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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39533/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza pronunciata il 12/2/2020 dal GIP del Tribunale di Massa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti di questo in relazione al tentativo di rapina aggravata volta ad acquisire l'incasso dei pedaggi dal gabbiotto del casello autostradale di Pontremoli e ad una pluralità di furti aggravati e ricettazioni, in continuazione tra loro, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Lecchini, chiedendone l'annullamento per due motivi:

2.1. Violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto che l'esplosione di un colpo di fucile, di per sé, poteva ritenersi idonea a dimostrare l'univocità dell'azione e ad escludere il carattere volontario della desistenza, anche alla luce delle stesse dichiarazioni dell'imputato ("..ormai avevo sparato, che facevo ? Lì vicino c'era la polizia, quindi non potevo stare lì").

Assume, invece, il ricorrente che il colpo di fucile era stato esploso "inavvertitamente", sicché i giudici di merito avrebbero mal interpretato la dichiarazione dell'imputato dinanzi ricordata.

2.2. Violazione di legge per avere la sentenza impugnata, pur riducendo la pena base in misura vicina ai minimi edittali, non specificato quale fosse la riduzione operata su di essa in virtù dell'art. 56 cod. pen. -

2.3. Con requisitoria scritta il P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti sono manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.

1.1. Il primo motivo di impugnazione, in particolare, è inammissibile in quanto dalle motivazioni delle due sentenze di merito, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617) emerge che il Lucchini, presentatosi al casello autostradale di Pontremoli alla guida di una [OSCURATO:PERSONA] B con il volto travisato da una maschera ed imbracciando un fucile a canne mozze che puntava in direzione del casellante, esplodeva un colpo quando questo si era appena nascosto dietro una colonna all'interno del suo casottino, per poi darsi alla fuga ripartendo ad alta velocità con la sua vettura, con la quale urtava la sbarra flessibile del casello.

Senza incorrere in vizio logico o giuridico alcuno, pertanto, i giudici di merito hanno riconosciuto l'uso di una maschera per il travisamento e l'esplosione di un colpo d'arma da fuoco - ritenuto finalizzato a spaventare il casellante per ottenere da questo la consegna del denaro in suo possesso - atti idonei e diretti in modo non equivoco alla realizzazione di una rapina.

Coerentemente, quindi, l'espressione "..ormai avevo sparato, che facevo ? Lì vicino c'era la polizia, quindi non potevo stare lì", utilizzata dall'imputato per spiegare la sua fuga, è stata ritenuta una conferma dell'avvertita necessità del ricorrente di abbandonare l'azione crinninosa per impossibilità di portarla proficuamente a termine, tale da non poter configurare la prospettata desistenza volontaria.

L'assunto del ricorrente secondo cui il colpo di fucile sarebbe, invece, partito inavvertitamente, tanto da spaventare lo stesso Lucchini ed indurlo alla fuga, è volto a prospettare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che - inconciliabile con le ammissioni sopra ricordate - comunque esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).

1.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto, secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell'art. 56 cod. pen., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione.

Da tale autonomia dell'illecito e della sanzione consegue che, in presenza di delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", cioè mediante scissione dei due momenti indicati, fermo restando che nessuno dei due sistemi può sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta violazione di legge (Sez. 1, n. 37562 del 16/05/2001, Rv. 220189; conf.

Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Rv. 277528).

Nessun vizio può, pertanto, ravvisarsi nella sentenza impugnata per avere questa utilizzato il metodo diretto o sintetico anziché quello cd.

