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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33457/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23037-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 552/16/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della C1P di Roma ove sono state apprezzate le ragioni del contribuente che reagiva all'atto impositivo con cui gli erano presuntivamente recuperati a tassazione i maggiori redditi in proporzione alla quota di capitale detenuta nella [OSCURATO:SOCIETA]. previamente oggetto di accertamento.

Più in particolare, i giudici di merito ritenevano inapplicabile la presunzione di maggior reddito in capo al socio limitatamente responsabile, anche in considerazione che l'atto impositivo muovesse da falsificazione schede carburante da parte dell'accomandatario.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica il contribuente con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO In via preliminare di rito occorre rilevare la violazione del contraddittorio tra società di persone e soci, eccepita nel controricorso.

Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed Ric. 2021 n. 23037 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -2- indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789).

Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass.

V, n. 3830/2010, Cass.

V, n. 3789/2018).

Pertanto, l'intero giudizio dev'essere dichiarato nullo e gli atti rimessi al giudice di primo grado che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Ric. 2021 n. 23037 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -3- PQM La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23037-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 552/16/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della C1P di Roma ove sono state apprezzate le ragioni del contribuente che reagiva all'atto impositivo con cui gli erano presuntivamente recuperati a tassazione i maggiori redditi in proporzione alla quota di capitale detenuta nella [OSCURATO:SOCIETA]. previamente oggetto di accertamento. Più in particolare, i giudici di merito ritenevano inapplicabile la presunzione di maggior reddito in capo al socio limitatamente responsabile, anche in considerazione che l'atto impositivo muovesse da falsificazione schede carburante da parte dell'accomandatario. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica il contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO In via preliminare di rito occorre rilevare la violazione del contraddittorio tra società di persone e soci, eccepita nel controricorso. Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed Ric. 2021 n. 23037 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. V, n. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018). Pertanto, l'intero giudizio dev'essere dichiarato nullo e gli atti rimessi al giudice di primo grado che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Ric. 2021 n. 23037 sez. MT - ud. 19-10-2022 -3- PQM La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presen
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