CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19795/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 045K3VE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha rigettato la richiesta concessione della semilibertà proposta da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 50 ord. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente considerato gli elementi emersi; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla personalità del detenuto, al comportamento tenuto nel corso della detenzione e anche alla presenza di diverse segnalazioni e denunce, anche specificando la necessità di un ulteriore periodo'i 'osservazione interna, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento del diniego della richiesta di applicare la misura richiesta per cui il giudizio finale nel senso che questa appare allo stato prematura non è sindacabile in questa sede; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M [OSCURATO:PERSONA] )DEP(T ' IN C t \ 29 YA 6