CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 13741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 32982/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1147/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 26/6/2019, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento del carattere illecito della condotta posta in essere dall'[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Pescara (Ater) (nella specie consistita nella demolizione e nella conseguente muratura della porta d'ingresso di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, già preceden- temente assegnato al Rosati e in relazione al quale lo stesso vantava il diritto al trasferimento della proprietà), con la conseguente condanna della stessa alla riduzione dei luoghi in pristino stato e al risarcimento del danno; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato come l'Ater di Pescara avesse già ottenuto, in altra sede, una pro- nuncia giudiziale (divenuta definitiva) in ordine alla cessazione del rap- porto di assegnazione dell'immobile oggetto di lite in favore del Rosati, in ragione della relativa mancata utilizzazione (connessa, peraltro, alla mancata coltivazione della procedura per il trasferimento della relativa proprietà), nonché in ragione del mancato pagamento dei canoni do- vuti dallo stesso Rosati; ciò posto, nessun titolo (né personale, né tantomeno reale) sull'im- mobile de quo avrebbe potuto giustificare la pretesa del Rosati all'ac- certamento della illiceità del comportamento dell'Ater di Pescara e alla riduzione in pristino stato dei luoghi (modificati dall'Ater in esecuzione della procedura di sgombero degli alloggi detenuti senza titolo ex art. 36 legge regionale n. 96/1996); così come, peraltro, nessuna conte- stazione era stata sollevata, in sede di appello, dal Rosati, avverso la pronuncia di rigetto della propria domanda risarcitoria, rimasta, sotto altro profilo, integralmente sfornita di prova; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi di impugnazione;Adunanza del 22 marzo 2022 - R.G. n. 32982/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l'[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Pe- scara non ha svolto difese in questa sede; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 295 e 132, co. 2, n. 4, c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la doverosità (o comunque omesso di fornire alcuna giustificazione in ordine alla ritenuta mancanza di detta doverosità) della sospensione dell'odierno giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di altra lite pendente tra le parti avente carattere pregiudiziale, siccome diretta ad accertare il diritto del Rosati al conseguimento della proprietà dell'immobile og- getto di lite a seguito della definizione del procedimento di riscatto; definizione di per sé idonea a determinare, in capo all'istante, tanto il diritto a vedersi trasferita la proprietà del bene allo stesso già in pre- cedenza assegnato, quanto il venir meno di qualsivoglia obbligo proprio di ogni assegnatario di alloggi di edilizia economica e popolare (segna- tamente in relazione all'obbligo di risiedere costantemente nell'immo- bile); il motivo è infondato; ferma la mancata impugnazione, da parte dell'odierno ricorrente, della sentenza in esame nella parte in cui ha rilevato l'esistenza di un giudicato sull'accertamento negativo relativo all'esistenza di un titolo del Rosati a fondamento del godimento dell'immobile de quo, varrà osservare come, pur quando, in ipotesi, fosse altrove accertato il diritto del Rosati al conseguimento della proprietà dell'alloggio in esame, nulla avrebbe potuto impedire all'Ater, all'epoca, in assenza di alcun titolo personale o reale (attuale ed efficace) del Rosati sul bene, di compiere su detto immobile le attività materiali oggetto delle odierne contesta- zioni, poiché il diritto a conseguire la proprietà di un alloggio (di cui si Adunanza del 22 marzo 2022 - R.G. n. 32982/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri assume perento alcun titolo personale di godimento da parte del vec- chio assegnatario, secondo il giudicato rilevato dal giudice a quo e non contestato in questa sede) non legittima, né l'acquisto attuale di alcun diritto di proprietà sulla cosa (che rimane dell'Ater fino al trasferimento definitivo), né l'acquisto attuale di alcuna prerogativa di godimento fino al compimento dell'atto pubblico di trasferimento della proprietà; varrà rilevare, peraltro, l'assoluta infondatezza dell'asserzione so- stenuta dal ricorrente in ordine al conseguimento, a seguito dell'even- tuale accertamento del proprio diritto all'acquisto della proprietà dell'alloggio, anche del diritto di continuare a permanervi in modo irre- versibile (quantomeno fino all'effettivo trasferimento con atto pub- blico), avendo il giudice a quo espressamente sottolineato (con statui- zione non contestata in questa sede) l'avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia attestante l'inesistenza di alcun titolo personale del Ro- sati idoneo a giustificare il godimento dell'immobile; ne deriva che, a prescindere dall'esito del giudizio sull'esistenza del diritto del Rosati a conseguire la proprietà dell'alloggio, l'Ater ha legit- timamente proceduto a disporre materialmente del proprio bene (quantomeno finché non fosse stato definito, con la stipulazione dell'atto definitivo, il trasferimento della proprietà), con la conseguente insussistenza di alcun diritto del Rosati al ripristino dello stato dei luo- ghi o al risarcimento del danno (domanda, peraltro, rimasta del tutto sfornita di prova secondo quanto rilevato dal giudice a quo); in forza di tali premesse, dev'essere pertanto esclusa la fondatezza dell'asserzione sostenuta dall'odierno ricorrente concernente l'esi- stenza di un preteso rapporto di pregiudizialità tra la presente contro- versia e la causa avente ad oggetto l'accertamento del diritto del Rosati al trasferimento della proprietà dell'alloggio; con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame (e conseguente difetto assoluto di motivazione) in ordine al fatto decisivo controverso (in relazione all'art. 360 numero Adunanza del 22 marzo 2022 - R.G. n. 32982/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri cinque c.p.c.) concernente l'avvenuta conclusione dell'iter amministra- tivo per il riscatto dell'alloggio popolare oggetto di lite, avendo la corte territoriale erroneamente trascurato di rilevare come, a seguito della definizione del procedimento per il trasferimento della proprietà dell'immobile, l'acquisizione, da parte dell'istante, del diritto ad otte- nere il trasferimento di tale dominio avrebbe determinato il diritto dello stesso di permanere nell'immobile in modo irreversibile (quantomeno fino all'effettivo trasferimento con atto pubblico), con il conseguente accertamento dell'illiceità della condotta dell'Ater denunciata in questa sede e l'obbligo di quest'ultima di procedere al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni subiti dall'attore; il motivo è infondato; fermo (e ribadito) quanto rilevato a sostegno del rigetto del primo motivo d'impugnazione, osserva il Collegio come, quand'anche il giu- dice d'appello avesse espressamente considerato le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente con la presente censura (segnatamente il fatto consistente nell'avvenuta conclusione dell'iter per l'acquisizione, da parte del Rosati, del diritto a ottenere il trasferimento della proprietà dell'immobile), varrebbe in ogni caso rilevare l'incontestabilità, fino al momento del formale e definitivo trasferimento della proprietà dell'im- mobile in capo al Rosati, della perdurante piena legittimazione dell'Ater a compiere sul proprio bene immobile le attività modificative oggetto dell'odierna contestazione, posto che il Rosati, in ragione dell'interve- nuto giudicato sul punto (non contestato in questa sede), aveva per- duto ogni altro titolo personale di godimento suscettibile di giustificare l'eventuale pretesa alla rimessione dei luoghi in pristino stato o al ri- sarcimento del danno; è appena il caso di ribadire la radicale infondatezza dell'asserzione sostenuta dal ricorrente in ordine al conseguimento, a seguito dell'eventuale accertamento del proprio diritto all'acquisto della pro- prietà dell'alloggio, anche del diritto di continuare a permanervi in Adunanza del 22 marzo 2022 - R.G. n. 32982/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri modo irreversibile (quantomeno fino all'effettivo trasferimento con atto pubblico), avendo il giudice a quo espressamente sottolineato (con sta- tuizione non contestata in questa sede) l'avvenuto passaggio in giudi- cato della pronuncia attestante l'inesistenza di alcun titolo personale del Rosati idoneo a giustificare il godimento dell'immobile; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la com- plessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso; non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l'azienda territoriale intimata svolto difese in questa sede; dev'essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 22/3/2022. Il