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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25039/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità di quello di [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 settembre 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva ritenuto responsabili — per quanto di interesse in questa sede — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per varie ipotesi di bancarotta, concernenti diverse società, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno a favore delle curatele delle società fallite.

I Giudici di appello hanno confermato le condanne dei ricorrenti come di seguito precisato, pronunziando anche l'assoluzione per alcune fattispecie e, per altre, dichiarando la prescrizione.

Al netto dei predetti proscioglimenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano essere stati condannati come segue. [OSCURATO:PERSONA]. (Capo D).

In relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. — dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 7 luglio 2011 — di cui [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore delegato dal primo gennaio 2004 al 29 luglio 2005, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato dal 29 luglio al 9 ottobre 2008, presidente del consiglio di amministrazione dal 9 al 23 ottobre 2008 e successivamente amministratore di fatto, la condanna è stata confermata per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e per dissipazione consistita 1) nella cessione del pacchetto azionario della società Agedi di cui [OSCURATO:SOCIETA]. era titolare alla società Cinque maggio s.r.l. pattuendo, come corrispettivo, l'accollo di un debito della [OSCURATO:SOCIETA]. che non era più esistente 2) e nella sottoscrizione di un contratto di locazione di un immobile sito a via [OSCURATO:SOCIETA] di Milano, senza che mai tale immobile sia stato utilizzato dalla fallita. (Capo H) In relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. — dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 13 maggio 2013 — amministrata da [OSCURATO:PERSONA] dal 19 febbraio all'8 ottobre 2009, la condanna è stata confermata per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e per dissipazione in relazione alla concessione di un finanziamento a [OSCURATO:PERSONA], fratello di Massimo, per 800.000 euro ed al finanziamento per 1 milione di euro a favore di RC&F s.r.I., società incorporata dalla Cinque maggio s.r.I., senza alcuna giustificazione economica. [OSCURATO:PERSONA]. (Capo F).

In relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui sopra — della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato componente del consiglio di amministrazione dal 9 al 14 ottobre 2008, amministratore delegato dal 14 ottobre al 23 dicembre 2008, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato dal 23 dicembre 2008 al 16 marzo 2009 — la condanna è stata confermata per il reato di bancarotta patrimoniale in relazione al finanziamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. — società partecipata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e del cui consiglio di amministrazione faceva parte anche [OSCURATO:PERSONA] — per euro 5.214.000,00 a titolo di finanziamento soci fruttifero, erogato quando sia la società partecipante che la partecipata erano in difficoltà finanziarie e non vi erano prospettive di restituzione della somma erogata.(Capo I) In relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. — dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il primo dicembre 2012 — di cui [OSCURATO:PERSONA] era stato componente del consiglio di amministrazione dal 23 dicembre 2008 al 21 aprile 2009, la condanna è stata confermata per il reato di bancarotta patrimoniale in relazione al pagamento a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un importo di euro 5.614.000, apparentemente funzionale all'acquisizione di partecipazioni in Nova re s.p.a., ritenuto in realtà destinato al soddisfacimento di interessi economici di un'altra società riferibile a [OSCURATO:PERSONA].

In conseguenza dei proscioglimenti per le altre condotte bancarottiere e dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1), legge fall.: - la pena è stata ridotta, per [OSCURATO:PERSONA], ad anni quattro e mesi quattro di reclusione e, per [OSCURATO:PERSONA], ad anni quattro e mesi sei di reclusione; l'interdizione perpetua dai PPUU è stata sostituita con quella quinquennale, - sono state ridotte le provvisionali a favore delle curatele di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]. (per [OSCURATO:PERSONA] la condanna al pagamento della provvisionale a favore di quest'ultima è stata revocata a seguito dell'assoluzione per i reati che riguardano il relativo fallimento).

2. Avverso detta sentenza entrambi gli imputati di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione con il ministero dei rispettivi difensori di fiducia.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] hanno affidato le proprie censure a cinque motivi.

3.1. Il primo motivo di ricorso — che riguarda il reato di cui al capo D) — lamenta errata applicazione degli artt. 216, comma 1 e 223, comma 1 legge fall. e carenza di motivazione.

3.1.1. Il ricorrente denunzia, in primo luogo, una valutazione parcellizzata delle operazioni [OSCURATO:PERSONA] — oggetto del capo B), per cui vi era stata assoluzione — e di quella di cui al capo D), che andavano, invece, lette insieme, essendo parte di un meccanismo unitario, come auspicato dalla difesa ma non recepito dalla Corte territoriale.

La sentenza impugnata — sostiene il ricorrente — avrebbe fatto addirittura un passo indietro rispetto a quella di prime cure, non avendo ricordato le frizioni e le tensioni tra [OSCURATO:PERSONA] e i soci subentranti, che avevano condotto all'accordo quadro del 23 dicembre 2008 in cui si inserivano entrambe le operazioni e che aveva determinato la fuoriuscita dal gruppo del ricorrente senza avere più nulla a pretendere e liberandolo da tutti i debiti e le pendenze legate all'affare [OSCURATO:SOCIETA] a fronte dell'acquisizione, tramite Cinque maggio, delle partecipazioni di [OSCURATO:SOCIETA] in due società considerate ormai non più strategiche, la [OSCURATO:PERSONA] (su cui era incentrata la contestazione sub B) e la Agedì, cui attiene la condotta di cui al capo D).

Attraverso tale operazione, il socio fondatore del gruppo ne fuoriusciva, a seguito dell'aumento di capitale sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla banca, che lo vedeva diventare socio di minoranza; se la Corte di appello avesse inquadrato correttamente l'operazione— come invece aveva fatto, pur con tutti i suoi limiti, la decisione di primo grado — non avrebbe affermato che la dismissione delle quote di Agedì era avvenuta senza adeguata contropartita e che [OSCURATO:PERSONA] aveva una cointeressenza solo perché coinvolto, di fatto, nella società Cinque maggio (acquirente della partecipazione Agedì), presa di posizione che denota la prospettiva miope nella quale si era posta la Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] era, infatti, in posizione di assoluta debolezza rispetto alle banche finanziatrici e a [OSCURATO:PERSONA], che si era impegnato a versare 8 milioni di euro di capitale sociale.

Ne consegue che l'affermazione della Corte di merito, secondo cui l'operazione era sbilanciata a favore di [OSCURATO:PERSONA], era in contrasto con quanto asserito dal Tribunale.

I Giudici di appello avrebbero dovuto comprendere che il prezzo era stato determinato in maniera convenzionale, al fine di compensare i debiti che la Cinque maggio si portava via dal gruppo [OSCURATO:SOCIETA], logica comune alla cessione di [OSCURATO:PERSONA], per cui vi era stata assoluzione, il che avrebbe — secondo il ricorrente — determinato una contraddizione logica e giuridica intrinseca alla decisione avversata.

Non è un caso, infatti, che il prezzo per la cessione di Agedì fosse perfettamente corrispondente al debito residuo iscritto nella contabilità di [OSCURATO:SOCIETA] e relativo ai canoni di locazione verso [OSCURATO:SOCIETA]. che anche in questo caso — come nell'operazione di cui al capo B) — [OSCURATO:SOCIETA] si impegnava a pagare mediante accollo.

3.1.2. Riguardo all'operazione relativa all'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello, e prima ancora il Tribunale, si sono collocati in una prospettiva ex post, mentre avrebbero dovuto valutarne l'eventuale illiceità ex ante, avendo in mente la prospettiva e l'approccio dei suoi autori, come correttamente fatto dal Tribunale quanto ai reati di cui ai capi G) e M), proprio criticando la prospettiva a posteriori della pubblica accusa.

Rispetto alla contraddittorietà che caratterizzava la sentenza di primo grado in ordine alla natura nociva ora per [OSCURATO:SOCIETA]., ora per Lagafì dell'operazione [OSCURATO:SOCIETA] e al differente approccio rispetto ai reati di cui ai citati capi G) e M), la difesa aveva articolato una censura nell'atto di appello che la Corte di merito ha ignorato, riproponendo la tesi del Tribunale e ponendosi nella errata prospettiva per cui, se una società è poi fallita, significa che l'operazione era nociva. 1-\

3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 217 legge fall. e contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo D) in bancarotta semplice.

La Corte di appello ha escluso la possibilità di riqualificare l'addebito nel reato di cui all'art. 217 comma 1 n. 2) legge fall. segnalando, come indici di fraudolenza, l'evidente cointeressenza dell'imputato e l'estraneità delle operazioni ad una logica imprenditoriale proficua.

Ciò confliggerebbe con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui vi è distrazione rilevante ex art. 216 legge fall. laddove un'operazione sia totalmente inconciliabile con lo scopo sociale e del tutto scollegata dal soddisfacimento delle esigenze dell'impresa.

Ancora una volta criticando l'approccio ex post della Corte di merito, il ricorrente spiega che l'operazione [OSCURATO:SOCIETA] aveva una precisa ragione economica e che essa non era andata in porto solo per il venir meno dell'appoggio finanziario di Unipol.

L'accenno, da parte del Tribunale, all'imprudenza che aveva caratterizzato l'operazione avrebbe dovuto condurre — assume il ricorrente — ad una riqualificazione nella fattispecie meno grave; la Corte di appello avrebbe dovuto, di conseguenza, dichiarare la prescrizione del reato, maturata il 7 gennaio 2019.

3.3. Il terzo motivo di ricorso deduce errata applicazione degli artt. 216, comma 1 e 223, comma 1 legge fall. e carenza e illogicità della motivazione in relazione alla condotta di cui al capo H).

La Corte distrettuale non aveva compreso — fornendo una risposta incongruente— il motivo di appello con il quale si era sostenuto che Lagafì aveva ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la somma poi erogata a [OSCURATO:PERSONA] solo quattro giorni prima con un preciso vincolo di destinazione, considerata la tempistica e la causale; lo stesso dicasi per il finanziamento a favore di RC&F, dato che, pressoché contestualmente al trasferimento della somma da Lagafì a RC&F, la prima aveva ricevuto la stessa cifra da [OSCURATO:PERSONA] con causale "deposito opzione acquisto immobile".

Il richiamo della Corte di appello all'autonomia patrimoniale della società ricevente — per cui le somme ricevute erano state inglobate nel patrimonio sociale — è errato perché ha esportato un concetto civilistico nella sfera penale, dove va considerata solo la deminutio patrimonii sulla base di un approccio sostanziale e non formale.

La Corte di merito — prosegue il ricorrente — non avrebbe considerato che, a valle dell'operazione, il patrimonio di Lagar' si era addirittura incrementato di 50.000 euro; l'autonomia patrimoniale di una società non può comportare che essa si possa appropriare di somme ricevute con un preciso vincolo di destinazione.

Delle due l'una: o i finanziamenti che Cinque maggio s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA] eleven avevano erogato a favore di Lagafì erano privi di giustificazione economica e, quindi, non vi era stata alcuna distrazione; oppure i finanziamenti provenienti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA] eleven erano destinati ad un investimento immobiliare, senza arrecare alcun danno a Lagaf1.

A seguire il ricorso indugia sulle circostanze — in tesi pretermesse dalla Corte di merito — che i finanziamenti erano fruttiferi e che essi si collocavano temporalmente nell'ottobre 2006 e nel marzo 2007, in data distante da quella di fallimento (13 maggio 2013) e di inizio della crisi del settore immobiliare (2008).

3.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta omessa motivazione quanto alla riqualificazione dell'operazione di cui al capo H) in bancarotta semplice, invocata dall'appellante criticando l'impostazione ex post della contestazione.

Il silenzio della Corte di merito ha impedito — sostiene il ricorrente — di rilevare la maturazione della prescrizione, ove vi fosse stata riqualificazione, al 15 gennaio 2021 (considerata anche la sospensione legata alla legislazione emergenziale).

3.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La motivazione della Corte di merito sarebbe contraddittoria laddove, da una parte, ha indicato quali fossero i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e, dall'altra, le ha negate a [OSCURATO:PERSONA], pur dando atto del ridimensionamento che la sua responsabilità aveva avuto con l'ulteriore assoluzione, che si sommava a quelle del Giudice di prime cure, per altre due condotte.

Accanto a ciò andava valutata la durata del procedimento, iniziato dieci anni or sono, e non andava, invece, considerato, così come ha fatto la Corte territoriale, il mancato risarcimento del danno, risarcimento che è presupposto per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n 6) cod. pen.

La Corte di merito avrebbe altresì trascurato l'estromissione di [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nel dicembre 2008, a fronte di un fallimento dichiarato nel 2011, e il sacrificio economico che le società a lui riferibili avevano sopportato per il finanziamento a Lagaf1.

La stesse circostanze di fatto avrebbero dovuto condurre ad un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio.

4. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ludica nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di cinque motivi.

4.1. Il primo motivo di ricorso deduce mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla consapevolezza dell'imputato circa l'impossibilità di concludere le operazioni oggetto dei capi di imputazione sub I) e F) il 30 dicembre 2008.Il ricorrente spiega di voler ripercorrere la vicenda, esponendo i fatti non oggetto di contestazione, vale a dire che: • le due operazioni incriminate rientravano in una complessa manovra finanziaria finalizzata al risanamento di [OSCURATO:SOCIETA]., elaborata da due primari e stimati consulenti aziendali; • tale piano era stato predisposto per la prima volta il 22 ottobre 2008; • esso prevedeva la creazione di una SIIQ, società di investimento immobiliare quotata, in cui far confluire il patrimonio immobiliare del gruppo e di altri investitori; • [OSCURATO:PERSONA] aveva rivisto il piano, decidendo non già di costituire una nuova società, ma di acquisirne una già esistente e già quotata, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tramite la partecipata [OSCURATO:SOCIETA].; • mentre erano in corso le trattative tra Sofie e Nova re Holding (già detentrice del pacchetto azionario della [OSCURATO:PERSONA]), il 15 ottobre 2008 confluivano in [OSCURATO:SOCIETA]. gli asset immobiliari del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], attraverso una fusione con la [OSCURATO:PERSONA]; • il 28 dicembre 2008 veniva raggiunto l'accordo tra Sofie e [OSCURATO:PERSONA] e fissato il prezzo in 12,7 milioni di euro; • il 30 dicembre 2008 [OSCURATO:SOCIETA]. versava a favore di Sofie 5.214.000 euro e, in pari data, la ricevente Sofie effettuava un versamento di 5.614,000 euro verso [OSCURATO:PERSONA]; • l'operazione non andava a buon fine perché [OSCURATO:PERSONA] non recuperava le azioni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che doveva cedere a [OSCURATO:SOCIETA]. dalla società a cui le aveva cedute, la Aedes; • in conclusione, Sofie non saldava il prezzo e la [OSCURATO:PERSONA] non trasferiva le quote, né restituiva i soldi ricevuti.

La Corte di appello — sostiene il ricorrente — ha definito l'operazione come sorretta ab origine da buoni auspici, ma ha poi contraddittoriamente ritenuto che l'esito infausto sia dovuto all'intervento di [OSCURATO:PERSONA], il cui intento, secondo i Giudici territoriali, era solo quello di far rientrare i soldi oggetto delle due operazioni di trasferimento nella sua disponibilità.

A questa conclusione i Giudici di appello sono però giunti trascurando quattro elementi di prova, di cui erano in possesso, come dimostrato dal fatto che li avevano riportati a proposito nella rievocazione dell'appello del coimputato [OSCURATO:PERSONA]: il piano di rilancio e di valorizzazione del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] del 22 ottobre 2008 aggiornato al 7 novembre 2008; - il verbale del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA]. del 9 gennaio 2009;- la mali del 15 gennaio 2009 ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] e trasmessa da [OSCURATO:PERSONA], direttore centrale di [OSCURATO:PERSONA]; - la lettera del 20 gennaio 2009 inviata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].

Tali documenti — si legge nel ricorso — sarebbero in contraddizione con le conclusioni cui era giunta la Corte di appello perché essi dimostrerebbero che [OSCURATO:PERSONA] non aveva la consapevolezza che l'operazione non sarebbe stata portata a termine a causa della mancanza di investitori e di soggetti interessati al progetto; al contrario, detti documenti dimostrerebbero che, alla data del 30 dicembre 2008, il ricorrente aveva un legittimo affidamento che i soci di [OSCURATO:SOCIETA]. oppure le banche fossero interessati a finanziare l'operazione.

In primo luogo, già nel piano di rilancio e valorizzazione del 22 ottobre 2008 si accennava alla partecipazione di altri primari operatori già identificati e di altri soci.

In secondo luogo, era stato trascurato che, nel verbale del consiglio di amministrazione del 9 gennaio 2009 sopra citato, [OSCURATO:PERSONA] — allora Presidente e amministratore delegato — aveva informato gli altri membri che la società Belgioioso aveva investito ulteriori 4.614.000 euro in [OSCURATO:SOCIETA], versati a Sofie a titolo di finanziamento e da questa utilizzati per il versamento a [OSCURATO:PERSONA], con la specificazione che vi sarebbe stato l'affiancamento da parte di banca Intermobiliare.

In terzo luogo, la mail del 15 gennaio 2009 trasmessa a [OSCURATO:PERSONA] da Zanchi — direttore centrale della banca [OSCURATO:PERSONA] per le imprese — nella quale lo stesso confermava il vivo interesse della Banca ad esaminare la possibilità di Equit swamp ed a "ripartire con l'operazione Siiq", significava che tale interesse vi era anche al momento dell'operazione del 30 dicembre 2008.

Era stata — infine — trascurata la lettera del 20 gennaio a [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che rassicurava circa la buona riuscita dell'operazione.

Ricorda, poi, il ricorrente che anche il curatore di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rimarcato che la Cassa di risparmio di Alessandria, benché socia di [OSCURATO:SOCIETA]., non aveva trasferito nulla a quest'ultima per questa operazione.

Gli elementi probatori suddetti sarebbero stati trascurati, ancorché essi deponessero per l'assenza di consapevolezza in capo a ricorrente.

La dimostrazione di tale atteggiamento soggettivo si ricaverebbe — si sostiene ancora nel ricorso — dal confronto tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] circa quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai motivi per cui non era stato effettuato l'acquisto delle quote di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il ricorrente, le suddette dichiarazioni sono differenti sulle ragioni per cui, nel pomeriggio del 30 dicembre 2008, l'operazione non era stata conclusa, mentre la mattina era stata versata quella che doveva rappresentare la prima parte del dovuto — il che renderebbe manifestamente illogica la sentenza impugnata che le ha, invece, ritenute concordanti — ma consentirebbero di raggiungere due decisive conclusioni.

La prima è che Marella aveva riferito di essersi recato, il 30 dicembre 2008, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA]; studio — osserva il ricorrente — dove lavorava l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lo stesso che avrebbe poi rassicurato [OSCURATO:PERSONA] circa il buon esito dell'operazione con lettera del 20 gennaio 2009; se fosse stato consapevole, al 30 dicembre, dell'assenza di investitori, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe inviato la lettera a [OSCURATO:PERSONA] qualche giorno dopo.

Aggiunge il ricorrente che Marella, nel corso del suo esame, aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto che la parte restante dell'operazione sarebbe stata finanziata dalla Banca MB, il cui consiglio di amministrazione era al tempo, presieduto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che era presidente anche del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA].

Il ragionamento della Corte di appello secondo cui, se fosse stato deliberato un finanziamento milionario da parte delle banche, ciò sarebbe stato verificabile, legittimerebbe un'illegittima inversione dell'onere della prova, laddove la Procura della Repubblica non si era attivata al fine di effettuare tale verifica, verifica che sarebbe stata difficoltosa per la difesa.

Sarebbe logico ritenere che la somma mancante dovesse essere versata dagli altri soci di [OSCURATO:SOCIETA]., Cassa di risparmio di Alessandria e Eurinvest.

La conclusione secondo la quale l'intera operazione era stata architettata affinché Marella ripagasse una società riferibile a [OSCURATO:PERSONA] di un debito che quest'ultima vantava sarebbe contraddittoria e stridente, in punto di logica, con un'altra affermazione fatta in sentenza, secondo la quale la somma proveniva dalla società Belgioioso, riconducibile proprio a [OSCURATO:PERSONA].

L'aumento della partecipazione della società Belgioioso al capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata irrilevante in caso di fallimento, cui era destinata la [OSCURATO:SOCIETA] se non vi fosse stato il rilancio, fallimento poi effettivamente dichiarato.

4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione all'art. 216 legge fall. quanto alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di bancarotta semplice perché le due operazioni erano state, al più, imprudenti.

Secondo la Corte di merito, il meccanismo posto in atto era dotato di una logica imprenditoriale apprezzabile, che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe distorto, dando luogo all'esecuzione dell'operazione con modalità differenti da quelle stabilite.

La conclusione — assume tuttavia il ricorrente — sarebbe logicamente e giuridicamente errata in quanto l'operazione non era naufragata a causa delle scelte del ricorrente, ma per l'assenza di ulteriori investitori e per la mancata restituzione delle somme versate da parte del gruppo Marella.

Il ricorrente aggiunge altre notazioni circa l'irrilevanza della natura non garantita del prestito da [OSCURATO:SOCIETA]. a Sofie e le condizioni del prestito stesso, per poi trarre le conclusioni dalle premesse appena esposte, vale a dire che l'operazione sarebbe stata al più avventata o imprudente, ma non distrattiva o dissipativa.

I versamenti disposti da [OSCURATO:SOCIETA]. e da Sofie sono parte di un'operazione finalizzata al risanamento della prima e il versamento dell'acconto era coerente con le finalità dell'impresa e necessario.

4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione dell'art. 216 legge fall. e manifesta illogicità della motivazione.

Si contesta che la Corte di appello abbia utilizzato una prospettiva ex post, a valle della mancata riuscita dell'operazione.

Se la Cassa di risparmio di Alessandria oppure Banca intermobiliare avessero investito la somma mancante a raggiungere il prezzo pattuito, se [OSCURATO:PERSONA] avesse recuperato da Aedes le quote per poi cederle a Sofie o se Marella avesse restituito l'acconto, l'operazione sarebbe andata a buon fine.

L'unico addebito che si poteva muovere a [OSCURATO:PERSONA] è quello di avere avuto fiducia in soggetti terzi oppure nelle proprie capacità imprenditoriali.

Tutto ciò avrebbe dovuto suggerire una derubricazione.

A sostegno di questa mozione, il ricorrente osserva che ai Giudici è preclusa la valutazione di opportunità aziendale, secondo la regola del cd. [OSCURATO:PERSONA] rule — recepito anche in Italia — alla luce della quale deve essere escluso il potere del Giudice di sindacare le scelte imprenditoriali rispetto ad operazioni che hanno avuto un esito negativo, dovendosi presumere che i manager delle società agiscano in maniera diligente e senza conflitto di interessi, salvo scelte macroscopicamente irrazionali e abnormi.

Ebbene — sostiene il ricorrente — tali scelte abnormi non vi sono state perché le banche avevano manifestato interesse all'operazione (Banca MB e [OSCURATO:PERSONA]) e il 42% delle azioni di Sofie era posseduta dalla Cassa di risparmio di Alessandria.

Inoltre, al contratto preliminare di trasferimento delle quote tra Sofie e [OSCURATO:PERSONA], era allegata la bozza di accordo tra Aedes e [OSCURATO:PERSONA] circa le modalità di rientro delle quote che dovevano essere poi cedute a [OSCURATO:SOCIETA]. sicché l'imputato, il giorno dopo, quando aveva trasferito la somma a [OSCURATO:PERSONA], ragionevolmente non poteva avere dubbi circa il buon esito dell'operazione.

Al più la condotta deve essere qualificata come imprudente e, quindi, rientrare nel novero dell'art. 217 legge fall.

4.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia erronea applicazione dell'art. 216 legge fall. e vizio di motivazione circa l'incidenza della condotta addebitata all'imputato sulla garanzia dei creditori della [OSCURATO:SOCIETA]., che, nella decisione avversata, è un tema del tutto pretermesso.

Nel concreto, l'operazione non aveva comportato alcun pericolo per il ceto creditorio dal momento che la somma era stata immessa in [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso un aumento di capitale sottoscritto dalla società Belgioioso, una società di [OSCURATO:PERSONA], pochi minuti prima del passaggio della somma a Sofie ed era finalizzata esclusivamente alla conclusione dell'operazione.

D'altra parte — sostiene pure il ricorrente — non era stata questa operazione a determinare il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., ma la crisi del mercato immobiliare.

Sarebbe stato comunque sufficiente, in presenza del contratto preliminare più volte citato, che chi ha sostituito il ricorrente dopo il suo allontanamento del marzo 2009 dalla società richiedesse giudizialmente l'adempimento del contratto definitivo ovvero la restituzione delle somme, attività non realizzate.

4.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla provvisionale ed al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., di cui non sussisterebbero i presupposti in ragione della provenienza della somma come in precedenza illustrata.

Analogo discorso dovrebbe essere fatto quanto alla determinazione del quantum della provvisionale, rispetto al quale non si era tenuto conto dell'investimento che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto per sostenere l'operazione e del mancato recupero della somma a seguito del subingresso, nell'amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA], che era rimasto inerte rispetto alla prospettive per ripianare l'insuccesso dell'operazione.

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, esso sarebbe contraddittorio rispetto al proscioglimento per i reati di cui ai capi B) e C).

La Corte di merito, da questo punto di vista, avrebbe trascurato che la somma che era pervenuta a [OSCURATO:PERSONA] dopo l'operazione [OSCURATO:SOCIETA] - Sofie era stata reinvestita in [OSCURATO:SOCIETA]. e che l'imputato, dopo l'operazione, era stata allontanato dalla società.

5. Nelle more della celebrazione dell'odierna udienza, gli [OSCURATO:PERSONA] e Dinoia, difensori di [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato un'ampia memoria a sostegno delle ragioni del ricorso, insistendo per l'accoglimento del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili.1.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate, non prima di aver ricordato che l'imputato è stato riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi: D) bancarotta fraudolenta distrattiva e dissipativa a discapito della società [OSCURATO:SOCIETA]. consistita, rispettivamente, 1) nella cessione del pacchetto azionario della società Agedi di cui [OSCURATO:SOCIETA]. era titolare alla società Cinque maggio s.r.l. pattuendo, come corrispettivo, l'accollo di un debito della [OSCURATO:SOCIETA]. che non era più esistente 2) e nella sottoscrizione di un contratto di locazione di un immobile sito a via [OSCURATO:SOCIETA] di Milano, senza che mai tale immobile sia stato utilizzato dalla fallita.

H) bancarotta fraudolenta distrattiva a danno della società [OSCURATO:SOCIETA]. — dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 13 maggio 2013 — in relazione alla concessione di un finanziamento a [OSCURATO:PERSONA], fratello di Massimo, per 800.000 euro ed al finanziamento per 1 milione di euro a favore di RC&F s.r.I., società incorporata dalla Cinque maggio s.r.I., senza alcuna giustificazione economica.

1.1. Il primo motivo di ricorso è diretto a censurare entrambe le operazioni oggetto del reato di cui al capo D).

1.1.1. In ordine al segmento delle doglianze che concerne la prima delle due operazioni, il ricorso, riproponendo, anche testualmente, i passaggi dell'atto di appello, non ha, tuttavia, contrastato il ragionamento della Corte territoriale fondato su una circostanza di fatto, molto eloquente della natura schiettamente distrattiva dell'operazione; vale a dire sul dato oggettivo che il prezzo che Cinque maggio doveva corrispondere per l'acquisizione era costituito dall'accollo del debito che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva verso [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento dei canoni del contratto di locazione dell'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA], debito che però era già stato precedentemente estinto in virtù di un accordo transattivo del 19 novembre 2008.

Né — ha altresì ragionevolmente sostenuto la Corte di merito, senza ricevere una smentita dal ricorrente — l'insorgenza del debito di 2,5 milioni di euro che Cinque maggio si era accollato poteva essere collegato al nuovo contratto di locazione, che aveva decorrenza dal primo gennaio 2009 e che era stato risolto prima di tale data.

Il tutto era avvenuto — hanno altresì osservato i Giudici di appello — a vantaggio di una società riferibile a [OSCURATO:PERSONA] e a danno della fallita ed in un'epoca in cui la congiuntura economica era sfavorevole per la crisi del mercato immobiliare.

Tale impostazione si è adeguatamente misurata con l'esegesi che questa Corte ha sviluppato quando si è presa cura di enucleare, in via esemplificativa, degli indicatori utili all'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico; si tratta dei cosiddetti "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (tra tutte, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella e altro, Rv. 270763).

Il ricorrente, dal canto suo, non contesta che il prezzo fosse "convenzionale", ma oppone a queste considerazioni l'inserimento dell'operazione in un quadro più ampio, legato alla necessità dell'imputato di fuoriuscire dal gruppo siccome parte "perdente" rispetto a [OSCURATO:PERSONA], quadro in cui si sarebbero inserite anche altre operazioni riguardanti altre società e che vedeva [OSCURATO:PERSONA] addirittura danneggiato da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri soci di [OSCURATO:SOCIETA].; ciò senza tuttavia chiarire né in cosa consistessero esattamente dette operazioni, né come questo inquadramento avrebbe dovuto e potuto modificare le considerazioni dei Giudici di appello circa la natura distrattiva dell'operazione laddove riguardata — come è necessario, poiché la valutazione va fatta rispetto al depauperamento della società [OSCURATO:SOCIETA]. — con riferimento al patrimonio della società fallita.

In altri termini, quand'anche vi fossero state altre e coeve operazioni che avevano avvantaggiato altre società a discapito di [OSCURATO:PERSONA], quale contraltare di quella depauperativa che aveva coinvolto la [OSCURATO:SOCIETA]. di cui si discute, ciò non avrebbe una valenza scagionante, giacché ciò che va riguardato è l'impatto della singola operazione di cui all'addebito sulla garanzia del ceto creditorio di [OSCURATO:SOCIETA].; anzi, l'utilizzo della fallita per raggiungere non meglio precisati obiettivi liquidatori della posizione di [OSCURATO:PERSONA] nelle società del gruppo rischia di essere addirittura un'argomentazione controproducente rispetto allo scopo di difendere l'imputato dall'accusa di bancarotta fraudolenta distrattiva, siccome è indice della scelta di strumentalizzare la [OSCURATO:SOCIETA] per un obiettivo estraneo all'oggetto sociale.

L'anzidetta mancanza di chiarezza ripropone lo stesso limite che aveva caratterizzato l'appello, il che pone nel nulla il dato di fatto che, effettivamente, sul propugnato inquadramento generale dell'operazione nell'ambito della fuoriuscita di [OSCURATO:PERSONA] dal gruppo e sull'esistenza di una sorta di logica di compensazione tra operazioni più o meno vantaggiose per l'imputato, non c'è risposta nella decisione avversata.Quanto all'argomentazione secondo cui vi sarebbe una contraddizione interna nella decisione avversata laddove la Corte territoriale ha assolto l'imputato per la bancarotta costituita dalla cessione delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] contestualmente alla rinunzia al credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della predetta (capo B), il ricorrente non ha chiarito quali fossero le implicazioni reciproche da cui sarebbe discesa la pretesa contraddizione, né il Collegio l'ha colta.

A questo riguardo va peraltro osservato che i Giudici di appello — pur reputando vantaggiosa per [OSCURATO:SOCIETA]. la cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA], in virtù della scarsa redditività di quest'ultima — non hanno comunque escluso la natura dissipativa della rinunzia al credito di 637.122 euro che la fallita aveva nei confronti della società partecipata, ma hanno prosciolto l'imputato solo per difetto della dimostrazione del dolo della fattispecie, tenuto conto dell'incerta esigibilità del credito rinunziato.

1.1.2. Quanto alla questione dell'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA], il ricorso appare aspecifico in quanto le censure sviluppate — pur nella loro sapienza argomentativa — finiscono per sottrarsi al confronto con il ragionamento della Corte di appello, che ha chiaramente evidenziato come l'operazione, già nelle sue premesse, non avesse oggettivamente — a prescindere dall'esito che aveva poi avuto per la mancata conclusione del contratto di compravendita tra [OSCURATO:SOCIETA]. — caratteristiche di vantaggiosità per la [OSCURATO:SOCIETA]; il che ha imposto la riconduzione del fatto all'ipotesi di bancarotta dissipativa.

La Corte di merito ha, infatti, ragionevolmente evidenziato come il piano prevedesse l'acquisto dell'immobile da parte di [OSCURATO:SOCIETA] — società estranea al gruppo e direttamente riconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA] — a fronte dell'imponente impegno economico di [OSCURATO:SOCIETA]., che — dopo aver prestato garanzia per l'acquisto, tanto da essere stata destinataria di un decreto ingiuntivo per 5 milioni di euro — aveva sottoscritto un contratto di locazione senza mai ottenere il godimento del bene e nella prospettiva che l'immobile sarebbe stato acquistato dall'altra società.

Hanno sostenuto i Giudici di appello che, in virtù di tale contratto, erano stati corrisposti canoni per 846.264 euro e che, in ragione di esso, all'esito della prima scadenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe finito per sostenere un costo pari a 16,8 milioni di euro — quasi l'integrale prezzo di acquisto — con rinunzia ad ottenere il riconoscimento per le migliorie.

Il tutto giustificato dallo scopo di consentire alla Lagafì, quindi ad un'altra entità, estranea al gruppo, l'acquisto dell'immobile, che non sarebbe potuto avvenire — secondo la stessa prospettazione della difesa — senza la sottoscrizione di quel contratto di locazione di cui [OSCURATO:SOCIETA]. si era assunta l'onere, che era condizione per ottenere il finanziamento bancario.La Corte di appello, inoltre, sempre a sostegno della natura dissipativa dell'operazione, ha anche indicato che l'appellante non aveva chiarito quale fosse la convenienza effettiva di centralizzare le sedi delle società del gruppo nell'immobile in discorso e che, a sostegno dell'esistenza di tale intento, era stata allegata la sola circostanza che erano in atto contratti di locazione in zone prestigiose.

Rispetto a questi argomenti, il ricorrente si limita a rievocare gli errori di prospettiva del Tribunale — tema non pertinente rispetto alla denunzia di vizi della sentenza di appello — ed a criticare genericamente la presunta prospettiva ex post in cui si sarebbe posta la Corte di appello, che non avrebbe considerato che l'acquisto da parte di [OSCURATO:SOCIETA] era naufragato per il venir meno dell'appoggio di Unipol; ciò senza però spiegare, sulla scorta dei precisi dati di fatto indicati dalla Corte territoriale, quali sarebbero stati i vantaggi per la [OSCURATO:SOCIETA]. rinvenienti dal contratto di locazione anche in una prospettiva ex ante, sì da escludere la natura dissipativa dell'operazione, limitandosi a evocare l'intenzione di centralizzare presso il sito di via [OSCURATO:SOCIETA] le sedi del gruppo, con la medesima genericità già stigmatizzata dalla Corte territoriale e, comunque, trascurando un dato essenziale, vale a dire che ciò sarebbe al limite avvenuto pur sempre in un immobile di proprietà di una società terza (si ribadisce, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]).

1.1.3. Le conclusioni cui è giunta la Corte di appello — contrariamente a quanto assume il ricorrente — sono rispondenti alla giurisprudenza di questa Corte in materia di bancarotta dissipativa, sapientemente e diffusamente ricostruita e ragionata dal recente precedente di questa sezione nel procedimento per il crack di Alitalia (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550).

La pronunzia evocata ha compiuto un'attenta disamina dei precedenti in tema, constatando quella che, molto efficacemente, è stata rappresentata come una "fragilità applicativa" della bancarotta per dissipazione rispetto a quella distrattiva, decisamente più al centro dell'esegesi di questa Corte.

Proprio in ragione della necessità di attualizzare i presupposti della fattispecie, anche in rapporto alla complessità della specifica regiudicanda e, più in prospettiva, di ogni vicenda che riguardi realtà di gruppo, il Collegio di legittimità si è preso cura di chiarire che la bancarotta dissipativa è connotata da un'originaria ed inequivocabile incoerenza della condotta rispetto alle esigenze dell'impresa, incoerenza che deve essere non solo tale da determinare quantomeno il pericolo di una effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale, ma, nel contempo, non deve trovare alcuna giustificazione in una scelta gestionale che sia compatibile con la logica d'impresa.Il precedente non ha messo in discussione il principio, valido anche per la bancarotta fraudolenta distrattiva, secondo cui, per la tipicità della bancarotta fraudolenta dissipativa, non è richiesto alcun nesso causale o psichico tra la condotta e lo stato di insolvenza, né la percezione della sua preesistenza nel momento del compimento dell'atto.

La valutazione probatoria circa la natura dissipativa della bancarotta, tuttavia, ha precisato la sentenza Cimoli, passa attraverso l'accertamento inerente la scelta imprenditoriale, in un'ottica, però, assolutamente delimitata: alla luce delle più o meno complesse situazioni aziendali, infatti, il giudice dovrà considerare, caso per caso, se la condotta si fondi o meno su una ponderazione di tutte le circostanze e le variabili specificamente determinanti; la valutazione ex ante, in altri termini, richiede di verificare se il soggetto agente abbia ponderato tutte le possibili conseguenze che l'opzione adottata, in uno specifico contesto economico ed imprenditoriale, avrebbe potuto determinare, nella prospettiva di accertare se fosse, quindi, prevedibile che la soluzione adottata potesse effettivamente mettere a repentaglio la conservazione della garanzia patrimoniale dell'impresa poi fallita.

Tale incoerenza con le esigenze dell'impresa può essere anche "relativa", quando, cioè, l'operazione appaia distonica rispetto alle condizioni economiche della specifica realtà imprenditoriale cui si riferisce oppure quando non sia in linea con le dimensioni e la complessità dell'impresa.

Questi profili rilevano precipuamente a delineare il coefficiente soggettivo ed il grado di divaricazione delle scelte imprenditoriali da quelle fisiologiche di un'attività economico-commerciale che il legislatore penale esige, al di la del rischio consentito.

La sentenza Cimoli si è altresì occupata del distinguo tra bancarotta fraudolenta distrattiva e dissipativa, affermando che, anche in quest'ultima, l'evento storico naturalistico va ravvisato nella diminuzione patrimoniale, eziologicamente connessa alla condotta, mentre l'evento normativo è rappresentato dalla lesione degli interessi della massa dei creditori.

Tuttavia ciò che rileva — nella bancarotta dissipativa — non è il distacco di beni dalla struttura patrimoniale dell'impresa, bensì il loro impiego in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla funzione di garanzia patrimoniale per effetto di consapevoli scelte imprenditoriali.

Si legge nella sentenza che si va richiamando che « [....] la bancarotta dissipativa pone al centro del fuoco ricostruttivo del giudice penale non solo e non tanto il bene - come nella bancarotta per distrazione - ma, soprattutto, la scelta dell'imprenditore, sotto il profilo della ponderata prospettazione di tutte le possibili conseguenze e ricadute, sebbene sempre nell'ottica della garanzia patrimoniale, come sin qui specificato».Nella sua opera ricostruttiva, la sentenza Cimoli ha individuato una serie di parametri — dichiaratamente solo indicativi — utili per orientare l'interprete circa la sussistenza della prova della dissipazione e del relativo coefficiente soggettivo: la realizzazione di condotte seriali scaturenti da scelte imprenditoriali complessivamente confliggenti con la tutela del ceto creditorio; la volontà di privilegiare finalità estranee alla gestione dell'impresa o concretamente configgenti con la stessa; l'estremo livello di rischio di determinate operazioni in riferimento alle condizioni patrimoniali dell'impresa, che si ponga, quindi, al di là del rischio fisiologico, dimostrabile attraverso la presenza di elementi anomali di natura oggettiva; l'adozione di dette scelte in fasi in cui lo stato di crisi si era o meno manifestato ed era o meno conosciuto dall'agente.

Ebbene, sulla base di questo excursus e facendo tesoro dei principi sopra richiamati, il Collegio conclude che la decisione impugnata si sottrae alle critiche che le rivolge il ricorrente, dal momento che ha posto in luce — con motivazione immune da vizi logici — alcuni indicatori eloquenti di un atteggiamento, ex ante, ampiamente eccentrico rispetto al novero di possibili, corrette e fruttuose iniziative economiche nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA].; tra tutti sottolineando la marcata svantaggiosità, per la [OSCURATO:SOCIETA], dell'operazione [OSCURATO:SOCIETA] e la circostanza che la medesima operazione era stata attuata ad esclusivo vantaggio di una realtà economica estranea al gruppo e riconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e che si era evoluta nel 2008, nonostante si fosse creata una congiuntura economica gravemente sfavorevole. [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre, quanto alle condizioni della [OSCURATO:SOCIETA]. al tempo in cui l'operazione venne concepita, che sono proprio le ragioni che [OSCURATO:PERSONA] addusse in consiglio di amministrazione per giustificare l'acquisto non già in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., ma a [OSCURATO:SOCIETA] — riportate testualmente nell'atto di appello — che confermano che la prima non era nelle condizioni economico-patrimoniali per sostenere l'acquisto.

1.2. Il secondo motivo di ricorso — che si duole della mancata riqualificazione in bancarotta semplice degli addebiti sub D) — è manifestamente infondato laddove la Corte di merito, come sopra evidenziato, ha ben chiarito come le operazioni fossero lontane da qualsiasi logica imprenditoriale e non fossero, quindi, connotate da mera imprudenza (cfr., supra, § 1.1.).

Ancora una volta il ricorrente denunzia una prospettiva ex post che il Collegio non ravvisa, laddove, al contrario, come sopra chiarito, gli indici di fraudolenza dell'operazione Agedi e la natura francamente dissipativa dell'operazione [OSCURATO:SOCIETA] erano chiare già ab initio, dato che le operazioni non perseguivano una logica economica proficua per la [OSCURATO:SOCIETA]., ma solo per le due società coinvolte riferibili a [OSCURATO:PERSONA], senza alcun ritorno, neanche in una logica di gruppo, per la fallita.1.3.

Il terzo motivo di ricorso — che concerne le distrazioni dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di cui al capo H) a favore di [OSCURATO:PERSONA] e della RC&F, rispettivamente, per 800.000 euro e per 1.000.000 di euro — è manifestamente infondato e aspecifico.

La Corte di appello, infatti, ha ben chiarito — senza ricevere una contestazione sul punto dal ricorrente — che non era stato documentato che gli accrediti delle somme che avevano fatto ingresso nel patrimonio della fallita fossero destinati alle operazioni immobiliari di [OSCURATO:PERSONA] e di RC&F; ciò sia perché non era chiaro che le somme passate sui conti della Lagafì fossero destinate a tale fine (definendo estremamente generiche sia le causali dei bonifici ricevuti, sia le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sul punto), sia perché non era stato documentato che vi fossero effettivamente le operazioni immobiliari delle beneficiarie che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto — secondo la tesi difensiva — finanziare.

Ne consegue che tutto il ragionamento censorio circa l'ingresso delle somme nel patrimonio della fallita con un preciso vincolo di scopo e circa l'autonomia patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA] svolto dal ricorrente non coglie appieno la ratio decidendi; in particolare, la Corte di appello ha sì valorizzato in malam partem detta autonomia patrimoniale, ma ha altresì constatato la mancata dimostrazione della destinazione delle somme bonificate a [OSCURATO:SOCIETA] da Cinque maggio e da [OSCURATO:SOCIETA] eleven.

Quanto al dolo — a voler prescindere dalla mancanza di specificità dell'appello — la Corte di merito correttamente fa riferimento, quali indici di fraudolenza (su cui, supra, § 1.1.1.), alla cointeressenza dell'imputato nelle due operazioni, l'una effettuata in favore del fratello, l'altra a beneficio di una società che di lì a poco si sarebbe fusa con la Cinque maggio, riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]; nonché alla circostanza che non erano state prestate garanzie e che la Lagafì non aveva agito per il recupero delle somme erogate.

In ordine al tema della rilevanza distrattiva delle condotte in rapporto alla data in cui esse erano state poste in essere rispetto alla dichiarazione di fallimento — in sostanza la doglianza che attiene alla pericolosità concreta della condotta —, il Collegio osserva che si tratta di una ragione di censura inedita, in quanto non affrontata, rispetto a questo addebito, nell'atto di appello.

Ne consegue l'inammissibilità anche di questa ragione di ricorso perché non possono essere dedotte con l'impugnativa di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

1.4. Il quarto motivo di ricorso — che lamenta omessa motivazione quanto alla riqualificazione dell'addebito sub H) in bancarotta semplice — è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha risposto alla sollecitazione della parte nella misura in cui ha valutato l'esistenza di indici di fraudolenza dell'operazione, che, come ricordato brevemente a pag. 80 della sentenza impugnata e come sopra si è detto, erano costituiti principalmente dall'inconsistenza delle ragioni giustificative addotte, dalla destinazione dei denari fuoriusciti dalla fallita al fratello dell'imputato e ad una società riferibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e dall'assenza di prospettive fruttuose per la Lagafì.

1.5. Il trattamento sanzionatorio — rimodulato in mitius rispetto a quello del Giudice di prime cure a prescindere dalla dovuta riduzione per le assoluzioni — ed il minimo discostamento dalla base edittale (soli sei mesi) è stato giustificato sulla base delle articolate e ingegnose modalità di condotta e della rilevante incidenza del danno cagionato dal fallimento.

Tale motivazione appare ampiamente sufficiente a giustificare la quantificazione della pena giacché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

La reiezione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata non solo sulla base del mancato risarcimento del danno — che pure è un'argomentazione valida circa l'insussistenza di elementi positivi da valutare — ma sulla base della particolare pervicacia del prevenuto nell'operazione, nonostante l'emissione di due decreti ingiuntivi e l'impegno in defatiganti contenziosi civilistici.

La Corte di appello, quindi, ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).2.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso inammissibile, come di seguito precisato, anche in questo caso dopo aver ricordato che l'imputato è stato condannato per due operazioni tra loro collegate e consequenziali, che hanno integrato i reati di cui ai capi: F) bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui sopra, avuto riguardo al finanziamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. — società partecipata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e del cui consiglio di amministrazione faceva parte anche [OSCURATO:PERSONA] — per euro 5.214.000,00 a titolo di finanziamento soci fruttifero, erogato quando sia la società partecipante che la partecipata erano in difficoltà finanziarie e non vi erano prospettive di restituzione della somma erogata, somma che era stata poi utilizzata, insieme ad ulteriore provvista, nell'operazione che segue.

I) bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. — dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il primo dicembre 2012 — quanto al pagamento, a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di euro 5.614.000, apparentemente funzionale all'acquisizione di partecipazioni in Nova re s.p.a., ritenuto in realtà destinato al soddisfacimento di interessi economici di un'altra società riferibile a [OSCURATO:PERSONA].

2.1. L'impugnativa — che vede un filo rosso che contraddistingue tutti i motivi sulla responsabilità e che passa attraverso entrambe le operazioni foriere di addebito — si diffonde ampiamente nella ricostruzione del complesso meccanismo nell'ambito del quale si collocavano le vicende "incriminate", ma non coglie effettivi momenti di manifesta illogicità ovvero non si confronta appieno con alcuni passaggi nevralgici della sentenza impugnata, che evidenziano l'esistenza di plurimi indici di fraudolenza, che hanno indotto i Giudici di merito a ritenere che entrambe le operazioni oggetto degli addebiti fossero connotate da una matrice depauperativa, sia per la [OSCURATO:SOCIETA]., che per la [OSCURATO:SOCIETA].

In linea generale, insistendo sulla credibilità del progetto di rilancio del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], il ricorrente pare non avvedersi che la Corte di appello è partita proprio da questo presupposto, ritenendo l'iniziativa «dotata di una logica imprenditoriale apprezzabile» e delineandone i contorni, per poi concludere, attraverso uno specifico itinerario argomentativo, che il progetto aveva subito ampie distorsioni in fase esecutiva rispetto al percorso segnato inizialmente, distorsioni volute proprio da [OSCURATO:PERSONA].

In ciò — per rispondere ad una censura del ricorrente — non vi è alcuna contraddizione, laddove la Corte distrettuale ha spiegato perché, dalla premessa circa l'affidabilità del progetto, era poi giunta alla conclusione secondo cui vi era stata una divaricazione tra gli scopi che lo avevano caratterizzato e la concreta realizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Innanzitutto, l'intero ragionamento della Corte territoriale vede un dato di fondo che lo caratterizza, che lo permea e che ha indotto i Giudici di merito a leggere la dinamica contrattuale che si è snodata in termini contra reum.

