Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:824
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0650_RES
[OSCURATO:PERSONA]650/22
[OSCURATO:PERSONA] internationale de football association (FIFA)
contro
[OSCURATO:PERSONA],
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio)]
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2024
«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Concorrenza – Regolamentazione istituita da una associazione sportiva internazionale ed attuata da essa con il concorso dei suoi membri – Calcio professionistico – Enti di diritto privato dotati di poteri di regolamentazione, di controllo e sanzionatori – Regolamentazione sullo status e sui trasferimenti dei giocatori – Norme riguardanti i contratti di lavoro stipulati tra i club e i giocatori – Risoluzione anticipata di un contratto di lavoro da parte del giocatore – Indennità imposta al giocatore – Responsabilità in solido del nuovo club – Sanzioni – Divieto di rilasciare il certificato internazionale di trasferimento del giocatore e di tesserarlo finché è pendente una controversia connessa alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro – Divieto di tesserare altri giocatori – Articolo 45 TFUE – Ostacolo alla libertà di circolazione dei lavoratori – Giustificazione – Articolo 101 TFUE – Decisione di un’associazione di imprese avente per oggetto di impedire o di restringere la concorrenza – Mercato del lavoro – Reclutamento dei giocatori da parte dei club – Mercato delle competizioni di calcio tra club – Partecipazione dei club e dei giocatori alle competizioni sportive – Restrizione della concorrenza per oggetto – Esenzione»
Procedimento giurisdizionale – Intervento – Procedimento pregiudiziale – Partecipazione delle parti al procedimento principale – Competenza della Corte ai fini dell’esclusione di tale parte dal procedimento – Limiti – Qualità di parte della controversia principale acquisita successivamente alla presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale – Irrilevanza
(Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, artt. 96, § 1, e 97, § 1)
(v. punti 54-56)
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro – Manifesta incompetenza della Corte – Limiti per quanto riguarda le libertà fondamentali garantite dal Trattato
(Artt. 45, 49, 56 e 63 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)
(v. punto 70)
Diritto dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Esercizio dello sport in quanto attività economica – Inclusione – Norme adottate unicamente per motivi non economici e vertenti su questioni di ordine esclusivamente sportivo – Esclusione – Norme emanate da un’associazione sportiva relative ai contratti di lavoro dei giocatori o ai loro trasferimenti – Norme che incidono sull’attività economica dei giocatori – Norme che incidono sull’attività economica generata dalle competizioni e sulla concorrenza tra i club sportivi interessati – Inclusione
(Artt. 45 e 101 TFUE)
(v. punti 75-82)
Diritto dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Esercizio dello sport in quanto attività economica – Inclusione – Norme emanate da un’associazione sportiva relative ai contratti di lavoro dei giocatori o ai loro trasferimenti – Restrizione – Giustificazione – Presa in considerazione delle specificità dell’attività sportiva
(Artt. 45 e 101 TFUE)
(v. punti 84, 85)
Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Restrizioni – Norme emanate da un’associazione sportiva relative ai contratti di lavoro dei giocatori o ai loro trasferimenti – Norme che prevedono, in caso di risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza giusta causa, l’imposizione a carico del giocatore del pagamento di un’indennità, nonché la responsabilità in solido della nuova società – Sanzione sportiva supplementare in cui incorre la nuova società in caso di tesseramento del giocatore durante il periodo protetto dal contratto di lavoro risolto – Controversia pendente connessa alla risoluzione del contratto senza giusta causa che implica il divieto di rilasciare il certificato internazionale di trasferimento al giocatore interessato – Inammissibilità – Giustificazione – Regolarità delle competizioni di calcio tra club – Rispetto del principio di proporzionalità – Verifica da parte del giudice del rinvio
(Art. 45 TFUE)
(v. punti 86, 91-97, 99-114, dispositivo 1)
Intese – Decisioni di associazioni di imprese – Nozione di associazione di imprese – Associazione i cui membri sono le federazioni calcistiche nazionali – Federazioni nazionali interessate aventi a loro volta come membri enti qualificabili come imprese o che esercitano un’attività economica – Organizzazione e commercializzazione, ad opera di tali federazioni, di competizioni calcistiche tra club a livello nazionale, e sfruttamento dei diritti ad esse collegati – Inclusione