"buifasico", invocato dal ricorrente, tenendo anche conto che la pena edittale per il reato consumato, all'epoca dei fatti (precedenti la novella di cui alla 1.26/4/2019 n. 36) era determinata nella misura da quattro a dieci anni; conseguentemente, per il tentativo la pena edittale variava ex lege da un anno e quattro mesi ad anni sei e mesi otto di reclusione per il combinato disposto degli artt. 56 e 628 comma 1, ed il giudice di merito ha indicato i criteri adottati per determinare la pena nell'ambito di questa forbice, sicché null'altro doveva specificare per indicare la pena del tentativo, con attenuanti equivalenti alle aggravanti, giungendo, peraltro, ad una pena che lo stesso ricorrente riconosce essere vicina ai minimi edittali e, comunque, sotto la media edittale.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza pronunciata il 12/2/2020 dal GIP del Tribunale di Massa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti di questo in relazione al tentativo di rapina aggravata volta ad acquisire l'incasso dei pedaggi dal gabbiotto del casello autostradale di Pontremoli e ad una pluralità di furti aggravati e ricettazioni, in continuazione tra loro, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Lecchini, chiedendone l'annullamento per due motivi: 2.1. Violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto che l'esplosione di un colpo di fucile, di per sé, poteva ritenersi idonea a dimostrare l'univocità dell'azione e ad escludere il carattere volontario della desistenza, anche alla luce delle stesse dichiarazioni dell'imputato ("..ormai avevo sparato, che facevo ? Lì vicino c'era la polizia, quindi non potevo stare lì"). Assume, invece, il ricorrente che il colpo di fucile era stato esploso "inavvertitamente", sicché i giudici di merito avrebbero mal interpretato la dichiarazione dell'imputato dinanzi ricordata. 2.2. Violazione di legge per avere la sentenza impugnata, pur riducendo la pena base in misura vicina ai minimi edittali, non specificato quale fosse la riduzione operata su di essa in virtù dell'art. 56 cod. pen. - 2.3. Con requisitoria scritta il P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti sono manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 1.1. Il primo motivo di impugnazione, in particolare, è inammissibile in quanto dalle motivazioni delle due sentenze di merito, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617) emerge che il Lucchini, presentatosi al casello autostradale di Pontremoli alla guida di una [OSCURATO:PERSONA] B con il volto travisato da una maschera ed imbracciando un fucile a canne mozze che puntava in direzione del casellante, esplodeva un colpo quando questo si era appena nascosto dietro una colonna all'interno del suo casottino, per poi darsi alla fuga ripartendo ad alta velocità con la sua vettura, con la quale urtava la sbarra flessibile del casello. Senza incorrere in vizio logico o giuridico alcuno, pertanto, i giudici di merito hanno riconosciuto l'uso di una maschera per il travisamento e l'esplosione di un colpo d'arma da fuoco - ritenuto finalizzato a spaventare il casellante per ottenere da questo la consegna del denaro in suo possesso - atti idonei e diretti in modo non equivoco alla realizzazione di una rapina. Coerentemente, quindi, l'espressione "..ormai avevo sparato, che facevo ? Lì vicino c'era la polizia, quindi non potevo stare lì", utilizzata dall'imputato per spiegare la sua fuga, è stata ritenuta una conferma dell'avvertita necessità del ricorrente di abbandonare l'azione crinninosa per impossibilità di portarla proficuamente a termine, tale da non poter configurare la prospettata desistenza volontaria. L'assunto del ricorrente secondo cui il colpo di fucile sarebbe, invece, partito inavvertitamente, tanto da spaventare lo stesso Lucchini ed indurlo alla fuga, è volto a prospettare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che - inconciliabile con le ammissioni sopra ricordate - comunque esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). 1.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto, secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell'art. 56 cod. pen., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione. Da tale autonomia dell'illecito e della sanzione consegue che, in presenza di delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", cioè mediante scissione dei due momenti indicati, fermo restando che nessuno dei due sistemi può sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta violazione di legge (Sez. 1, n. 37562 del 16/05/2001, Rv. 220189; conf. Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Rv. 277528). Nessun vizio può, pertanto, ravvisarsi nella sentenza impugnata per avere questa utilizzato il metodo diretto o sintetico anziché quello cd. "buifasico", invocato dal ricorrente, tenendo anche conto che la pena edittale per il reato consumato, all'epoca dei fatti (precedenti la novella di cui alla 1.26/4/2019 n. 36) era determinata nella misura da quattro a dieci anni; conseguentemente, per il tentativo la pena edittale variava ex lege da un anno e quattro mesi ad anni sei e mesi otto di reclusione per il combinato disposto degli artt. 56 e 628 comma 1, ed il giudice di merito ha indicato i criteri adottati per determinare la pena nell'ambito di questa forbice, sicché null'altro doveva specificare per indicare la pena del tentativo, con attenuanti equivalenti alle aggravanti, giungendo, peraltro, ad una pena che lo stesso ricorrente riconosce essere vicina ai minimi edittali e, comunque, sotto la media edittale. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de