Ci si riferisce alla destinazione finale della somma, dopo i vari passaggi su cui il Collegio si soffermerà in seguito, alla So.Fin.0 s.r.I., società riferibile a [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva preteso fin dall'inizio da [OSCURATO:PERSONA] — e questo è un dato di fatto accennato in sentenza e non specificamente contestato — che, quale contropartita dell'interessamento dell'imputato per risolvere i contrasti insorti tra [OSCURATO:PERSONA] e Aedes, fossero saldate le spettanze della So.Fin.0 s.r.I., operazione avvenuta lo stesso giorno delle altre, il 30 dicembre 2008.

Né vale a smentire questo costrutto la circostanza, agitata dal ricorrente, secondo cui non vi sarebbe stata distrazione della somma perché [OSCURATO:SOCIETA]. l'aveva ricevuta da Belgioioso, dal momento che, secondo quanto ricostruito dal Giudice di prime cure, non smentito dall'imputato nell'atto di appello ejcome specificatoifinanche nel ricorso (cfr. pag. 47), il versamento da Belgioioso era in conto capitale, sicché il risultato era che quest'ultima società aveva ampliato la propria partecipazione azionaria in [OSCURATO:SOCIETA]. — assumendo una posizione di controllo — e che, quella stessa somma, dopo i vari passaggi ricostruiti dai Giudici di merito, era poi servita per soddisfare un credito dell'altra società riferibile a [OSCURATO:PERSONA], la So.Fin.C.

E', appunto, manifestamente infondata la censura che fonda sull'irrilevanza di tale aumentata partecipazione — perché, si sostiene, senza la realizzazione del progetto di rilancio, la [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe fallita — dal momento che quella dell'evoluzione giudiziaria delle difficoltà di [OSCURATO:SOCIETA]. era una prospettiva che non era evidentemente in gioco quando l'operazione è stata realizzata Se questo è il dato di fondo, obiettivamente caratterizzato da una forte eloquenza circa l'interpretazione degli eventi oggetto del processo e degli scopi di [OSCURATO:PERSONA], il Collegio ritiene che la motivazione della Corte territoriale non sia manifestamente illogica circa la ritenuta natura depauperativa dei fatti di cui al capo F. La Corte di merito, a questo riguardo, ha sottolineato che il finanziamento da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. non era stato deliberato dagli organi sociali e che l'imputato, essendo, nel contempo, amministratore della prima e componente del consiglio di amministrazione della seconda, doveva necessariamente conoscere le condizioni della Sofie e sapere che quest'ultima non aveva risorse in grado di consentirle di pagare l'intero prezzo della transazione con [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, di concludere l'operazione cui il finanziamento era funzionale, nonché di restituire la somma a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], come pure emerge dalla decisione avversata, gli stessi organi della società ricevente avevano chiarito che avrebbero restituito solo se e quando avessero avuto l'accesso a finanza straordinaria.

D'altra parte la logica di questa operazione deve essere letta in uno a quella immediatamente conseguente, oggetto della contestazione di cui al capo I), vale a dire il trasferimento della somma di euro 5.614.000 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA]; somma peraltro superiore a quella trasferita da [OSCURATO:SOCIETA]. a Sofie, in quanto quest'ultima vi aveva aggiunto 600.000 euro.

Venendo, appunto, al reato di cui al capo I), l'ordito motivazionale della Corte territoriale non si espone alle critiche del ricorrente laddove fonda il giudizio di fraudolenza su una circostanza di fatto veramente centrale nella ricostruzione della matrice distrattiva dell'operazione — su cui il ricorrente non prende una posizione — vale a dire che [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe dovuto versare la somma a [OSCURATO:PERSONA]; il contratto preliminare stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e Sofie, infatti, prevedeva che la prima avrebbe dovuto corrispondere l'intero importo pattuito solo al momento del trasferimento delle azioni e che, prima di tale momento, avrebbe invece dovuto versare su un conto vincolato una somma corrispondente al prezzo pattuito contestualmente alla sottoscrizione di una transazione tra [OSCURATO:PERSONA] e Aedes.

Contrariamente a queste condizioni contrattuali, invece, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva corrisposto una parte rilevante del prezzo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quando non solo il trasferimento azionario non era avvenuto, neanche in parte, ma, addirittura, Aedes e [OSCURATO:PERSONA] non erano addivenute ad alcuna transazione, che si sarebbe formalizzata solo I'll novembre 2009, sicché, alla data del pagamento Sofie/[OSCURATO:PERSONA], quest'ultima non era in possesso del pacchetto azionario, ancora detenuto dalla Aedes. [OSCURATO:SOCIETA] la Corte territoriale ha vagliato anche l'ipotesi che l'accordo transattivo anzidetto si fosse formalizzato già il 29 dicembre 2008, osservando però che ciò comunque non avrebbe legittimato il pagamento di una tranche del prezzo, dovendo comportare solo — secondo il sopra menzionato contratto preliminare — il versamento dell'intera somma su un conto vincolato.

Inoltre ciò era avvenuto — si legge nella sentenza impugnata — quando [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva gli strumenti finanziari per corrispondere l'intera somma, non godeva di credito bancario e si avviava a svalutare il proprio patrimonio.

A questo proposito le argomentazioni del ricorrente circa il fatto che vi era stata l'intenzione di alcuni istituti di credito di intervenire adducono circostanze di fatto che si scontrano con il dato che tale intervento non vi è stato e che l'esistenza di una tangibile manifestazione di interesse a finanziare l'operazione non è emersa nel dibattimento; né l'appello aveva precisato tempi e modi del preteso interessamento, sì da imporre ai Giudici di appello una valutazione su circostanze di fatto eventualmente trascurate dal Tribunale.

A questo proposito, il Collegio osserva, quanto alla lamentata inversione dell'onere della prova, che la sentenza impugnata non si pone in tal senso nel momento in cui prende atto di un dato di fatto — vale a dire che non era processualmente emerso che vi fossero stati l'intervento di banche finanziatrici o una concreta e tangibile prospettiva in tal senso — e constata che la tesi difensiva proposta dall'imputato non era stata riscontrata, né erano stati allegati dati concreti su cui incentrare una verifica.

Quanto alla riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] della scelta di dividere l'operazione in due momenti — la mattina e il pomeriggio del 30 dicembre 2008 — e alle giustificazioni offerte per il mancato incontro del pomeriggio, la sentenza impugnata ha evocato le dichiarazioni eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], reciprocamente riscontrate.

A tale riguardo, il ricorso tenta una critica sull'interpretazione delle predette dichiarazioni e della loro concordanza, la cui incidenza sul costrutto dei Giudici di appello, però, si infrange contro lo sbarramento del giudizio di legittimità, che non consente a questa Corte di reinterpretare le fonti di prova, salvo la denunzia di un travisamento della prova che sia sufficientemente allegato (come non era nella specie) e sia decisivo nell'economia della decisione.

In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che le affermazioni dell'uno non coincidono con quelle dell'altro per quanto concerne la causa del mancato perfezionamento dell'operazione, la Corte territoriale ha indicato altre circostanze (quanto ai tempi, al luogo ove doveva perfezionarsi l'operazione ed alla circostanza che era stato [OSCURATO:PERSONA] ad avvertire entrambi che tale perfezionamento non vi sarebbe stato), su cui vi è un'obiettiva coincidenza.

In ordine alla pretesa omissione motivazionale circa l'incidenza dell'operazione sulla garanzia patrimoniale per i debitori delle due fallite, se è vero che la Corte territoriale non ha dedicato un'esplicita argomentazione a questo aspetto, l'entità delle somme distratte e la situazione non florida in cui entrambe si trovavano rende evidente che vi sia stata una concreta lesione delle ragioni dei rispettivi ceti creditori, che hanno visto fuoriuscire dalle casse sociali, sine causa, oltre cinque milioni di euro.

Quanto alla mancata assunzione di iniziative tese al recupero della somma ovvero all'esecuzione del contratto preliminare, che il ricorrente addebita alla govemance che l'aveva sostituito, tale circostanza, oltre che introdurre un tema di merito, riguarda un momento successivo a quello in cui l'imputato aveva effettuato delle operazioni caratterizzate da un'evidente direzione depauperativa e che avevano certamente inciso sulla garanzia patrimoniale a disposizione degli aventi diritto.

Riguardo al lamentato travisamento della prova, il ricorrente ha utilizzato erroneamente la categoria suddetta, dal momento che non ha chiarito, rispetto al ragionamento della Corte di appello, quale sarebbe la decisività dei dati documentali che assume pretermessi.

Va ricordato, infatti, che tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).

Ebbene, nella specie, la parte si è solo soffermata sulla valenza di questi elementi a sostenere la sua tesi circa lo scopo meritorio del progetto e la presenza di un interesse da parte di possibili finanziatori, l'uno non negato dalla Corte di merito, l'altro neutralizzato dalla circostanza che tale possibilità di coinvolgimento non si era concretizzata e, soprattutto, che la scelta depauperativa era avvenuta con gli scopi di cui si è detto.

2.2. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta la mancata riqualificazione dei reati in bancarotta semplice — è manifestamente infondato e aspecifico perché non "dialoga" criticamente con il ragionamento sopra esposto (cui si rinvia), in ordine agli indici di fraudolenza che avevano caratterizzato entrambe le operazioni.

2.3. Il terzo motivo di ricorso — che ripropone, in parte, le stesse argomentazioni di cui al primo motivo e che contesta la prospettiva ex post in cui si era collocata la Corte di merito — è inammissibile per le stesse ragioni già indicate in relazione al primo motivo, dal momento che adduce le stesse circostanze già sopra esaminate.

Un accenno specifico va dedicato alla propugnata violazione della [OSCURATO:PERSONA] rule, che il ricorrente assume essersi verificata perché sarebbe stata censurata una scelta imprenditoriale.

Anche in questo caso la sentenza Cimoli di cui sopra (cfr, supra, § Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550) si rivela preziosa per ricostruire l'istituto e la sua applicabilità nel nostro sistema penale, che il precedente in discorso — lo si anticipa — ha escluso, reputandola «assolutamente eccentrica rispetto alla dimensione penale».

La business judgment rule, discende dall'elaborazione della dottrina statunitense del diciannovesimo secolo.

Essa consiste in una presunzione secondo cui gli amministratori agiscono su base informata, in buona fede e nell'interesse della società, con la conseguenza di esonerare da responsabilità il board of directors purché abbia assunto decisioni corrette, valutate attraverso una serie di fiduciary duties quali: the duty of care; the duty to monitor; the duty to inquiry;the duty of loyalty.

Nei casi in cui gli amministratori abbiano assunto una decisione qualificabile come ragionevole/razionale, al verificarsi di risultati negativi, essi saranno affrancati da eventuali responsabilità, poiché titolari di una certa discrezionalità nel decidere sull'opportunità di un progetto.

Ciò in quanto la gestione dell'attività di impresa comporta dei rischi, per cui estendere la cognizione del giudice anche al merito della decisione deprimerebbe l'attività di gestione, rallentando e compromettendo il processo decisionale, anche in riferimento a scelte corrette a livello procedurale — per qualità e quantità di informazioni acquisite — e sostanziale — in riferimento alla A ragionevolezza al momento della deliberazione -, che verrebbero compromesse pur di evitare risultati negativi.

La sentenza Cimoli ha altresì valutato l'impatto della regola in esame nel nostro ordinamento, osservando che la Cassazione civile, anche a prescindere dalla medesima, aveva già raggiunto la conclusione — chiaramente nei limiti della valutazione di cui all'art. 2392 cod. civ. — secondo cui all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità contrattuale di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, poiché tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può, eventualmente, rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società; rilevano tuttavia — nell'ottica del giudizio di responsabilità nei confronti della società — l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità, il che implica la valutazione della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere.

Ferma detta conformazione dell'esegesi civilistica, deve convenirsi con la sentenza Cimoli quando ha sostenuto che la regola statunitense non può essere traslata in ambito penalistico, essendo maturata in un contesto risarcitorio, tipicamente civilistico; quello che segna la differenza tra le valutazioni del giudice civile e quelle del giudice penale è che l'interprete deve sia valutare la prospettiva che si stagliava agli occhi dell'agente ex ante, ma anche il danno che la sua scelta ha poi determinato sul patrimonio sociale una volta intervenuto il fallimento (o la dichiarazione di stato di insolvenza).

In altri termini, ciò che in sede penale va accertato e se l'agente abbia previsto come possibili determinati esiti e conseguenze della propria scelta e della propria conseguente condotta, accettando la loro verificazione, anche nella consapevolezza del danno che gli stessi potevano arrecare alla garanzia dei creditori e abbia, ciò nondimeno, agito.

Rilevano penalmente non le scelte semplicemente irragionevoli o inopportune sotto il profilo tecnico (opportunità la cui valutazione non è appannaggio del giudice penale), ma quelle integralmente e manifestamente configgenti ed incoerenti con la tutela del ceto creditorio e con la logica di impresa, tenuto conto del concreto contesto di riferimento sottoposto al giudicante, anche in relazione alle condizioni economico-finanziarie dell'impresa, e, quindi, la conseguente capacità predittiva circa l'incidenza delle sue scelte sulla tenuta del patrimonio aziendale in funzione di garanzia.

In conclusione, facendo proprie ulteriori argomentazioni della sentenza Cimoli, «non può che esulare da ogni valutazione di discrezionalità ed opportunità quella condotta che, con giudizio ex ante, si ponga in drastico ed irrimediabile conflitto con la funzione di garanzia patrimoniale dei beni dell'impresa, unica ottica rispetto alla quale il giudice penale può e deve valutare la coerenza delle scelte imprenditoriali con le finalità dell'impresa».

Ed è proprio ispirandosi a dette considerazioni che va ribadita la correttezza del costrutto della sentenza impugnata e l'irrilevanza a discarico della regola evocata dal ricorrente, giacché non solo la business judgment rule non trova applicazione nel nostro sistema penale, ma è evidente che, nel caso di specie, non è in discussione l'opportunità o la correttezza imprenditoriale della duplice operazione congegnata da [OSCURATO:PERSONA], ma la deformazione che questi vi ha impresso per soddisfare un interesse di una società a lui riferibile a discapito di due realtà, strumentalizzate nonostante le difficoltà in cui esse si trovavano (cfr. supra § 2.1.).

Tutte le osservazioni critiche presenti nel motivo in esame fondano, peraltro, su circostanze del tutto ipotetiche che avrebbero potuto determinare la buona riuscita dell'operazione, trascurando quali fossero i reali dati di fatto conosciuti dall'imputato al momento degli atti dispositivi e, soprattutto, la concatenazione causale tra la fuoriuscita della somma prima da [OSCURATO:SOCIETA]. e poi da Sofie (in spregio a precise condizioni contrattuali), ed il rientro della medesima a [OSCURATO:PERSONA], attraverso una società a lui riferibile, mentre altra società del ricorrente — apparentemente finanziatrice della gran parte dell'operazione — aveva ottenuto la maggioranza del pacchetto azionario di [OSCURATO:SOCIETA].

2.4. Il quarto motivo di ricorso — che denunzia erronea applicazione dell'art.216 legge fall. e vizio di motivazione circa l'incidenza della condotta addebitata all'imputato sulla garanzia dei creditori della [OSCURATO:SOCIETA]. — è manifestamente infondato e aspecifico per le ragioni già sviluppate ai §§

2.1. e 2.3, in cui l'operazione è stata esaminata nel suo complesso e si è data risposta anche alle censure sviluppate nel presente motivo quanto alla [OSCURATO:SOCIETA]. .

2.5. Il quinto motivo di ricorso — in cui si lamenta vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla provvisionale ed al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. — è inammissibile nei termini di seguito specificati.

2.5.1. Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., il motivo è aspecifico in quanto la Corte territoriale ha spiegato — con motivazione del tutto ragionevole — che il suo riconoscimento si imponeva data l'entità del sottratto, la cui oggettiva consistenza aveva determinato un danno rilevante per il ceto creditorio, che si era visto sottratti oltre 5 milioni di euro.

2.5.2. Avuto riguardo al quantum della provvisionale, la doglianza è inammissibile in quanto tale statuizione non può essere oggetto di ricorso per a cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, gar P.C. e G., Rv. 261536).

