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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05126/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13922/2024 proposto da: Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 99/2024 del 18 aprile 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza e, contestualmente, ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La Corte di giustizia tributaria di Cosenza ha rigettato detta istanza perché non avrebbe avuto le caratteristiche minime indicate dall’art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato opposizione.

Il Tribunale di Cosenza, nel contraddittorio con il solo Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], con sentenza n. 99/2024, ha accolto il ricorso.

Il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.

Il difensore del controricorrente ha depositato, il 7 gennaio 2026, certificato di morte del suo assistito. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente, si osserva che, nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 ss. c.p.c. sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso (come nella specie) , la morte dell’intimato non produce l’interruzione del processo (Cass., Sez. 3, n. 24635del 3 dicembre 2015). 2)Con un unico motivo la P.A. lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto il giudice del merito non avrebbe tenuto conto della mancata indicazione, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dei codici fiscali dei familiari del richiedente, elemento la cui specificazione sarebbe stata imposta, a pena di inammissibilità, dall’art. 79, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115 del 2002.

La censura è fondata.

La P.A. sostiene che il controricorrente non a vrebbe indicato , nella sua istanza di ammissione, il codice fiscale della moglie, familiare titolare di un reddito specificamente menzionato e si duole del fatto che, nonostante la circostanza fosse stata allegata, il Tribunale di Cosenza non l’abbia valutata.

In primo luogo, si osserva che l’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 prescrive, al comma 1, che “ Inoltre, con riferimento alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che: articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per dei membri del nucleo familiare del richiedente, alla quale è ricondotta specificamente la sanzione dell’inammissibilità.

Infatti, Cass., pen., Sez.4, n. 7973 dell’ 11 febbraio 2021 , ha chiarito che, in tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l’indicazione del codice fiscaledel richiedente e/o dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza, non potendo conferirsi effetto sanante alla eventuale possibilità per il giudice di ricavare il dato mancante dalla documentazione prodotta a corredo della stessa(nello stesso senso, Cass., Sez. 4, n. 5314 del 22 novembre 2016, dep. 2017; Cass., Sez. 4, n. 45 del 20 settembre 2007,dep. 2008; Cass., Sez. 4, n. 23591 del 4 marzo 2004 ).

In particolare, a tutto in tesi concedere, si osserva chedalla documentazione in atti che, non solo l’istanza non era corredata dai codici fiscali dei membri del nucleo familiare del controricorrente, ma che lo stesso non ne aveva indicato nemmeno data e luogo di nascita, così impendendo l’estrapolazione di detti codici sulla base delle dichiarazioni già contenute in tale istanza.

Il giudice del merito non risulta, in effetti, avere tenuto conto di questo fatto e, quindi, la censura va accolta. 3)Il ricorso è accolto in applicazione de l seguent e principi o di diritto: «In tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l’indicazione nella relativa istanza del codice fiscale del richiedente e dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza P.Q.M La Corte, -accoglie il ricorso; - cassa Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13922/2024 proposto da: Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 99/2024 del 18 aprile 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza e, contestualmente, ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte di giustizia tributaria di Cosenza ha rigettato detta istanza perché non avrebbe avuto le caratteristiche minime indicate dall’art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato opposizione. Il Tribunale di Cosenza, nel contraddittorio con il solo Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], con sentenza n. 99/2024, ha accolto il ricorso. Il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. Il difensore del controricorrente ha depositato, il 7 gennaio 2026, certificato di morte del suo assistito. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente, si osserva che, nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 ss. c.p.c. sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso (come nella specie) , la morte dell’intimato non produce l’interruzione del processo (Cass., Sez. 3, n. 24635del 3 dicembre 2015). 2)Con un unico motivo la P.A. lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto il giudice del merito non avrebbe tenuto conto della mancata indicazione, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dei codici fiscali dei familiari del richiedente, elemento la cui specificazione sarebbe stata imposta, a pena di inammissibilità, dall’art. 79, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115 del 2002. La censura è fondata. La P.A. sostiene che il controricorrente non a vrebbe indicato , nella sua istanza di ammissione, il codice fiscale della moglie, familiare titolare di un reddito specificamente menzionato e si duole del fatto che, nonostante la circostanza fosse stata allegata, il Tribunale di Cosenza non l’abbia valutata. In primo luogo, si osserva che l’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 prescrive, al comma 1, che “ Inoltre, con riferimento alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che: articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per dei membri del nucleo familiare del richiedente, alla quale è ricondotta specificamente la sanzione dell’inammissibilità. Infatti, Cass., pen., Sez.4, n. 7973 dell’ 11 febbraio 2021 , ha chiarito che, in tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l’indicazione del codice fiscaledel richiedente e/o dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza, non potendo conferirsi effetto sanante alla eventuale possibilità per il giudice di ricavare il dato mancante dalla documentazione prodotta a corredo della stessa(nello stesso senso, Cass., Sez. 4, n. 5314 del 22 novembre 2016, dep. 2017; Cass., Sez. 4, n. 45 del 20 settembre 2007,dep. 2008; Cass., Sez. 4, n. 23591 del 4 marzo 2004 ). In particolare, a tutto in tesi concedere, si osserva chedalla documentazione in atti che, non solo l’istanza non era corredata dai codici fiscali dei membri del nucleo familiare del controricorrente, ma che lo stesso non ne aveva indicato nemmeno data e luogo di nascita, così impendendo l’estrapolazione di detti codici sulla base delle dichiarazioni già contenute in tale istanza. Il giudice del merito non risulta, in effetti, avere tenuto conto di questo fatto e, quindi, la censura va accolta. 3)Il ricorso è accolto in applicazione de l seguent e principi o di diritto: «In tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l’indicazione nella relativa istanza del codice fiscale del richiedente e dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza P.Q.M La Corte, -accoglie il ricorso; - cassa Così deciso
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