudice di secondo grado avesse dato corso all'assunzione di due ulteriori testimonianze (rispetto a quelle acquisite in prime cure), ai sensi dell'art. 437, comma secondo, secondo periodo, c.p.c., giudicandole indispensabili, fin troppo ovviamente un cosa è la ragione per la quale il giudice d'appello reputi indispensabile ammettere una determinata prova, e tutt'altra cosa è la successiva valutazione del risultato della prova stessa, una volta acquisita. I due differenti apprezzamenti, perciò, non possono essere in contraddizione logica tra loro ed al contrario è fisiologico che possano non coincidere, riguardando piani del tutto diversi. Nel caso che ci occupa, comunque, la Corte d'appello ha valutato le due testimonianze in questione, sia quella di [OSCURATO:PERSONA] sia quella di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 11 dell'impugnata sentenza); sulla quale ultima specificamente s'incentra la doglianza in esame della ricorrerte. Come riferisce anche ques:'ultima (cfr. pag. 51 del ricorso), infatti, la Corte distrettuale a reva scritto: "In definitiva, anche prescindendo dalla deposizione oel trattorista dell'azienda [OSCURATO:PERSONA], il quale, ha riferito che i lavoratori vennero chiamati in ufficio dai titolari e che alcuni di essi all'uscita dall'ufficio gli riferirono che avevano abbandonato la CGIL perché minacciati di perdere il lavoro o di non veder assunto un familiare), deposizione che la difesa dell'azienda ha censurato sottolineando che il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato in giudizio di non aver avuto «alcun ruolo in CGIL», mentre nel maggio 2016 era stato nominato RSA da [OSCURATO:PERSONA], non sussiste l'erroneità della sentenza denunciata dall'appellante attraverso le varie censure sopra esaminate". Il senso di tale passo, che si colloca quasi alla fine della motivazione resa dal giudice di secondo grado, è quindi assolutamente chiaro, nel senso che esso, pur dando conto in sintesi della deposizione del [OSCURATO:PERSONA], ha inteso prescinderne, trattandosi di teste de relato (quanto alle minacce subite da altri lavoratori, che le avevano a lui riferite) e del quale la allora appellante aveva allegato un legame con la formazione sindacale originaria ricorrente in giudizio. E ciò per aver già ritenuto che "le censure mosse dall'appellante non intaccano il nucleo essenziale della sentenza e non inficiano la prova che una pressione indebita, al limite dell'intimidazione, sia stata commessa su pochi (quelli che si rifiutavano di sottoscrivere l'accordo) al fine di indurli alla sottoscrizione dell'accordo siglato con la CISL, anche gettando discredito sul sindacato CGIL" (così sempre a pag. 11 della sentenza, prima del passo censurato dalla ricorrente per cassazione). 4.1. Ergo, non ricorre alcuna violazione dell'art. 437 c.p.c., e, men che meno, sussiste alcuna contraddizione insanabile nella motivazione della sentenza impugnata in parte qua. 5. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannata ai pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e distratte in favore dei difensori della controricorrente, dichiaratisi anticipatari, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge, e distrae in favore dei difensori della controricorrente, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu
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