2.5.3. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, infine, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, è adeguatamente motivato sulla base di una serie di indici, primi tra tutti la pervicacia dimostrata nel distorcere l'operazione di rilancio di [OSCURATO:SOCIETA]. e il passato giudiziario di [OSCURATO:PERSONA], fatto di plur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità di quello di [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 settembre 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva ritenuto responsabili — per quanto di interesse in questa sede — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per varie ipotesi di bancarotta, concernenti diverse società, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno a favore delle curatele delle società fallite. I Giudici di appello hanno confermato le condanne dei ricorrenti come di seguito precisato, pronunziando anche l'assoluzione per alcune fattispecie e, per altre, dichiarando la prescrizione. Al netto dei predetti proscioglimenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano essere stati condannati come segue. [OSCURATO:PERSONA]. (Capo D). In relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. — dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 7 luglio 2011 — di cui [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore delegato dal primo gennaio 2004 al 29 luglio 2005, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato dal 29 luglio al 9 ottobre 2008, presidente del consiglio di amministrazione dal 9 al 23 ottobre 2008 e successivamente amministratore di fatto, la condanna è stata confermata per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e per dissipazione consistita 1) nella cessione del pacchetto azionario della società Agedi di cui [OSCURATO:SOCIETA]. era titolare alla società Cinque maggio s.r.l. pattuendo, come corrispettivo, l'accollo di un debito della [OSCURATO:SOCIETA]. che non era più esistente 2) e nella sottoscrizione di un contratto di locazione di un immobile sito a via [OSCURATO:SOCIETA] di Milano, senza che mai tale immobile sia stato utilizzato dalla fallita. (Capo H) In relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. — dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 13 maggio 2013 — amministrata da [OSCURATO:PERSONA] dal 19 febbraio all'8 ottobre 2009, la condanna è stata confermata per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e per dissipazione in relazione alla concessione di un finanziamento a [OSCURATO:PERSONA], fratello di Massimo, per 800.000 euro ed al finanziamento per 1 milione di euro a favore di RC&F s.r.I., società incorporata dalla Cinque maggio s.r.I., senza alcuna giustificazione economica. [OSCURATO:PERSONA]. (Capo F). In relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui sopra — della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato componente del consiglio di amministrazione dal 9 al 14 ottobre 2008, amministratore delegato dal 14 ottobre al 23 dicembre 2008, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato dal 23 dicembre 2008 al 16 marzo 2009 — la condanna è stata confermata per il reato di bancarotta patrimoniale in relazione al finanziamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. — società partecipata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e del cui consiglio di amministrazione faceva parte anche [OSCURATO:PERSONA] — per euro 5.214.000,00 a titolo di finanziamento soci fruttifero, erogato quando sia la società partecipante che la partecipata erano in difficoltà finanziarie e non vi erano prospettive di restituzione della somma erogata.(Capo I) In relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. — dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il primo dicembre 2012 — di cui [OSCURATO:PERSONA] era stato componente del consiglio di amministrazione dal 23 dicembre 2008 al 21 aprile 2009, la condanna è stata confermata per il reato di bancarotta patrimoniale in relazione al pagamento a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un importo di euro 5.614.000, apparentemente funzionale all'acquisizione di partecipazioni in Nova re s.p.a., ritenuto in realtà destinato al soddisfacimento di interessi economici di un'altra società riferibile a [OSCURATO:PERSONA]. In conseguenza dei proscioglimenti per le altre condotte bancarottiere e dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1), legge fall.: - la pena è stata ridotta, per [OSCURATO:PERSONA], ad anni quattro e mesi quattro di reclusione e, per [OSCURATO:PERSONA], ad anni quattro e mesi sei di reclusione; l'interdizione perpetua dai PPUU è stata sostituita con quella quinquennale, - sono state ridotte le provvisionali a favore delle curatele di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]. (per [OSCURATO:PERSONA] la condanna al pagamento della provvisionale a favore di quest'ultima è stata revocata a seguito dell'assoluzione per i reati che riguardano il relativo fallimento). 2. Avverso detta sentenza entrambi gli imputati di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione con il ministero dei rispettivi difensori di fiducia. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] hanno affidato le proprie censure a cinque motivi. 3.1. Il primo motivo di ricorso — che riguarda il reato di cui al capo D) — lamenta errata applicazione degli artt. 216, comma 1 e 223, comma 1 legge fall. e carenza di motivazione. 3.1.1. Il ricorrente denunzia, in primo luogo, una valutazione parcellizzata delle operazioni [OSCURATO:PERSONA] — oggetto del capo B), per cui vi era stata assoluzione — e di quella di cui al capo D), che andavano, invece, lette insieme, essendo parte di un meccanismo unitario, come auspicato dalla difesa ma non recepito dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata — sostiene il ricorrente — avrebbe fatto addirittura un passo indietro rispetto a quella di prime cure, non avendo ricordato le frizioni e le tensioni tra [OSCURATO:PERSONA] e i soci subentranti, che avevano condotto all'accordo quadro del 23 dicembre 2008 in cui si inserivano entrambe le operazioni e che aveva determinato la fuoriuscita dal gruppo del ricorrente senza avere più nulla a pretendere e liberandolo da tutti i debiti e le pendenze legate all'affare [OSCURATO:SOCIETA] a fronte dell'acquisizione, tramite Cinque maggio, delle partecipazioni di [OSCURATO:SOCIETA] in due società considerate ormai non più strategiche, la [OSCURATO:PERSONA] (su cui era incentrata la contestazione sub B) e la Agedì, cui attiene la condotta di cui al capo D). Attraverso tale operazione, il socio fondatore del gruppo ne fuoriusciva, a seguito dell'aumento di capitale sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla banca, che lo vedeva diventare socio di minoranza; se la Corte di appello avesse inquadrato correttamente l'operazione— come invece aveva fatto, pur con tutti i suoi limiti, la decisione di primo grado — non avrebbe affermato che la dismissione delle quote di Agedì era avvenuta senza adeguata contropartita e che [OSCURATO:PERSONA] aveva una cointeressenza solo perché coinvolto, di fatto, nella società Cinque maggio (acquirente della partecipazione Agedì), presa di posizione che denota la prospettiva miope nella quale si era posta la Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] era, infatti, in posizione di assoluta debolezza rispetto alle banche finanziatrici e a [OSCURATO:PERSONA], che si era impegnato a versare 8 milioni di euro di capitale sociale. Ne consegue che l'affermazione della Corte di merito, secondo cui l'operazione era sbilanciata a favore di [OSCURATO:PERSONA], era in contrasto con quanto asserito dal Tribunale. I Giudici di appello avrebbero dovuto comprendere che il prezzo era stato determinato in maniera convenzionale, al fine di compensare i debiti che la Cinque maggio si portava via dal gruppo [OSCURATO:SOCIETA], logica comune alla cessione di [OSCURATO:PERSONA], per cui vi era stata assoluzione, il che avrebbe — secondo il ricorrente — determinato una contraddizione logica e giuridica intrinseca alla decisione avversata. Non è un caso, infatti, che il prezzo per la cessione di Agedì fosse perfettamente corrispondente al debito residuo iscritto nella contabilità di [OSCURATO:SOCIETA] e relativo ai canoni di locazione verso [OSCURATO:SOCIETA]. che anche in questo caso — come nell'operazione di cui al capo B) — [OSCURATO:SOCIETA] si impegnava a pagare mediante accollo. 3.1.2. Riguardo all'operazione relativa all'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello, e prima ancora il Tribunale, si sono collocati in una prospettiva ex post, mentre avrebbero dovuto valutarne l'eventuale illiceità ex ante, avendo in mente la prospettiva e l'approccio dei suoi autori, come correttamente fatto dal Tribunale quanto ai reati di cui ai capi G) e M), proprio criticando la prospettiva a posteriori della pubblica accusa. Rispetto alla contraddittorietà che caratterizzava la sentenza di primo grado in ordine alla natura nociva ora per [OSCURATO:SOCIETA]., ora per Lagafì dell'operazione [OSCURATO:SOCIETA] e al differente approccio rispetto ai reati di cui ai citati capi G) e M), la difesa aveva articolato una censura nell'atto di appello che la Corte di merito ha ignorato, riproponendo la tesi del Tribunale e ponendosi nella errata prospettiva per cui, se una società è poi fallita, significa che l'operazione era nociva. 1-\ 3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 217 legge fall. e contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo D) in bancarotta semplice. La Corte di appello ha escluso la possibilità di riqualificare l'addebito nel reato di cui all'art. 217 comma 1 n. 2) legge fall. segnalando, come indici di fraudolenza, l'evidente cointeressenza dell'imputato e l'estraneità delle operazioni ad una logica imprenditoriale proficua. Ciò confliggerebbe con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui vi è distrazione rilevante ex art. 216 legge fall. laddove un'operazione sia totalmente inconciliabile con lo scopo sociale e del tutto scollegata dal soddisfacimento delle esigenze dell'impresa. Ancora una volta criticando l'approccio ex post della Corte di merito, il ricorrente spiega che l'operazione [OSCURATO:SOCIETA] aveva una precisa ragione economica e che essa non era andata in porto solo per il venir meno dell'appoggio finanziario di Unipol. L'accenno, da parte del Tribunale, all'imprudenza che aveva caratterizzato l'operazione avrebbe dovuto condurre — assume il ricorrente — ad una riqualificazione nella fattispecie meno grave; la Corte di appello avrebbe dovuto, di conseguenza, dichiarare la prescrizione del reato, maturata il 7 gennaio 2019. 3.3. Il terzo motivo di ricorso deduce errata applicazione degli artt. 216, comma 1 e 223, comma 1 legge fall. e carenza e illogicità della motivazione in relazione alla condotta di cui al capo H). La Corte distrettuale non aveva compreso — fornendo una risposta incongruente— il motivo di appello con il quale si era sostenuto che Lagafì aveva ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la somma poi erogata a [OSCURATO:PERSONA] solo quattro giorni prima con un preciso vincolo di destinazione, considerata la tempistica e la causale; lo stesso dicasi per il finanziamento a favore di RC&F, dato che, pressoché contestualmente al trasferimento della somma da Lagafì a RC&F, la prima aveva ricevuto la stessa cifra da [OSCURATO:PERSONA] con causale "deposito opzione acquisto immobile". Il richiamo della Corte di appello all'autonomia patrimoniale della società ricevente — per cui le somme ricevute erano state inglobate nel patrimonio sociale — è errato perché ha esportato un concetto civilistico nella sfera penale, dove va considerata solo la deminutio patrimonii sulla base di un approccio sostanziale e non formale. La Corte di merito — prosegue il ricorrente — non avrebbe considerato che, a valle dell'operazione, il patrimonio di Lagar' si era addirittura incrementato di 50.000 euro; l'autonomia patrimoniale di una società non può comportare che essa si possa appropriare di somme ricevute con un preciso vincolo di destinazione. Delle due l'una: o i finanziamenti che Cinque maggio s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA] eleven avevano erogato a favore di Lagafì erano privi di giustificazione economica e, quindi, non vi era stata alcuna distrazione; oppure i finanziamenti provenienti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA] eleven erano destinati ad un investimento immobiliare, senza arrecare alcun danno a Lagaf1. A seguire il ricorso indugia sulle circostanze — in tesi pretermesse dalla Corte di merito — che i finanziamenti erano fruttiferi e che essi si collocavano temporalmente nell'ottobre 2006 e nel marzo 2007, in data distante da quella di fallimento (13 maggio 2013) e di inizio della crisi del settore immobiliare (2008). 3.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta omessa motivazione quanto alla riqualificazione dell'operazione di cui al capo H) in bancarotta semplice, invocata dall'appellante criticando l'impostazione ex post della contestazione. Il silenzio della Corte di merito ha impedito — sostiene il ricorrente — di rilevare la maturazione della prescrizione, ove vi fosse stata riqualificazione, al 15 gennaio 2021 (considerata anche la sospensione legata alla legislazione emergenziale). 3.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione della Corte di merito sarebbe contraddittoria laddove, da una parte, ha indicato quali fossero i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e, dall'altra, le ha negate a [OSCURATO:PERSONA], pur dando atto del ridimensionamento che la sua responsabilità aveva avuto con l'ulteriore assoluzione, che si sommava a quelle del Giudice di prime cure, per altre due condotte. Accanto a ciò andava valutata la durata del procedimento, iniziato dieci anni or sono, e non andava, invece, considerato, così come ha fatto la Corte territoriale, il mancato risarcimento del danno, risarcimento che è presupposto per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n 6) cod. pen. La Corte di merito avrebbe altresì trascurato l'estromissione di [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nel dicembre 2008, a fronte di un fallimento dichiarato nel 2011, e il sacrificio economico che le società a lui riferibili avevano sopportato per il finanziamento a Lagaf1. La stesse circostanze di fatto avrebbero dovuto condurre ad un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ludica nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di cinque motivi. 4.1. Il primo motivo di ricorso deduce mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla consapevolezza dell'imputato circa l'impossibilità di concludere le operazioni oggetto dei capi di imputazione sub I) e F) il 30 dicembre 2008.Il ricorrente spiega di voler ripercorrere la vicenda, esponendo i fatti non oggetto di contestazione, vale a dire che: • le due operazioni incriminate rientravano in una complessa manovra finanziaria finalizzata al risanamento di [OSCURATO:SOCIETA]., elaborata da due primari e stimati consulenti aziendali; • tale piano era stato predisposto per la prima volta il 22 ottobre 2008; • esso prevedeva la creazione di una SIIQ, società di investimento immobiliare quotata, in cui far confluire il patrimonio immobiliare del gruppo e di altri investitori; • [OSCURATO:PERSONA] aveva rivisto il piano, decidendo non già di costituire una nuova società, ma di acquisirne una già esistente e già quotata, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tramite la partecipata [OSCURATO:SOCIETA].; • mentre erano in corso le trattative tra Sofie e Nova re Holding (già detentrice del pacchetto azionario della [OSCURATO:PERSONA]), il 15 ottobre 2008 confluivano in [OSCURATO:SOCIETA]. gli asset immobiliari del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], attraverso una fusione con la [OSCURATO:PERSONA]; • il 28 dicembre 2008 veniva raggiunto l'accordo tra Sofie e [OSCURATO:PERSONA] e fissato il prezzo in 12,7 milioni di euro; • il 30 dicembre 2008 [OSCURATO:SOCIETA]. versava a favore di Sofie 5.214.000 euro e, in pari data, la ricevente Sofie effettuava un versamento di 5.614,000 euro verso [OSCURATO:PERSONA]; • l'operazione non andava a buon fine perché [OSCURATO:PERSONA] non recuperava le azioni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che doveva cedere a [OSCURATO:SOCIETA]. dalla società a cui le aveva cedute, la Aedes; • in conclusione, Sofie non saldava il prezzo e la [OSCURATO:PERSONA] non trasferiva le quote, né restituiva i soldi ricevuti. La Corte di appello — sostiene il ricorrente — ha definito l'operazione come sorretta ab origine da buoni auspici, ma ha poi contraddittoriamente ritenuto che l'esito infausto sia dovuto all'intervento di [OSCURATO:PERSONA], il cui intento, secondo i Giudici territoriali, era solo quello di far rientrare i soldi oggetto delle due operazioni di trasferimento nella sua disponibilità. A questa conclusione i Giudici di appello sono però giunti trascurando quattro elementi di prova, di cui erano in possesso, come dimostrato dal fatto che li avevano riportati a proposito nella rievocazione dell'appello del coimputato [OSCURATO:PERSONA]: il piano di rilancio e di valorizzazione del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] del 22 ottobre 2008 aggiornato al 7 novembre 2008; - il verbale del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA]. del 9 gennaio 2009;- la mali del 15 gennaio 2009 ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] e trasmessa da [OSCURATO:PERSONA], direttore centrale di [OSCURATO:PERSONA]; - la lettera del 20 gennaio 2009 inviata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. Tali documenti — si legge nel ricorso — sarebbero in contraddizione con le conclusioni cui era giunta la Corte di appello perché essi dimostrerebbero che [OSCURATO:PERSONA] non aveva la consapevolezza che l'operazione non sarebbe stata portata a termine a causa della mancanza di investitori e di soggetti interessati al progetto; al contrario, detti documenti dimostrerebbero che, alla data del 30 dicembre 2008, il ricorrente aveva un legittimo affidamento che i soci di [OSCURATO:SOCIETA]. oppure le banche fossero interessati a finanziare l'operazione. In primo luogo, già nel piano di rilancio e valorizzazione del 22 ottobre 2008 si accennava alla partecipazione di altri primari operatori già identificati e di altri soci. In secondo luogo, era stato trascurato che, nel verbale del consiglio di amministrazione del 9 gennaio 2009 sopra citato, [OSCURATO:PERSONA] — allora Presidente e amministratore delegato — aveva informato gli altri membri che la società Belgioioso aveva investito ulteriori 4.614.000 euro in [OSCURATO:SOCIETA], versati a Sofie a titolo di finanziamento e da questa utilizzati per il versamento a [OSCURATO:PERSONA], con la specificazione che vi sarebbe stato l'affiancamento da parte di banca Intermobiliare. In terzo luogo, la mail del 15 gennaio 2009 trasmessa a [OSCURATO:PERSONA] da Zanchi — direttore centrale della banca [OSCURATO:PERSONA] per le imprese — nella quale lo stesso confermava il vivo interesse della Banca ad esaminare la possibilità di Equit swamp ed a "ripartire con l'operazione Siiq", significava che tale interesse vi era anche al momento dell'operazione del 30 dicembre 2008. Era stata — infine — trascurata la lettera del 20 gennaio a [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che rassicurava circa la buona riuscita dell'operazione. Ricorda, poi, il ricorrente che anche il curatore di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rimarcato che la Cassa di risparmio di Alessandria, benché socia di [OSCURATO:SOCIETA]., non aveva trasferito nulla a quest'ultima per questa operazione. Gli elementi probatori suddetti sarebbero stati trascurati, ancorché essi deponessero per l'assenza di consapevolezza in capo a ricorrente. La dimostrazione di tale atteggiamento soggettivo si ricaverebbe — si sostiene ancora nel ricorso — dal confronto tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] circa quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai motivi per cui non era stato effettuato l'acquisto delle quote di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, le suddette dichiarazioni sono differenti sulle ragioni per cui, nel pomeriggio del 30 dicembre 2008, l'operazione non era stata conclusa, mentre la mattina era stata versata quella che doveva rappresentare la prima parte del dovuto — il che renderebbe manifestamente illogica la sentenza impugnata che le ha, invece, ritenute concordanti — ma consentirebbero di raggiungere due decisive conclusioni. La prima è che Marella aveva riferito di essersi recato, il 30 dicembre 2008, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA]; studio — osserva il ricorrente — dove lavorava l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lo stesso che avrebbe poi rassicurato [OSCURATO:PERSONA] circa il buon esito dell'operazione con lettera del 20 gennaio 2009; se fosse stato consapevole, al 30 dicembre, dell'assenza di investitori, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe inviato la lettera a [OSCURATO:PERSONA] qualche giorno dopo. Aggiunge il ricorrente che Marella, nel corso del suo esame, aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto che la parte restante dell'operazione sarebbe stata finanziata dalla Banca MB, il cui consiglio di amministrazione era al tempo, presieduto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che era presidente anche del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA]. Il ragionamento della Corte di appello secondo cui, se fosse stato deliberato un finanziamento milionario da parte delle banche, ciò sarebbe stato verificabile, legittimerebbe un'illegittima inversione dell'onere della prova, laddove la Procura della Repubblica non si era attivata al fine di effettuare tale verifica, verifica che sarebbe stata difficoltosa per la difesa. Sarebbe logico ritenere che la somma mancante dovesse essere versata dagli altri soci di [OSCURATO:SOCIETA]., Cassa di risparmio di Alessandria e Eurinvest. La conclusione secondo la quale l'intera operazione era stata architettata affinché Marella ripagasse una società riferibile a [OSCURATO:PERSONA] di un debito che quest'ultima vantava sarebbe contraddittoria e stridente, in punto di logica, con un'altra affermazione fatta in sentenza, secondo la quale la somma proveniva dalla società Belgioioso, riconducibile proprio a [OSCURATO:PERSONA]. L'aumento della partecipazione della società Belgioioso al capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata irrilevante in caso di fallimento, cui era destinata la [OSCURATO:SOCIETA] se non vi fosse stato il rilancio, fallimento poi effettivamente dichiarato. 4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione all'art. 216 legge fall. quanto alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di bancarotta semplice perché le due operazioni erano state, al più, imprudenti. Secondo la Corte di merito, il meccanismo posto in atto era dotato di una logica imprenditoriale apprezzabile, che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe distorto, dando luogo all'esecuzione dell'operazione con modalità differenti da quelle stabilite. La conclusione — assume tuttavia il ricorrente — sarebbe logicamente e giuridicamente errata in quanto l'operazione non era naufragata a causa delle scelte del ricorrente, ma per l'assenza di ulteriori investitori e per la mancata restituzione delle somme versate da parte del gruppo Marella. Il ricorrente aggiunge altre notazioni circa l'irrilevanza della natura non garantita del prestito da [OSCURATO:SOCIETA]. a Sofie e le condizioni del prestito stesso, per poi trarre le conclusioni dalle premesse appena esposte, vale a dire che l'operazione sarebbe stata al più avventata o imprudente, ma non distrattiva o dissipativa. I versamenti disposti da [OSCURATO:SOCIETA]. e da Sofie sono parte di un'operazione finalizzata al risanamento della prima e il versamento dell'acconto era coerente con le finalità dell'impresa e necessario. 4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione dell'art. 216 legge fall. e manifesta illogicità della motivazione. Si contesta che la Corte di appello abbia utilizzato una prospettiva ex post, a valle della mancata riuscita dell'operazione. Se la Cassa di risparmio di Alessandria oppure Banca intermobiliare avessero investito la somma mancante a raggiungere il prezzo pattuito, se [OSCURATO:PERSONA] avesse recuperato da Aedes le quote per poi cederle a Sofie o se Marella avesse restituito l'acconto, l'operazione sarebbe andata a buon fine. L'unico addebito che si poteva muovere a [OSCURATO:PERSONA] è quello di avere avuto fiducia in soggetti terzi oppure nelle proprie capacità imprenditoriali. Tutto ciò avrebbe dovuto suggerire una derubricazione. A sostegno di questa mozione, il ricorrente osserva che ai Giudici è preclusa la valutazione di opportunità aziendale, secondo la regola del cd. [OSCURATO:PERSONA] rule — recepito anche in Italia — alla luce della quale deve essere escluso il potere del Giudice di sindacare le scelte imprenditoriali rispetto ad operazioni che hanno avuto un esito negativo, dovendosi presumere che i manager delle società agiscano in maniera diligente e senza conflitto di interessi, salvo scelte macroscopicamente irrazionali e abnormi. Ebbene — sostiene il ricorrente — tali scelte abnormi non vi sono state perché le banche avevano manifestato interesse all'operazione (Banca MB e [OSCURATO:PERSONA]) e il 42% delle azioni di Sofie era posseduta dalla Cassa di risparmio di Alessandria. Inoltre, al contratto preliminare di trasferimento delle quote tra Sofie e [OSCURATO:PERSONA], era allegata la bozza di accordo tra Aedes e [OSCURATO:PERSONA] circa le modalità di rientro delle quote che dovevano essere poi cedute a [OSCURATO:SOCIETA]. sicché l'imputato, il giorno dopo, quando aveva trasferito la somma a [OSCURATO:PERSONA], ragionevolmente non poteva avere dubbi circa il buon esito dell'operazione. Al più la condotta deve essere qualificata come imprudente e, quindi, rientrare nel novero dell'art. 217 legge fall. 4.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia erronea applicazione dell'art. 216 legge fall. e vizio di motivazione circa l'incidenza della condotta addebitata all'imputato sulla garanzia dei creditori della [OSCURATO:SOCIETA]., che, nella decisione avversata, è un tema del tutto pretermesso. Nel concreto, l'operazione non aveva comportato alcun pericolo per il ceto creditorio dal momento che la somma era stata immessa in [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso un aumento di capitale sottoscritto dalla società Belgioioso, una società di [OSCURATO:PERSONA], pochi minuti prima del passaggio della somma a Sofie ed era finalizzata esclusivamente alla conclusione dell'operazione. D'altra parte — sostiene pure il ricorrente — non era stata questa operazione a determinare il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., ma la crisi del mercato immobiliare. Sarebbe stato comunque sufficiente, in presenza del contratto preliminare più volte citato, che chi ha sostituito il ricorrente dopo il suo allontanamento del marzo 2009 dalla società richiedesse giudizialmente l'adempimento del contratto definitivo ovvero la restituzione delle somme, attività non realizzate. 4.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla provvisionale ed al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., di cui non sussisterebbero i presupposti in ragione della provenienza della somma come in precedenza illustrata. Analogo discorso dovrebbe essere fatto quanto alla determinazione del quantum della provvisionale, rispetto al quale non si era tenuto conto dell'investimento che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto per sostenere l'operazione e del mancato recupero della somma a seguito del subingresso, nell'amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA], che era rimasto inerte rispetto alla prospettive per ripianare l'insuccesso dell'operazione. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, esso sarebbe contraddittorio rispetto al proscioglimento per i reati di cui ai capi B) e C). La Corte di merito, da questo punto di vista, avrebbe trascurato che la somma che era pervenuta a [OSCURATO:PERSONA] dopo l'operazione [OSCURATO:SOCIETA] - Sofie era stata reinvestita in [OSCURATO:SOCIETA]. e che l'imputato, dopo l'operazione, era stata allontanato dalla società. 5. Nelle more della celebrazione dell'odierna udienza, gli [OSCURATO:PERSONA] e Dinoia, difensori di [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato un'ampia memoria a sostegno delle ragioni del ricorso, insistendo per l'accoglimento del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate, non prima di aver ricordato che l'imputato è stato riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi: D) bancarotta fraudolenta distrattiva e dissipativa a discapito della società [OSCURATO:SOCIETA]. consistita, rispettivamente, 1) nella cessione del pacchetto azionario della società Agedi di cui [OSCURATO:SOCIETA]. era titolare alla società Cinque maggio s.r.l. pattuendo, come corrispettivo, l'accollo di un debito della [OSCURATO:SOCIETA]. che non era più esistente 2) e nella sottoscrizione di un contratto di locazione di un immobile sito a via [OSCURATO:SOCIETA] di Milano, senza che mai tale immobile sia stato utilizzato dalla fallita. H) bancarotta fraudolenta distrattiva a danno della società [OSCURATO:SOCIETA]. — dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 13 maggio 2013 — in relazione alla concessione di un finanziamento a [OSCURATO:PERSONA], fratello di Massimo, per 800.000 euro ed al finanziamento per 1 milione di euro a favore di RC&F s.r.I., società incorporata dalla Cinque maggio s.r.I., senza alcuna giustificazione economica. 1.1. Il primo motivo di ricorso è diretto a censurare entrambe le operazioni oggetto del reato di cui al capo D). 1.1.1. In ordine al segmento delle doglianze che concerne la prima delle due operazioni, il ricorso, riproponendo, anche testualmente, i passaggi dell'atto di appello, non ha, tuttavia, contrastato il ragionamento della Corte territoriale fondato su una circostanza di fatto, molto eloquente della natura schiettamente distrattiva dell'operazione; vale a dire sul dato oggettivo che il prezzo che Cinque maggio doveva corrispondere per l'acquisizione era costituito dall'accollo del debito che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva verso [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento dei canoni del contratto di locazione dell'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA], debito che però era già stato precedentemente estinto in virtù di un accordo transattivo del 19 novembre 2008. Né — ha altresì ragionevolmente sostenuto la Corte di merito, senza ricevere una smentita dal ricorrente — l'insorgenza del debito di 2,5 milioni di euro che Cinque maggio si era accollato poteva essere collegato al nuovo contratto di locazione, che aveva decorrenza dal primo gennaio 2009 e che era stato risolto prima di tale data. Il tutto era avvenuto — hanno altresì osservato i Giudici di appello — a vantaggio di una società riferibile a [OSCURATO:PERSONA] e a danno della fallita ed in un'epoca in cui la congiuntura economica era sfavorevole per la crisi del mercato immobiliare. Tale impostazione si è adeguatamente misurata con l'esegesi che questa Corte ha sviluppato quando si è presa cura di enucleare, in via esemplificativa, degli indicatori utili all'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico; si tratta dei cosiddetti "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (tra tutte, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella e altro, Rv. 270763). Il ricorrente, dal canto suo, non contesta che il prezzo fosse "convenzionale", ma oppone a queste considerazioni l'inserimento dell'operazione in un quadro più ampio, legato alla necessità dell'imputato di fuoriuscire dal gruppo siccome parte "perdente" rispetto a [OSCURATO:PERSONA], quadro in cui si sarebbero inserite anche altre operazioni riguardanti altre società e che vedeva [OSCURATO:PERSONA] addirittura danneggiato da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri soci di [OSCURATO:SOCIETA].; ciò senza tuttavia chiarire né in cosa consistessero esattamente dette operazioni, né come questo inquadramento avrebbe dovuto e potuto modificare le considerazioni dei Giudici di appello circa la natura distrattiva dell'operazione laddove riguardata — come è necessario, poiché la valutazione va fatta rispetto al depauperamento della società [OSCURATO:SOCIETA]. — con riferimento al patrimonio della società fallita. In altri termini, quand'anche vi fossero state altre e coeve operazioni che avevano avvantaggiato altre società a discapito di [OSCURATO:PERSONA], quale contraltare di quella depauperativa che aveva coinvolto la [OSCURATO:SOCIETA]. di cui si discute, ciò non avrebbe una valenza scagionante, giacché ciò che va riguardato è l'impatto della singola operazione di cui all'addebito sulla garanzia del ceto creditorio di [OSCURATO:SOCIETA].; anzi, l'utilizzo della fallita per raggiungere non meglio precisati obiettivi liquidatori della posizione di [OSCURATO:PERSONA] nelle società del gruppo rischia di essere addirittura un'argomentazione controproducente rispetto allo scopo di difendere l'imputato dall'accusa di bancarotta fraudolenta distrattiva, siccome è indice della scelta di strumentalizzare la [OSCURATO:SOCIETA] per un obiettivo estraneo all'oggetto sociale. L'anzidetta mancanza di chiarezza ripropone lo stesso limite che aveva caratterizzato l'appello, il che pone nel nulla il dato di fatto che, effettivamente, sul propugnato inquadramento generale dell'operazione nell'ambito della fuoriuscita di [OSCURATO:PERSONA] dal gruppo e sull'esistenza di una sorta di logica di compensazione tra operazioni più o meno vantaggiose per l'imputato, non c'è risposta nella decisione avversata.Quanto all'argomentazione secondo cui vi sarebbe una contraddizione interna nella decisione avversata laddove la Corte territoriale ha assolto l'imputato per la bancarotta costituita dalla cessione delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] contestualmente alla rinunzia al credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della predetta (capo B), il ricorrente non ha chiarito quali fossero le implicazioni reciproche da cui sarebbe discesa la pretesa contraddizione, né il Collegio l'ha colta. A questo riguardo va peraltro osservato che i Giudici di appello — pur reputando vantaggiosa per [OSCURATO:SOCIETA]. la cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA], in virtù della scarsa redditività di quest'ultima — non hanno comunque escluso la natura dissipativa della rinunzia al credito di 637.122 euro che la fallita aveva nei confronti della società partecipata, ma hanno prosciolto l'imputato solo per difetto della dimostrazione del dolo della fattispecie, tenuto conto dell'incerta esigibilità del credito rinunziato. 1.1.2. Quanto alla questione dell'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA], il ricorso appare aspecifico in quanto le censure sviluppate — pur nella loro sapienza argomentativa — finiscono per sottrarsi al confronto con il ragionamento della Corte di appello, che ha chiaramente evidenziato come l'operazione, già nelle sue premesse, non avesse oggettivamente — a prescindere dall'esito che aveva poi avuto per la mancata conclusione del contratto di compravendita tra [OSCURATO:SOCIETA]. — caratteristiche di vantaggiosità per la [OSCURATO:SOCIETA]; il che ha imposto la riconduzione del fatto all'ipotesi di bancarotta dissipativa. La Corte di merito ha, infatti, ragionevolmente evidenziato come il piano prevedesse l'acquisto dell'immobile da parte di [OSCURATO:SOCIETA] — società estranea al gruppo e direttamente riconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA] — a fronte dell'imponente impegno economico di [OSCURATO:SOCIETA]., che — dopo aver prestato garanzia per l'acquisto, tanto da essere stata destinataria di un decreto ingiuntivo per 5 milioni di euro — aveva sottoscritto un contratto di locazione senza mai ottenere il godimento del bene e nella prospettiva che l'immobile sarebbe stato acquistato dall'altra società. Hanno sostenuto i Giudici di appello che, in virtù di tale contratto, erano stati corrisposti canoni per 846.264 euro e che, in ragione di esso, all'esito della prima scadenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe finito per sostenere un costo pari a 16,8 milioni di euro — quasi l'integrale prezzo di acquisto — con rinunzia ad ottenere il riconoscimento per le migliorie. Il tutto giustificato dallo scopo di consentire alla Lagafì, quindi ad un'altra entità, estranea al gruppo, l'acquisto dell'immobile, che non sarebbe potuto avvenire — secondo la stessa prospettazione della difesa — senza la sottoscrizione di quel contratto di locazione di cui [OSCURATO:SOCIETA]. si era assunta l'onere, che era condizione per ottenere il finanziamento bancario.La Corte di appello, inoltre, sempre a sostegno della natura dissipativa dell'operazione, ha anche indicato che l'appellante non aveva chiarito quale fosse la convenienza effettiva di centralizzare le sedi delle società del gruppo nell'immobile in discorso e che, a sostegno dell'esistenza di tale intento, era stata allegata la sola circostanza che erano in atto contratti di locazione in zone prestigiose. Rispetto a questi argomenti, il ricorrente si limita a rievocare gli errori di prospettiva del Tribunale — tema non pertinente rispetto alla denunzia di vizi della sentenza di appello — ed a criticare genericamente la presunta prospettiva ex post in cui si sarebbe posta la Corte di appello, che non avrebbe considerato che l'acquisto da parte di [OSCURATO:SOCIETA] era naufragato per il venir meno dell'appoggio di Unipol; ciò senza però spiegare, sulla scorta dei precisi dati di fatto indicati dalla Corte territoriale, quali sarebbero stati i vantaggi per la [OSCURATO:SOCIETA]. rinvenienti dal contratto di locazione anche in una prospettiva ex ante, sì da escludere la natura dissipativa dell'operazione, limitandosi a evocare l'intenzione di centralizzare presso il sito di via [OSCURATO:SOCIETA] le sedi del gruppo, con la medesima genericità già stigmatizzata dalla Corte territoriale e, comunque, trascurando un dato essenziale, vale a dire che ciò sarebbe al limite avvenuto pur sempre in un immobile di proprietà di una società terza (si ribadisce, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]). 1.1.3. Le conclusioni cui è giunta la Corte di appello — contrariamente a quanto assume il ricorrente — sono rispondenti alla giurisprudenza di questa Corte in materia di bancarotta dissipativa, sapientemente e diffusamente ricostruita e ragionata dal recente precedente di questa sezione nel procedimento per il crack di Alitalia (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550). La pronunzia evocata ha compiuto un'attenta disamina dei precedenti in tema, constatando quella che, molto efficacemente, è stata rappresentata come una "fragilità applicativa" della bancarotta per dissipazione rispetto a quella distrattiva, decisamente più al centro dell'esegesi di questa Corte. Proprio in ragione della necessità di attualizzare i presupposti della fattispecie, anche in rapporto alla complessità della specifica regiudicanda e, più in prospettiva, di ogni vicenda che riguardi realtà di gruppo, il Collegio di legittimità si è preso cura di chiarire che la bancarotta dissipativa è connotata da un'originaria ed inequivocabile incoerenza della condotta rispetto alle esigenze dell'impresa, incoerenza che deve essere non solo tale da determinare quantomeno il pericolo di una effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale, ma, nel contempo, non deve trovare alcuna giustificazione in una scelta gestionale che sia compatibile con la logica d'impresa.Il precedente non ha messo in discussione il principio, valido anche per la bancarotta fraudolenta distrattiva, secondo cui, per la tipicità della bancarotta fraudolenta dissipativa, non è richiesto alcun nesso causale o psichico tra la condotta e lo stato di insolvenza, né la percezione della sua preesistenza nel momento del compimento dell'atto. La valutazione probatoria circa la natura dissipativa della bancarotta, tuttavia, ha precisato la sentenza Cimoli, passa attraverso l'accertamento inerente la scelta imprenditoriale, in un'ottica, però, assolutamente delimitata: alla luce delle più o meno complesse situazioni aziendali, infatti, il giudice dovrà considerare, caso per caso, se la condotta si fondi o meno su una ponderazione di tutte le circostanze e le variabili specificamente determinanti; la valutazione ex ante, in altri termini, richiede di verificare se il soggetto agente abbia ponderato tutte le possibili conseguenze che l'opzione adottata, in uno specifico contesto economico ed imprenditoriale, avrebbe potuto determinare, nella prospettiva di accertare se fosse, quindi, prevedibile che la soluzione adottata potesse effettivamente mettere a repentaglio la conservazione della garanzia patrimoniale dell'impresa poi fallita. Tale incoerenza con le esigenze dell'impresa può essere anche "relativa", quando, cioè, l'operazione appaia distonica rispetto alle condizioni economiche della specifica realtà imprenditoriale cui si riferisce oppure quando non sia in linea con le dimensioni e la complessità dell'impresa. Questi profili rilevano precipuamente a delineare il coefficiente soggettivo ed il grado di divaricazione delle scelte imprenditoriali da quelle fisiologiche di un'attività economico-commerciale che il legislatore penale esige, al di la del rischio consentito. La sentenza Cimoli si è altresì occupata del distinguo tra bancarotta fraudolenta distrattiva e dissipativa, affermando che, anche in quest'ultima, l'evento storico naturalistico va ravvisato nella diminuzione patrimoniale, eziologicamente connessa alla condotta, mentre l'evento normativo è rappresentato dalla lesione degli interessi della massa dei creditori. Tuttavia ciò che rileva — nella bancarotta dissipativa — non è il distacco di beni dalla struttura patrimoniale dell'impresa, bensì il loro impiego in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla funzione di garanzia patrimoniale per effetto di consapevoli scelte imprenditoriali. Si legge nella sentenza che si va richiamando che « [....] la bancarotta dissipativa pone al centro del fuoco ricostruttivo del giudice penale non solo e non tanto il bene - come nella bancarotta per distrazione - ma, soprattutto, la scelta dell'imprenditore, sotto il profilo della ponderata prospettazione di tutte le possibili conseguenze e ricadute, sebbene sempre nell'ottica della garanzia patrimoniale, come sin qui specificato».Nella sua opera ricostruttiva, la sentenza Cimoli ha individuato una serie di parametri — dichiaratamente solo indicativi — utili per orientare l'interprete circa la sussistenza della prova della dissipazione e del relativo coefficiente soggettivo: la realizzazione di condotte seriali scaturenti da scelte imprenditoriali complessivamente confliggenti con la tutela del ceto creditorio; la volontà di privilegiare finalità estranee alla gestione dell'impresa o concretamente configgenti con la stessa; l'estremo livello di rischio di determinate operazioni in riferimento alle condizioni patrimoniali dell'impresa, che si ponga, quindi, al di là del rischio fisiologico, dimostrabile attraverso la presenza di elementi anomali di natura oggettiva; l'adozione di dette scelte in fasi in cui lo stato di crisi si era o meno manifestato ed era o meno conosciuto dall'agente. Ebbene, sulla base di questo excursus e facendo tesoro dei principi sopra richiamati, il Collegio conclude che la decisione impugnata si sottrae alle critiche che le rivolge il ricorrente, dal momento che ha posto in luce — con motivazione immune da vizi logici — alcuni indicatori eloquenti di un atteggiamento, ex ante, ampiamente eccentrico rispetto al novero di possibili, corrette e fruttuose iniziative economiche nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA].; tra tutti sottolineando la marcata svantaggiosità, per la [OSCURATO:SOCIETA], dell'operazione [OSCURATO:SOCIETA] e la circostanza che la medesima operazione era stata attuata ad esclusivo vantaggio di una realtà economica estranea al gruppo e riconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e che si era evoluta nel 2008, nonostante si fosse creata una congiuntura economica gravemente sfavorevole. [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre, quanto alle condizioni della [OSCURATO:SOCIETA]. al tempo in cui l'operazione venne concepita, che sono proprio le ragioni che [OSCURATO:PERSONA] addusse in consiglio di amministrazione per giustificare l'acquisto non già in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., ma a [OSCURATO:SOCIETA] — riportate testualmente nell'atto di appello — che confermano che la prima non era nelle condizioni economico-patrimoniali per sostenere l'acquisto. 1.2. Il secondo motivo di ricorso — che si duole della mancata riqualificazione in bancarotta semplice degli addebiti sub D) — è manifestamente infondato laddove la Corte di merito, come sopra evidenziato, ha ben chiarito come le operazioni fossero lontane da qualsiasi logica imprenditoriale e non fossero, quindi, connotate da mera imprudenza (cfr., supra, § 1.1.). Ancora una volta il ricorrente denunzia una prospettiva ex post che il Collegio non ravvisa, laddove, al contrario, come sopra chiarito, gli indici di fraudolenza dell'operazione Agedi e la natura francamente dissipativa dell'operazione [OSCURATO:SOCIETA] erano chiare già ab initio, dato che le operazioni non perseguivano una logica economica proficua per la [OSCURATO:SOCIETA]., ma solo per le due società coinvolte riferibili a [OSCURATO:PERSONA], senza alcun ritorno, neanche in una logica di gruppo, per la fallita.1.3. Il terzo motivo di ricorso — che concerne le distrazioni dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di cui al capo H) a favore di [OSCURATO:PERSONA] e della RC&F, rispettivamente, per 800.000 euro e per 1.000.000 di euro — è manifestamente infondato e aspecifico. La Corte di appello, infatti, ha ben chiarito — senza ricevere una contestazione sul punto dal ricorrente — che non era stato documentato che gli accrediti delle somme che avevano fatto ingresso nel patrimonio della fallita fossero destinati alle operazioni immobiliari di [OSCURATO:PERSONA] e di RC&F; ciò sia perché non era chiaro che le somme passate sui conti della Lagafì fossero destinate a tale fine (definendo estremamente generiche sia le causali dei bonifici ricevuti, sia le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sul punto), sia perché non era stato documentato che vi fossero effettivamente le operazioni immobiliari delle beneficiarie che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto — secondo la tesi difensiva — finanziare. Ne consegue che tutto il ragionamento censorio circa l'ingresso delle somme nel patrimonio della fallita con un preciso vincolo di scopo e circa l'autonomia patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA] svolto dal ricorrente non coglie appieno la ratio decidendi; in particolare, la Corte di appello ha sì valorizzato in malam partem detta autonomia patrimoniale, ma ha altresì constatato la mancata dimostrazione della destinazione delle somme bonificate a [OSCURATO:SOCIETA] da Cinque maggio e da [OSCURATO:SOCIETA] eleven. Quanto al dolo — a voler prescindere dalla mancanza di specificità dell'appello — la Corte di merito correttamente fa riferimento, quali indici di fraudolenza (su cui, supra, § 1.1.1.), alla cointeressenza dell'imputato nelle due operazioni, l'una effettuata in favore del fratello, l'altra a beneficio di una società che di lì a poco si sarebbe fusa con la Cinque maggio, riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]; nonché alla circostanza che non erano state prestate garanzie e che la Lagafì non aveva agito per il recupero delle somme erogate. In ordine al tema della rilevanza distrattiva delle condotte in rapporto alla data in cui esse erano state poste in essere rispetto alla dichiarazione di fallimento — in sostanza la doglianza che attiene alla pericolosità concreta della condotta —, il Collegio osserva che si tratta di una ragione di censura inedita, in quanto non affrontata, rispetto a questo addebito, nell'atto di appello. Ne consegue l'inammissibilità anche di questa ragione di ricorso perché non possono essere dedotte con l'impugnativa di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). 1.4. Il quarto motivo di ricorso — che lamenta omessa motivazione quanto alla riqualificazione dell'addebito sub H) in bancarotta semplice — è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha risposto alla sollecitazione della parte nella misura in cui ha valutato l'esistenza di indici di fraudolenza dell'operazione, che, come ricordato brevemente a pag. 80 della sentenza impugnata e come sopra si è detto, erano costituiti principalmente dall'inconsistenza delle ragioni giustificative addotte, dalla destinazione dei denari fuoriusciti dalla fallita al fratello dell'imputato e ad una società riferibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e dall'assenza di prospettive fruttuose per la Lagafì. 1.5. Il trattamento sanzionatorio — rimodulato in mitius rispetto a quello del Giudice di prime cure a prescindere dalla dovuta riduzione per le assoluzioni — ed il minimo discostamento dalla base edittale (soli sei mesi) è stato giustificato sulla base delle articolate e ingegnose modalità di condotta e della rilevante incidenza del danno cagionato dal fallimento. Tale motivazione appare ampiamente sufficiente a giustificare la quantificazione della pena giacché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). La reiezione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata non solo sulla base del mancato risarcimento del danno — che pure è un'argomentazione valida circa l'insussistenza di elementi positivi da valutare — ma sulla base della particolare pervicacia del prevenuto nell'operazione, nonostante l'emissione di due decreti ingiuntivi e l'impegno in defatiganti contenziosi civilistici. La Corte di appello, quindi, ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso inammissibile, come di seguito precisato, anche in questo caso dopo aver ricordato che l'imputato è stato condannato per due operazioni tra loro collegate e consequenziali, che hanno integrato i reati di cui ai capi: F) bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui sopra, avuto riguardo al finanziamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. — società partecipata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e del cui consiglio di amministrazione faceva parte anche [OSCURATO:PERSONA] — per euro 5.214.000,00 a titolo di finanziamento soci fruttifero, erogato quando sia la società partecipante che la partecipata erano in difficoltà finanziarie e non vi erano prospettive di restituzione della somma erogata, somma che era stata poi utilizzata, insieme ad ulteriore provvista, nell'operazione che segue. I) bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. — dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il primo dicembre 2012 — quanto al pagamento, a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di euro 5.614.000, apparentemente funzionale all'acquisizione di partecipazioni in Nova re s.p.a., ritenuto in realtà destinato al soddisfacimento di interessi economici di un'altra società riferibile a [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. L'impugnativa — che vede un filo rosso che contraddistingue tutti i motivi sulla responsabilità e che passa attraverso entrambe le operazioni foriere di addebito — si diffonde ampiamente nella ricostruzione del complesso meccanismo nell'ambito del quale si collocavano le vicende "incriminate", ma non coglie effettivi momenti di manifesta illogicità ovvero non si confronta appieno con alcuni passaggi nevralgici della sentenza impugnata, che evidenziano l'esistenza di plurimi indici di fraudolenza, che hanno indotto i Giudici di merito a ritenere che entrambe le operazioni oggetto degli addebiti fossero connotate da una matrice depauperativa, sia per la [OSCURATO:SOCIETA]., che per la [OSCURATO:SOCIETA]. In linea generale, insistendo sulla credibilità del progetto di rilancio del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], il ricorrente pare non avvedersi che la Corte di appello è partita proprio da questo presupposto, ritenendo l'iniziativa «dotata di una logica imprenditoriale apprezzabile» e delineandone i contorni, per poi concludere, attraverso uno specifico itinerario argomentativo, che il progetto aveva subito ampie distorsioni in fase esecutiva rispetto al percorso segnato inizialmente, distorsioni volute proprio da [OSCURATO:PERSONA]. In ciò — per rispondere ad una censura del ricorrente — non vi è alcuna contraddizione, laddove la Corte distrettuale ha spiegato perché, dalla premessa circa l'affidabilità del progetto, era poi giunta alla conclusione secondo cui vi era stata una divaricazione tra gli scopi che lo avevano caratterizzato e la concreta realizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Innanzitutto, l'intero ragionamento della Corte territoriale vede un dato di fondo che lo caratterizza, che lo permea e che ha indotto i Giudici di merito a leggere la dinamica contrattuale che si è snodata in termini contra reum. Ci si riferisce alla destinazione finale della somma, dopo i vari passaggi su cui il Collegio si soffermerà in seguito, alla So.Fin.0 s.r.I., società riferibile a [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva preteso fin dall'inizio da [OSCURATO:PERSONA] — e questo è un dato di fatto accennato in sentenza e non specificamente contestato — che, quale contropartita dell'interessamento dell'imputato per risolvere i contrasti insorti tra [OSCURATO:PERSONA] e Aedes, fossero saldate le spettanze della So.Fin.0 s.r.I., operazione avvenuta lo stesso giorno delle altre, il 30 dicembre 2008. Né vale a smentire questo costrutto la circostanza, agitata dal ricorrente, secondo cui non vi sarebbe stata distrazione della somma perché [OSCURATO:SOCIETA]. l'aveva ricevuta da Belgioioso, dal momento che, secondo quanto ricostruito dal Giudice di prime cure, non smentito dall'imputato nell'atto di appello ejcome specificatoifinanche nel ricorso (cfr. pag. 47), il versamento da Belgioioso era in conto capitale, sicché il risultato era che quest'ultima società aveva ampliato la propria partecipazione azionaria in [OSCURATO:SOCIETA]. — assumendo una posizione di controllo — e che, quella stessa somma, dopo i vari passaggi ricostruiti dai Giudici di merito, era poi servita per soddisfare un credito dell'altra società riferibile a [OSCURATO:PERSONA], la So.Fin.C. E', appunto, manifestamente infondata la censura che fonda sull'irrilevanza di tale aumentata partecipazione — perché, si sostiene, senza la realizzazione del progetto di rilancio, la [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe fallita — dal momento che quella dell'evoluzione giudiziaria delle difficoltà di [OSCURATO:SOCIETA]. era una prospettiva che non era evidentemente in gioco quando l'operazione è stata realizzata Se questo è il dato di fondo, obiettivamente caratterizzato da una forte eloquenza circa l'interpretazione degli eventi oggetto del processo e degli scopi di [OSCURATO:PERSONA], il Collegio ritiene che la motivazione della Corte territoriale non sia manifestamente illogica circa la ritenuta natura depauperativa dei fatti di cui al capo F. La Corte di merito, a questo riguardo, ha sottolineato che il finanziamento da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. non era stato deliberato dagli organi sociali e che l'imputato, essendo, nel contempo, amministratore della prima e componente del consiglio di amministrazione della seconda, doveva necessariamente conoscere le condizioni della Sofie e sapere che quest'ultima non aveva risorse in grado di consentirle di pagare l'intero prezzo della transazione con [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, di concludere l'operazione cui il finanziamento era funzionale, nonché di restituire la somma a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], come pure emerge dalla decisione avversata, gli stessi organi della società ricevente avevano chiarito che avrebbero restituito solo se e quando avessero avuto l'accesso a finanza straordinaria. D'altra parte la logica di questa operazione deve essere letta in uno a quella immediatamente conseguente, oggetto della contestazione di cui al capo I), vale a dire il trasferimento della somma di euro 5.614.000 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA]; somma peraltro superiore a quella trasferita da [OSCURATO:SOCIETA]. a Sofie, in quanto quest'ultima vi aveva aggiunto 600.000 euro. Venendo, appunto, al reato di cui al capo I), l'ordito motivazionale della Corte territoriale non si espone alle critiche del ricorrente laddove fonda il giudizio di fraudolenza su una circostanza di fatto veramente centrale nella ricostruzione della matrice distrattiva dell'operazione — su cui il ricorrente non prende una posizione — vale a dire che [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe dovuto versare la somma a [OSCURATO:PERSONA]; il contratto preliminare stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e Sofie, infatti, prevedeva che la prima avrebbe dovuto corrispondere l'intero importo pattuito solo al momento del trasferimento delle azioni e che, prima di tale momento, avrebbe invece dovuto versare su un conto vincolato una somma corrispondente al prezzo pattuito contestualmente alla sottoscrizione di una transazione tra [OSCURATO:PERSONA] e Aedes. Contrariamente a queste condizioni contrattuali, invece, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva corrisposto una parte rilevante del prezzo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quando non solo il trasferimento azionario non era avvenuto, neanche in parte, ma, addirittura, Aedes e [OSCURATO:PERSONA] non erano addivenute ad alcuna transazione, che si sarebbe formalizzata solo I'll novembre 2009, sicché, alla data del pagamento Sofie/[OSCURATO:PERSONA], quest'ultima non era in possesso del pacchetto azionario, ancora detenuto dalla Aedes. [OSCURATO:SOCIETA] la Corte territoriale ha vagliato anche l'ipotesi che l'accordo transattivo anzidetto si fosse formalizzato già il 29 dicembre 2008, osservando però che ciò comunque non avrebbe legittimato il pagamento di una tranche del prezzo, dovendo comportare solo — secondo il sopra menzionato contratto preliminare — il versamento dell'intera somma su un conto vincolato. Inoltre ciò era avvenuto — si legge nella sentenza impugnata — quando [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva gli strumenti finanziari per corrispondere l'intera somma, non godeva di credito bancario e si avviava a svalutare il proprio patrimonio. A questo proposito le argomentazioni del ricorrente circa il fatto che vi era stata l'intenzione di alcuni istituti di credito di intervenire adducono circostanze di fatto che si scontrano con il dato che tale intervento non vi è stato e che l'esistenza di una tangibile manifestazione di interesse a finanziare l'operazione non è emersa nel dibattimento; né l'appello aveva precisato tempi e modi del preteso interessamento, sì da imporre ai Giudici di appello una valutazione su circostanze di fatto eventualmente trascurate dal Tribunale. A questo proposito, il Collegio osserva, quanto alla lamentata inversione dell'onere della prova, che la sentenza impugnata non si pone in tal senso nel momento in cui prende atto di un dato di fatto — vale a dire che non era processualmente emerso che vi fossero stati l'intervento di banche finanziatrici o una concreta e tangibile prospettiva in tal senso — e constata che la tesi difensiva proposta dall'imputato non era stata riscontrata, né erano stati allegati dati concreti su cui incentrare una verifica. Quanto alla riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] della scelta di dividere l'operazione in due momenti — la mattina e il pomeriggio del 30 dicembre 2008 — e alle giustificazioni offerte per il mancato incontro del pomeriggio, la sentenza impugnata ha evocato le dichiarazioni eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], reciprocamente riscontrate. A tale riguardo, il ricorso tenta una critica sull'interpretazione delle predette dichiarazioni e della loro concordanza, la cui incidenza sul costrutto dei Giudici di appello, però, si infrange contro lo sbarramento del giudizio di legittimità, che non consente a questa Corte di reinterpretare le fonti di prova, salvo la denunzia di un travisamento della prova che sia sufficientemente allegato (come non era nella specie) e sia decisivo nell'economia della decisione. In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che le affermazioni dell'uno non coincidono con quelle dell'altro per quanto concerne la causa del mancato perfezionamento dell'operazione, la Corte territoriale ha indicato altre circostanze (quanto ai tempi, al luogo ove doveva perfezionarsi l'operazione ed alla circostanza che era stato [OSCURATO:PERSONA] ad avvertire entrambi che tale perfezionamento non vi sarebbe stato), su cui vi è un'obiettiva coincidenza. In ordine alla pretesa omissione motivazionale circa l'incidenza dell'operazione sulla garanzia patrimoniale per i debitori delle due fallite, se è vero che la Corte territoriale non ha dedicato un'esplicita argomentazione a questo aspetto, l'entità delle somme distratte e la situazione non florida in cui entrambe si trovavano rende evidente che vi sia stata una concreta lesione delle ragioni dei rispettivi ceti creditori, che hanno visto fuoriuscire dalle casse sociali, sine causa, oltre cinque milioni di euro. Quanto alla mancata assunzione di iniziative tese al recupero della somma ovvero all'esecuzione del contratto preliminare, che il ricorrente addebita alla govemance che l'aveva sostituito, tale circostanza, oltre che introdurre un tema di merito, riguarda un momento successivo a quello in cui l'imputato aveva effettuato delle operazioni caratterizzate da un'evidente direzione depauperativa e che avevano certamente inciso sulla garanzia patrimoniale a disposizione degli aventi diritto. Riguardo al lamentato travisamento della prova, il ricorrente ha utilizzato erroneamente la categoria suddetta, dal momento che non ha chiarito, rispetto al ragionamento della Corte di appello, quale sarebbe la decisività dei dati documentali che assume pretermessi. Va ricordato, infatti, che tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Ebbene, nella specie, la parte si è solo soffermata sulla valenza di questi elementi a sostenere la sua tesi circa lo scopo meritorio del progetto e la presenza di un interesse da parte di possibili finanziatori, l'uno non negato dalla Corte di merito, l'altro neutralizzato dalla circostanza che tale possibilità di coinvolgimento non si era concretizzata e, soprattutto, che la scelta depauperativa era avvenuta con gli scopi di cui si è detto. 2.2. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta la mancata riqualificazione dei reati in bancarotta semplice — è manifestamente infondato e aspecifico perché non "dialoga" criticamente con il ragionamento sopra esposto (cui si rinvia), in ordine agli indici di fraudolenza che avevano caratterizzato entrambe le operazioni. 2.3. Il terzo motivo di ricorso — che ripropone, in parte, le stesse argomentazioni di cui al primo motivo e che contesta la prospettiva ex post in cui si era collocata la Corte di merito — è inammissibile per le stesse ragioni già indicate in relazione al primo motivo, dal momento che adduce le stesse circostanze già sopra esaminate. Un accenno specifico va dedicato alla propugnata violazione della [OSCURATO:PERSONA] rule, che il ricorrente assume essersi verificata perché sarebbe stata censurata una scelta imprenditoriale. Anche in questo caso la sentenza Cimoli di cui sopra (cfr, supra, § Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550) si rivela preziosa per ricostruire l'istituto e la sua applicabilità nel nostro sistema penale, che il precedente in discorso — lo si anticipa — ha escluso, reputandola «assolutamente eccentrica rispetto alla dimensione penale». La business judgment rule, discende dall'elaborazione della dottrina statunitense del diciannovesimo secolo. Essa consiste in una presunzione secondo cui gli amministratori agiscono su base informata, in buona fede e nell'interesse della società, con la conseguenza di esonerare da responsabilità il board of directors purché abbia assunto decisioni corrette, valutate attraverso una serie di fiduciary duties quali: the duty of care; the duty to monitor; the duty to inquiry;the duty of loyalty. Nei casi in cui gli amministratori abbiano assunto una decisione qualificabile come ragionevole/razionale, al verificarsi di risultati negativi, essi saranno affrancati da eventuali responsabilità, poiché titolari di una certa discrezionalità nel decidere sull'opportunità di un progetto. Ciò in quanto la gestione dell'attività di impresa comporta dei rischi, per cui estendere la cognizione del giudice anche al merito della decisione deprimerebbe l'attività di gestione, rallentando e compromettendo il processo decisionale, anche in riferimento a scelte corrette a livello procedurale — per qualità e quantità di informazioni acquisite — e sostanziale — in riferimento alla A ragionevolezza al momento della deliberazione -, che verrebbero compromesse pur di evitare risultati negativi. La sentenza Cimoli ha altresì valutato l'impatto della regola in esame nel nostro ordinamento, osservando che la Cassazione civile, anche a prescindere dalla medesima, aveva già raggiunto la conclusione — chiaramente nei limiti della valutazione di cui all'art. 2392 cod. civ. — secondo cui all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità contrattuale di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, poiché tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può, eventualmente, rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società; rilevano tuttavia — nell'ottica del giudizio di responsabilità nei confronti della società — l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità, il che implica la valutazione della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. Ferma detta conformazione dell'esegesi civilistica, deve convenirsi con la sentenza Cimoli quando ha sostenuto che la regola statunitense non può essere traslata in ambito penalistico, essendo maturata in un contesto risarcitorio, tipicamente civilistico; quello che segna la differenza tra le valutazioni del giudice civile e quelle del giudice penale è che l'interprete deve sia valutare la prospettiva che si stagliava agli occhi dell'agente ex ante, ma anche il danno che la sua scelta ha poi determinato sul patrimonio sociale una volta intervenuto il fallimento (o la dichiarazione di stato di insolvenza). In altri termini, ciò che in sede penale va accertato e se l'agente abbia previsto come possibili determinati esiti e conseguenze della propria scelta e della propria conseguente condotta, accettando la loro verificazione, anche nella consapevolezza del danno che gli stessi potevano arrecare alla garanzia dei creditori e abbia, ciò nondimeno, agito. Rilevano penalmente non le scelte semplicemente irragionevoli o inopportune sotto il profilo tecnico (opportunità la cui valutazione non è appannaggio del giudice penale), ma quelle integralmente e manifestamente configgenti ed incoerenti con la tutela del ceto creditorio e con la logica di impresa, tenuto conto del concreto contesto di riferimento sottoposto al giudicante, anche in relazione alle condizioni economico-finanziarie dell'impresa, e, quindi, la conseguente capacità predittiva circa l'incidenza delle sue scelte sulla tenuta del patrimonio aziendale in funzione di garanzia. In conclusione, facendo proprie ulteriori argomentazioni della sentenza Cimoli, «non può che esulare da ogni valutazione di discrezionalità ed opportunità quella condotta che, con giudizio ex ante, si ponga in drastico ed irrimediabile conflitto con la funzione di garanzia patrimoniale dei beni dell'impresa, unica ottica rispetto alla quale il giudice penale può e deve valutare la coerenza delle scelte imprenditoriali con le finalità dell'impresa». Ed è proprio ispirandosi a dette considerazioni che va ribadita la correttezza del costrutto della sentenza impugnata e l'irrilevanza a discarico della regola evocata dal ricorrente, giacché non solo la business judgment rule non trova applicazione nel nostro sistema penale, ma è evidente che, nel caso di specie, non è in discussione l'opportunità o la correttezza imprenditoriale della duplice operazione congegnata da [OSCURATO:PERSONA], ma la deformazione che questi vi ha impresso per soddisfare un interesse di una società a lui riferibile a discapito di due realtà, strumentalizzate nonostante le difficoltà in cui esse si trovavano (cfr. supra § 2.1.). Tutte le osservazioni critiche presenti nel motivo in esame fondano, peraltro, su circostanze del tutto ipotetiche che avrebbero potuto determinare la buona riuscita dell'operazione, trascurando quali fossero i reali dati di fatto conosciuti dall'imputato al momento degli atti dispositivi e, soprattutto, la concatenazione causale tra la fuoriuscita della somma prima da [OSCURATO:SOCIETA]. e poi da Sofie (in spregio a precise condizioni contrattuali), ed il rientro della medesima a [OSCURATO:PERSONA], attraverso una società a lui riferibile, mentre altra società del ricorrente — apparentemente finanziatrice della gran parte dell'operazione — aveva ottenuto la maggioranza del pacchetto azionario di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.4. Il quarto motivo di ricorso — che denunzia erronea applicazione dell'art.216 legge fall. e vizio di motivazione circa l'incidenza della condotta addebitata all'imputato sulla garanzia dei creditori della [OSCURATO:SOCIETA]. — è manifestamente infondato e aspecifico per le ragioni già sviluppate ai §§ 2.1. e 2.3, in cui l'operazione è stata esaminata nel suo complesso e si è data risposta anche alle censure sviluppate nel presente motivo quanto alla [OSCURATO:SOCIETA]. . 2.5. Il quinto motivo di ricorso — in cui si lamenta vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla provvisionale ed al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. — è inammissibile nei termini di seguito specificati. 2.5.1. Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., il motivo è aspecifico in quanto la Corte territoriale ha spiegato — con motivazione del tutto ragionevole — che il suo riconoscimento si imponeva data l'entità del sottratto, la cui oggettiva consistenza aveva determinato un danno rilevante per il ceto creditorio, che si era visto sottratti oltre 5 milioni di euro. 2.5.2. Avuto riguardo al quantum della provvisionale, la doglianza è inammissibile in quanto tale statuizione non può essere oggetto di ricorso per a cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, gar P.C. e G., Rv. 261536). 2.5.3. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, infine, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, è adeguatamente motivato sulla base di una serie di indici, primi tra tutti la pervicacia dimostrata nel distorcere l'operazione di rilancio di [OSCURATO:SOCIETA]. e il passato giudiziario di [OSCURATO:PERSONA], fatto di plur
Sentenza Cassazione n. 25039/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris