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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 02559/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) A.S.L.

Taranto, in persona del suo rappresentante legale temporaneo; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Lecce; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 4 maggio 2022 la Corte di appello di Lecce, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata dalla A.S.L. di Taranto - parte civile nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con la sua condanna, divenuta irrevocabile Il febbraio 2019 -, che chiedeva l'individuazione dei beni sui quali potere esercitare l'azione civile, conseguente al sequestro conservativo disposto nei confronti della condannata nel giudizio di cognizione.

Il provvedimento di rigetto veniva adottato dalla Corte di appello di Lecce sull'assunto che l'irrevocabilità del provvedimento di confisca adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] determinava l'attribuzione di poteri gestionali sui beni sottoposti ad ablazione a soggetti diversi dal giudice dell'esecuzione, per effetto della quale l'autorità giudiziaria adita doveva ritenersi incompetente a provvedere sull'istanza in questione.

2. Avverso questa ordinanza la A.S.L. di Taranto, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 263 e 676 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere la Corte di appello di Lecce incompetente a provvedere sull'individuazione dei beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sottoposti ad ablazione, sui quali potere esercitare l'azione civile.

Secondo la difesa della parte ricorrente, nel caso di specie, era stata fatta un'erronea applicazione dell'art. 676, comma 2, cod. proc. pen., atteso che l'istanza proposta dalla A.S.L. di Taranto non riguardava un contrasto sulla titolarità dei beni confiscati, ma una questione sull'esecuzione della misura ablatoria attivata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la quale doveva ritenersi competente il giudice dell'esecuzione, ai sensi del primo comma dello stesso art. 676.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dalla A.S.L. di Taranto, in persona del suo rappresentante legale temporaneo, è infondato.2.

Occorre premettere che, nel caso in esame, si controverte della competenza della Corte di appello di Lecce a provvedere in executivis sull'istanza presentata dalla A.S.L. di Taranto, quale parte civile nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiedeva l'individuazione dei beni sottoposti ad ablazione, allo scopo di identificare quelli sui quali potere esercitare l'azione civile, conseguente al sequestro conservativo disposto, nel giudizio di cognizione, nei confronti della condannata il 27 ottobre 2010.

A tale quesito occorre fornire risposta negativa, dovendosi, in proposito, evidenziare che la definitività del provvedimento di confisca adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della sentenza di condanna deliberata nei suoi confronti, divenuta irrevocabile

11. febbraio 2019, non determinava l'attribuzione di poteri diretti sui beni sottoposti ad ablazione in capo al giudice dell'esecuzione, rappresentato nel nostro caso dalla Corte di appello di Lecce, che poteva essere compulsato soltanto dopo l'attivazione del pubblico ministero competente.

Deve, in proposito, rilevarsi che, in materia di sequestro conservativo finalizzato a garantire la confisca, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto a individuare preliminarmente i beni da sottoporre ad ablazione, dovendosi limitare a determinare l'importo che costituisce il profitto, il prezzo del reato ovvero il valore economico corrispondente.

Viceversa, l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro conservativo è riservata alla fase esecutiva, che è demandata al pubblico ministero.

Pertanto, le eventuali doglianze in ordine alla concreta individuazione dei beni da sottoporre a confisca all'esito del processo di cognizione devono essere fatte valere di fronte al giudice dell'esecuzione solo laddove il condannato si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal pubblico ministero.

Tale sequenza procedimentale deriva, naturalmente, dal fatto che il giudice che emette il provvedimento ablatorio, in sede conservativa, è tenuto a indicare soltanto il valore economico della misura e non deve selezionare i beni che devono essere confiscati (Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2019, Carriero, Rv. 274561-01; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti, Rv. 264282-01; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893-01).

Ne discende che, nel caso in esame, la A.S.L. di Taranto, pur legittimata alla presentazione della richiesta, funzionale a consentirle di esercitare l'azione esecutiva sui beni sequestrati ad [OSCURATO:PERSONA], dopo la sua condanna irrevocabile, proponeva l'istanza direttamente al giudice dell'esecuzione; mentre, avrebbe dovuto preventivamente compulsare il pubblico ministero ed eventualmente ricorrere al giudice, nel caso di contestazione sui criteri concretamente adottati.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto dalla A.S.L. di Taranto deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) A.S.L. Taranto, in persona del suo rappresentante legale temporaneo; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Lecce; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 4 maggio 2022 la Corte di appello di Lecce, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata dalla A.S.L. di Taranto - parte civile nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con la sua condanna, divenuta irrevocabile Il febbraio 2019 -, che chiedeva l'individuazione dei beni sui quali potere esercitare l'azione civile, conseguente al sequestro conservativo disposto nei confronti della condannata nel giudizio di cognizione. Il provvedimento di rigetto veniva adottato dalla Corte di appello di Lecce sull'assunto che l'irrevocabilità del provvedimento di confisca adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] determinava l'attribuzione di poteri gestionali sui beni sottoposti ad ablazione a soggetti diversi dal giudice dell'esecuzione, per effetto della quale l'autorità giudiziaria adita doveva ritenersi incompetente a provvedere sull'istanza in questione. 2. Avverso questa ordinanza la A.S.L. di Taranto, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 263 e 676 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere la Corte di appello di Lecce incompetente a provvedere sull'individuazione dei beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sottoposti ad ablazione, sui quali potere esercitare l'azione civile. Secondo la difesa della parte ricorrente, nel caso di specie, era stata fatta un'erronea applicazione dell'art. 676, comma 2, cod. proc. pen., atteso che l'istanza proposta dalla A.S.L. di Taranto non riguardava un contrasto sulla titolarità dei beni confiscati, ma una questione sull'esecuzione della misura ablatoria attivata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la quale doveva ritenersi competente il giudice dell'esecuzione, ai sensi del primo comma dello stesso art. 676. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dalla A.S.L. di Taranto, in persona del suo rappresentante legale temporaneo, è infondato.2. Occorre premettere che, nel caso in esame, si controverte della competenza della Corte di appello di Lecce a provvedere in executivis sull'istanza presentata dalla A.S.L. di Taranto, quale parte civile nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiedeva l'individuazione dei beni sottoposti ad ablazione, allo scopo di identificare quelli sui quali potere esercitare l'azione civile, conseguente al sequestro conservativo disposto, nel giudizio di cognizione, nei confronti della condannata il 27 ottobre 2010. A tale quesito occorre fornire risposta negativa, dovendosi, in proposito, evidenziare che la definitività del provvedimento di confisca adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della sentenza di condanna deliberata nei suoi confronti, divenuta irrevocabile 11. febbraio 2019, non determinava l'attribuzione di poteri diretti sui beni sottoposti ad ablazione in capo al giudice dell'esecuzione, rappresentato nel nostro caso dalla Corte di appello di Lecce, che poteva essere compulsato soltanto dopo l'attivazione del pubblico ministero competente. Deve, in proposito, rilevarsi che, in materia di sequestro conservativo finalizzato a garantire la confisca, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto a individuare preliminarmente i beni da sottoporre ad ablazione, dovendosi limitare a determinare l'importo che costituisce il profitto, il prezzo del reato ovvero il valore economico corrispondente. Viceversa, l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro conservativo è riservata alla fase esecutiva, che è demandata al pubblico ministero. Pertanto, le eventuali doglianze in ordine alla concreta individuazione dei beni da sottoporre a confisca all'esito del processo di cognizione devono essere fatte valere di fronte al giudice dell'esecuzione solo laddove il condannato si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal pubblico ministero. Tale sequenza procedimentale deriva, naturalmente, dal fatto che il giudice che emette il provvedimento ablatorio, in sede conservativa, è tenuto a indicare soltanto il valore economico della misura e non deve selezionare i beni che devono essere confiscati (Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2019, Carriero, Rv. 274561-01; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti, Rv. 264282-01; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893-01). Ne discende che, nel caso in esame, la A.S.L. di Taranto, pur legittimata alla presentazione della richiesta, funzionale a consentirle di esercitare l'azione esecutiva sui beni sequestrati ad [OSCURATO:PERSONA], dopo la sua condanna irrevocabile, proponeva l'istanza direttamente al giudice dell'esecuzione; mentre, avrebbe dovuto preventivamente compulsare il pubblico ministero ed eventualmente ricorrere al giudice, nel caso di contestazione sui criteri concretamente adottati. 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto dalla A.S.L. di Taranto deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pa
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