CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26756/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra il reato associativo e quello di omicidio, con rilievo decisivo, la circostanza accertata in sede di cognizione che l'uccisione della vittima, [OSCURATO:PERSONA], era stata decretata dal capo clan, [OSCURATO:PERSONA], con il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella fase esecutiva, a seguito di un accadimento sopravvenuto e non prevedibile. L'omicidio, più precisamente, era stato organizzato per colpire Ostetrico, reo di avere poco tempo prima partecipato personalmente ad un omicidio ai danni di un esponente del clan di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA], il quale, di conseguenza, non aveva potuto programmare la sua partecipazione fin dall'adesione al sodalizio camorristico avvenuta anni prima. 2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Oggetto di doglianza è l'omessa considerazione delle dichiarazioni di un collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe collocato l'adesione di [OSCURATO:PERSONA] al clan Mazzarella "nel 2001 2003". Si tratta con tutta evidenza di una censura priva di decisività poiché anche a prestare credito al propalato di Giannino rimarrebbe comunque valida l'argomentazione su cui è imperniato l'apparato giustificativo della decisione ovvero l'estemporaneità della deliberazione omicidiaria e la conseguente impossibilità della sua preordinazione sin dal momento dell'adesione di [OSCURATO:PERSONA] al clan, in ipotesi risalente anche a due anni prima l'omicidio, considerato che Ostetrico è stato ucciso il 3 gennaio 2003. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. ? P.Q.M. ié Dichiara inammissibile il ricorso e condanna IO ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i