(Art. 101, § 1, TFUE)
(v. punti 117, 118)
Intese – Decisioni di associazioni di imprese – Nozione – Norme emanate da un’associazione sportiva relative ai contratti di lavoro dei giocatori o ai loro trasferimenti – Norme che incidono direttamente sulle condizioni di esercizio dell’attività economica delle imprese membri – Inclusione
(Art. 101, § 1, TFUE)
(v. punti 119-121)
Intese – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Criteri – Norme di portata geografica universale
(Art. 101, § 1, TFUE)
(v. punti 122, 123)
Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizioni per oggetto e per effetto – Restrizione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Constatazione sufficiente – Natura del comportamento collusivo
(Art. 101, § 1, TFUE)
(v. punti 124-129)
Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Tenore ed obiettivo di un’intesa nonché contesto economico e giuridico di sviluppo della medesima – Distinzione tra restrizioni per oggetto e per effetto – Intento delle parti di un accordo di restringere la concorrenza – Criterio non necessario – Infrazione per oggetto – Grado sufficiente di lesività
(Art. 101 TFUE)
(v. punti 130-133)
Intese – Lesione della concorrenza – Decisioni di associazioni di imprese – Norme emanate da un’associazione sportiva relative ai contratti di lavoro dei giocatori o ai loro trasferimenti – Norme che prevedono, in caso di risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza giusta causa, l’imposizione a carico del giocatore del pagamento di un’indennità, nonché la responsabilità in solido della nuova società – Sanzione sportiva supplementare in cui incorre la nuova società in caso di tesseramento del giocatore durante il periodo protetto dal contratto di lavoro risolto – Controversia pendente connessa alla risoluzione del contratto senza giusta causa che implica il divieto di rilasciare il certificato internazionale di trasferimento al giocatore interessato – Restrizione per oggetto – Esenzione – Presupposti
(Art. 101 TFUE)
(v. punti 138-152, 157, 158, dispositivo 2)
Intese – Divieto – Esenzione – Presupposti – Miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti o contributo al progresso tecnico o economico – Vantaggi oggettivi significativi idonei a compensare gli inconvenienti per la concorrenza risultanti dall’accordo – Carattere indispensabile o necessario del comportamento di cui trattasi – Mancata eliminazione di ogni concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi interessati – Onere della prova – Carattere cumulativo delle condizioni di esenzione
(Art. 101, § 3, TFUE)
(v. punti 153-156)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio), la Corte si pronuncia nuovamente sull’applicazione del diritto economico dell’Unione europea alle norme istituite da una federazione sportiva internazionale (
1
). Con la presente sentenza, essa precisa il modo in cui gli articoli del Trattato FUE che prevedono il principio della libera circolazione dei lavoratori e il divieto di intese (
2
) si applicano alle norme adottate da una federazione sportiva internazionale concernenti lo status e il trasferimento dei giocatori.
[OSCURATO:PERSONA] internationale de football association (FIFA) è un’associazione di diritto svizzero che ha in particolare lo scopo di stabilire norme che disciplinano il calcio e le relative questioni a livello mondiale. Essa è composta da federazioni calcistiche nazionali che sono tenute in particolare a provvedere affinché i propri membri o affiliati rispettino tutte le norme da essa stabilite.
Nel marzo 2014 la FIFA ha adottato il «Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei giocatori» (in prosieguo: il «RSTG»). Esso prevede in particolare che ogni nuovo club di calcio professionistico che ingaggi un giocatore a seguito di una risoluzione del contratto di lavoro avvenuta senza giusta causa è responsabile in solido per il pagamento dell’indennità che tale giocatore può essere tenuto a versare al suo club di provenienza. Tale indennità è fissata in funzione di vari criteri elencati da tale regolamento (
3
). Il RSTG stabilisce altresì che si presume che il nuovo club abbia istigato il giocatore a risolvere il contratto di lavoro che lo lega al suo club di provenienza ed espone il nuovo club, in taluni casi, ad una sanzione sportiva, consistente nel divieto di tesserare qualsiasi nuovo giocatore per un periodo determinato (
4
). Infine, il RSTG dispone che la federazione nazionale di calcio cui appartiene il club di provenienza non può rilasciare un certificato internazionale di trasferimento (CIT) a favore del giocatore se tra tale club di provenienza e detto giocatore pende una controversia che trae origine da una risoluzione prematura del contratto di lavoro insorta senza mutuo consenso (
5
).
BZ è un ex calciatore professionista residente in Parigi (Francia). Nell’agosto 2013 egli ha sottoscritto un contratto di lavoro quadriennale con un club di calcio professionistico russo. L’anno successivo tale club ha risolto il contratto per motivi attinenti, a suo avviso, al comportamento illecito di BZ, e ha adito la Camera di risoluzione delle controversie della FIFA al fine di ottenere la condanna di BZ al pagamento di un’indennità di venti milioni di euro, adducendo una «risoluzione del contratto senza giusta causa» ai sensi del RSTG.
Nel maggio 2015 la Camera di risoluzione delle controversie della FIFA ha parzialmente accolto la domanda del club, condannando BZ a versargli un’indennità di 10,5 milioni di euro. Inoltre, essa ha dichiarato che il RSTG, nella misura in cui prevede che qualsiasi nuovo club di calcio professionistica che ingaggi il giocatore è responsabile in solido per il pagamento di tale indennità, non sarebbe stato applicato in futuro a BZ. Nel maggio 2016 il Tribunale arbitrale dello sport ha confermato tale decisione in appello.
Nel dicembre 2015 BZ ha adito il tribunal de commerce du Hainaut (division de Charleroi) (Tribunale del commercio dell’Hainaut, divisione di Charleroi, Belgio) per ottenere la condanna della FIFA e dell’[OSCURATO:PERSONA] royale belge des sociétés football association ASBL (URBSFA) a versargli un’indennità di 6 milioni di euro a titolo di risarcimento del danno che riteneva di aver subito per il fatto di non aver potuto essere ingaggiato, nel 2015, dal club belga Sporting du Pays de Charleroi SA, a causa dei requisiti imposti dalla RSTG. Nel gennaio 2017 tale giudice ha considerato questa domanda fondata in via di principio e ha condannato entrambe le associazioni al pagamento di una somma provvisionale.
Adito in appello dalla FIFA, il giudice del rinvio chiede alla Corte se, alla luce delle specificità della pratica sportiva, connesse in particolare al corretto svolgimento delle competizioni sportive, le norme di cui trattasi debbano essere considerate come costitutive di un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e alla concorrenza.
Giudizio della Corte
In via preliminare, la Corte indica che le norme di cui trattasi nel procedimento principale hanno un impatto diretto sulle condizioni di lavoro dei giocatori e, quindi, sulla loro attività economica. Inoltre, posto che la composizione delle squadre rappresenta uno dei parametri essenziali delle competizioni, occorre considerare che le norme in esame incidono direttamente sulle condizioni di esercizio dell’attività economica generata da tali competizioni e sulla concorrenza tra i club che la esercitano. Pertanto, le norme in questione rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 45 e 101 TFUE, che la Corte, alla luce delle differenze di regime che caratterizzano queste due disposizioni, interpreta in successione.
In primo luogo, per quanto riguarda l’articolo 45 TFUE, la Corte conclude per l’esistenza di un ostacolo alla libertà di circolazione dei lavoratori. In proposito, essa rileva che le norme di cui al procedimento principale possono sfavorire i giocatori che intendano svolgere la loro attività economica per conto di un nuovo club stabilito nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di loro residenza o del loro luogo di lavoro attuale, risolvendo unilateralmente il loro contratto di lavoro con il club di provenienza, per una causa che detto club afferma, o potrebbe affermare, non essere giusta. Infatti, l’esistenza di tali norme e la loro combinazione fanno gravare sui club che desiderano ingaggiare siffatti giocatori rischi giuridici rilevanti, rischi finanziari imprevedibili e potenzialmente molto elevati nonché significativi rischi sportivi, che, considerati nel loro insieme, sono chiaramente idonei a dissuaderli dall’ingaggiarli.
Rispetto all’esistenza di un’eventuale giustificazione, la Corte precisa che l’obiettivo di assicurare la regolarità delle competizioni sportive costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale che può essere perseguito da un’associazione sportiva. Tale obiettivo riveste peraltro un’importanza particolare nel caso del calcio, dato il ruolo essenziale attribuito al merito sportivo nello svolgimento delle competizioni. Inoltre, la Corte rileva che, poiché la composizione delle squadre è uno dei parametri essenziali delle competizioni, il mantenimento di una certa stabilità nell’organico dei club, e quindi di una certa continuità dei relativi contratti, può essere considerato uno dei mezzi idonei a contribuire al perseguimento di tale obiettivo.
Tuttavia la Corte ritiene che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, le norme del RSTG in causa sembrano spingersi oltre quanto necessario per raggiungere tale obiettivo, tanto più che esse sono destinate ad applicarsi, in larga misura, in modo combinato e, alcune di esse, per un periodo di tempo considerevole, ai giocatori, la cui carriera è relativamente breve. Ciò vale, in particolare, per i criteri di calcolo dell’indennità dovuta dal giocatore in caso di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro avvenuta «senza giusta causa». Risulta infatti che siffatti criteri di indennizzo siano destinati a tutelare gli interessi finanziari dei club nel contesto economico proprio dei trasferimenti di giocatori piuttosto che a garantire il presunto corretto svolgimento di competizioni sportive. Ciò sembra valere anche per la norma che prevede, per assunto, e quindi senza tener conto delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, e in particolare dell’effettivo comportamento del nuovo club che ingaggia tale giocatore, che un club è responsabile in solido per il pagamento dell’indennità dovuta dal giocatore nuovo assunto al suo club di provenienza in caso di risoluzione unilaterale del contratto senza giusta. Lo stesso vale per la possibilità di adozione quasi automatica di una sanzione sportiva nei confronti del nuovo club sulla base di una presunzione di responsabilità di quest’ultimo nella risoluzione contrattuale intervenuta, nonché per il divieto generale di rilascio di un CIT fintantoché sussiste una controversia relativa a tale risoluzione, a prescindere dalle circostanze in cui è intervenuta detta risoluzione contrattuale.
Di conseguenza, la Corte dichiara che l’articolo 45 TFUE osta a norme come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, a meno che sia dimostrato che tali norme, come interpretate e applicate nel territorio dell’Unione europea, non si spingono oltre quanto è necessario per perseguire l’obiettivo di garantire la regolarità delle competizioni di calcio tra club, mantenendo un certo grado di stabilità nell’organico dei club di calcio professionistico.
In secondo luogo, la Corte ricorda che, per poter considerare che una decisione di un’associazione di imprese ricade nel divieto sancito dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, occorre dimostrare che essa ha per oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza oppure che produce un simile effetto. Per quanto riguarda l’esistenza di un oggetto anticoncorrenziale, rispetto al quale essa ricorda che quest’ultima nozione rinvia esclusivamente a taluni tipi di coordinamento tra imprese da cui traspare un sufficiente grado di dannosità a discapito della concorrenza, la Corte rileva che il comportamento collusivo delle imprese può consistere, ad esempio, nel limitare o nel controllare il parametro essenziale di concorrenza che può essere costituito, in taluni settori o su taluni mercati, dall’assunzione di lavoratori di alto livello, come i giocatori già formati nel settore del calcio professionistico.
Nel caso di specie, dal combinato disposto delle norme del RSTG in causa emerge, da un lato, che esse sono idonee a restringere in modo generalizzato e drastico, da un punto di vista sostanziale, la concorrenza che, in loro assenza, qualsiasi club di calcio professionistico stabilito in uno Stato membro potrebbe fare a qualsiasi altro club di calcio professionistico stabilito in un altro Stato membro sul piano del reclutamento di giocatori già ingaggiati da un determinato club. Dall’altro lato, tale restrizione della concorrenza transfrontaliera tra club mediante il reclutamento unilaterale di giocatori già ingaggiati si estende, da un punto di vista geografico, all’intero territorio dell’Unione e presenta, sul piano temporale, carattere permanente, in quanto copre l’intera durata di ciascuno dei contratti di lavoro che un calciatore può stipulare in successione con un club, poi, in caso di trasferimento negoziato verso un altro club, con quest’ultimo.
