CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 1989
Cassazione n. 37302/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/06/1989 avverso l'ordinanza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Pasquale FIMIANI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigetto la richiesta avanzata nell'interesse di Leonardo LAZZERINI volta alla rideterminazione della pena individuata dal pubblico ministero (provvedimento di esecuzione n. 168/2020 del 4 gennaio 2021 in relazione alla sentenza del Tribunale di Arezzo in data 16 luglio 2020, irrevocabile in data 30 novembre 2020), escludendo la fungibilità del periodo di sei mesi e venti giorni nel quale il condannato è stato sottoposto cumulativamente alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Foiano e di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. 2. [OSCURATO:PERSONA] LAZZERINI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge in relazione all'art. 657 cod. proc. pen. perché, data la forte restrizione alla libertà di movimento sofferta dall'imputato per la sottoposizione congiunta a due misure cautelari, il periodo in questione è di fatto consistito in una privazione della libertà personale paragonabile a quella degli arresti domiciliari e, quindi, della custodia cautelare in carcere, sicché andava dichiarato fungibile con la pena da espiare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata ad affermare che «ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, qualora sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari (nella specie, la previsione del divieto di allontanarsi dall'abitazione estesa all'intera giornata) è fungibile con la pena inflitta» (Sez. 1, n. 3664 del 19/01/2012, Bonaccorsi, Rv. 251861) Si è anche chiarito, così sottolineando la necessità che la misura cautelare sia incentrata sulla estesa protrazione dell'obbligo di permanenza domiciliare, che «ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari» (Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016 - dep. 2017, Curea, Rv. 271043). Nella fattispecie la Corte di legittimità ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la fungibilità con riferimento al periodo in cui il condannato era stato sottoposto all'obbligo di dimora con il divieto di allontanarsi dall'abitazione per undici ore notturne. 2.1. Da tali pronunce, espressione di un orientamento consolidato, si desume che l'elemento discretivo in grado di assimilare agli arresti domiciliari le restrizioni subite in forza della sottoposizione alla misura cautelare dell'obbligo di dimora con annesso obbligo di permanenza domiciliare devono essere anzitutto arbitrarie, cioè non giustificate da specifiche necessità cautelari, e inoltre di tale estensione temporale da limitare, per la maggior parte della giornata, la libertà di uscire dall'abitazione. Il fulcro della possibilità di assimilare agli arresti domiciliari l'obbligo di dimora è, cioè, rappresentato dalla imposizione del connesso divieto di allontanamento dall'abitazione ex art. 283, comma 4, cod. proc. pen. per un lasso temporale quotidiano che risulti eccedente, per un verso, le specifiche esigenze cautelari e, per altro verso, l'arco di tempo che usualmente viene trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria o altrui persona, così oltrepassandosi quella naturale soglia di sacrificio che deriva necessariamente dalla sottoposizione a una misura cautelare. 3. Ebbene, a fronte di tale radicato orientamento, del quale il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione, il ricorso si limita ad asserire che, in ragione dell'onerosità e gravosità dell'obbligo di dimora e della contestuale applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, la limitazione alla libertà personale alla quale è stato sottoposto l'imputato sia di fatto paragonabile alla misura degli arresti domiciliari. 3.1. Premesso che nel giudizio di merito è stata disposta ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. l'applicazione cumulativa delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, la deduzione difensiva è errata in diritto la' dove pretende di applicare il richiamato principio di diritto che riguarda però la misura dell'obbligo di dimora con annesso divieto di allontanamento dall'abitazione. Si è, infatti, chiarito che l'elemento caratterizzante della assimilazione tra l'obbligo di dimora, con annesso divieto di allontanamento dall'abitazione, e gli arresti domiciliari è piuttosto quello della arbitraria sottoposizione alla permanenza domiciliare per la maggior parte della giornata. 3.2. È il caso di notare, del resto, che l'obbligo accessorio di permanenza domiciliare (per la maggior parte della giornata) non risulta essere stato applicato nel caso di specie, mentre la congiunta applicazione all'imputato della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che non contiene affatto il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, non è in grado di determinare neppure in astratto una situazione di fatto paragonabile a quella degli arresti donniciliari, in quanto il giudice si deve limitare a fissare «i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo idi abitazione dell'imputato», così, piuttosto, favorendo lo svolgimento di una normale vita professionale di relazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre