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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31646/2026

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a NAPOLI il 18/07/1982 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI i dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto, da un lato, si presenta aspecifico in quanto ripropone doglianze già avanzate con la prima impugnazione e specificamente trattate dalla Corte d'appello con motivazione che non viene dettagliatamente contestata; e, dall'altro, insta per la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove al fine di ottenere la validazione di una tesi alternativa rispetto a quella prescelta dai giudici di entrambi i gradi di merito; tale attività invero è esclusa dal perimetro che circoscrive la cognizione del giudizio di legittimità.

Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello ha puntualmente rilevato come fosse stato provato che il Tammaro, per il tramite del Varriale, aveva contattato il ricorrente e che quest'ultimo si fosse concretamente attivato per consentire l'incontro tra il Tammaro e gli autori del furto per pagare la somma di duemila euro per ottenere la restituzione della moto; tale ricostruzione e evidenziava un comportamento del ricorrente incompatibile con un intervento dettato da disinteressata solidarietà (pag. 3 della sentenza impugnata): si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a NAPOLI il 18/07/1982 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI i dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto, da un lato, si presenta aspecifico in quanto ripropone doglianze già avanzate con la prima impugnazione e specificamente trattate dalla Corte d'appello con motivazione che non viene dettagliatamente contestata; e, dall'altro, insta per la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove al fine di ottenere la validazione di una tesi alternativa rispetto a quella prescelta dai giudici di entrambi i gradi di merito; tale attività invero è esclusa dal perimetro che circoscrive la cognizione del giudizio di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello ha puntualmente rilevato come fosse stato provato che il Tammaro, per il tramite del Varriale, aveva contattato il ricorrente e che quest'ultimo si fosse concretamente attivato per consentire l'incontro tra il Tammaro e gli autori del furto per pagare la somma di duemila euro per ottenere la restituzione della moto; tale ricostruzione e evidenziava un comportamento del ricorrente incompatibile con un intervento dettato da disinteressata solidarietà (pag. 3 della sentenza impugnata): si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 31646/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris