CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 09443/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30493-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] c4- ROMANO, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1364/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano 27 marzo 2019 n. 1364. Quanto all'esposizione dei fatti di causa, il ricorso riferisce che "si tratta di una opposizione a precetto gravata da notevoli vizi"; che dopo sette anni di giudizio l'opposizione fu accolta; che "l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], vittorioso, fu condannato a pagare le spese di giudizio"; che la sentenza fu impugnata; che "la corte territoriale reitera l'errore del tribunale e quindi condanna la parte vittoriosa al pagamento delle spese legali". 2. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente inammissibile per incolmabile lacunosità nella esposizione dei fatti di causa. In particolare il ricorrente, in violazione del precetto imposto a pena di inammissibilità dall'articolo 366, n. 3, c.p.c., non espone in modo esaustivo né le ragioni poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio; né le ragioni della sentenza di primo grado; né i motivi di gravame. 2. La carenza suddetta non è sanabile nemmeno attraverso la lettura dei motivi di ricorso, nei quali si introducono fatti di cui non si dà conto; si accenna a vicende non altrimenti spiegate; si dà per noti fatti e vicende che era onere del ricorrente esporre spiegare, ai sensi dell'articolo 366, n. 3, c.p.c. 3. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; Ric. 2019 n. 30493 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -2- (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 2 febbraio 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) .4., [OSCURATO:PERSONA] 2 3 R 2022 -------- , •,. -------- --- :::,ANC