Certo, dal momento che lo svolgimento delle competizioni di calcio professionistico tra club è fondato, nell’Unione, sullo scontro e la progressiva eliminazione delle squadre partecipanti, e che esso poggia essenzialmente sul merito sportivo, può essere legittimo, per un’associazione come la FIFA, cercare di garantire la stabilità nella composizione degli organici di giocatori che fungono da vivaio per le squadre che tali club compongono nel corso di una determinata stagione o di un determinato anno. Tuttavia, le specificità del calcio e le effettive condizioni di funzionamento del mercato che l’organizzazione e la commercializzazione delle competizioni di calcio professionistico tra club costituiscono non possono condurre ad ammettere che sia limitata in modo generalizzato, drastico e permanente, o addirittura impedita, in tutto il territorio dell’Unione, qualsiasi possibilità per i club di esercitare una concorrenza transfrontaliera reclutando unilateralmente giocatori già ingaggiati da un club stabilito in un altro Stato membro o giocatori di cui si afferma che il contratto di lavoro con un siffatto club sia stato risolto senza giusta causa. In definitiva, tali norme, anche se sono presentate come dirette a prevenire pratiche di sollecitazione di giocatori da parte di club che dispongono di maggiori mezzi finanziari, sono assimilabili ad un divieto generale, assoluto e permanente di reclutamento unilaterale di giocatori già ingaggiati, imposto mediante decisione di un’associazione di imprese a tutte le imprese costituite da club di calcio professionistico e gravante sull’insieme dei lavoratori, ossia tali giocatori. Esse integrano, a tale titolo, una palese restrizione della concorrenza che i club in parola potrebbero esercitare nei reciproci confronti in assenza di tali norme.
Pertanto, per loro stessa natura, tali norme presentano un elevato grado di dannosità per la concorrenza che i club di calcio professionistico potrebbero farsi tra di loro. In tali circostanze, si deve ritenere che queste norme abbiano per oggetto di restringere, o addirittura di impedire, detta concorrenza, e ciò nell’intero territorio dell’Unione. Pertanto, non è necessario esaminarne gli effetti.
Infine, precisando le condizioni alle quali un comportamento avente un oggetto anticoncorrenziale potrebbe beneficiare di un’esenzione prevista all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, la Corte indica che, per determinare se la condizione relativa al carattere indispensabile o necessario del comportamento di cui trattasi è rispettata nel caso di specie, il giudice del rinvio dovrà prendere in considerazione la circostanza che le norme del RSTG di cui trattasi sono caratterizzate da una combinazione di elementi di cui un numero significativo presenta un carattere discrezionale o sproporzionato. Inoltre, esso dovrà tener conto del fatto che tali norme prevedono una restrizione generalizzata, drastica e permanente della concorrenza transfrontaliera che i club di calcio professionistico potrebbero farsi mediante l’ingaggio unilaterale di calciatori di alto livello. Infatti, ciascuna di queste due circostanze, considerata isolatamente, esclude, a prima vista, che le dette norme siano indispensabili o necessarie per consentire di realizzare incrementi di efficienza, ammesso che questi siano dimostrati.
Di conseguenza, la Corte dichiara che, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, le citate norme del RSTG costituiscono una decisione di associazione di imprese che è vietata e che può beneficiare di un’esenzione ai sensi di detta disposizione solo se è dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che tutte le condizioni richieste a tal fine sono soddisfatte.
(
1
) V. sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C-680/21
,
EU:C:2023:1010
); del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C-333/21
,
EU:C:2023:1011
), e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
C-124/21 P
,
EU:C:2023:1012
).
(
2
) Rispettivamente, l’articolo 45 e l’articolo 101 TFUE.
(
3
) V. articolo 17, punti 1 e 2, del RSTG.
(
4
) V. articolo 17, punto 4, del RSTG.
(
5
) Poiché il certificato internazionale di trasferimento è necessario per il tesseramento del giocatore presso il nuovo club, tale giocatore non può di conseguenza partecipare a competizioni di calcio per conto di questo nuovo club. V. articolo 9, paragrafo 1, del RSTG e articolo 8.2.7 dell'allegato 3 di tale regolamento.