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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 11013/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso 13059-2019 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12; 2022 - ricorrente - 410 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrenti - avverso la sentenza n. 39/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 23/01/2019 R.G.N. 376/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA].

R.g. n. 13059/2019 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], vittima del dovere, avevano proposto domanda al Tribunale di Velletri per sentir dichiarare il proprio diritto all'adeguamento dell'assegno vitalizio di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, all'importo sì come rivalutato, ai sensi della L. n. 407 del 1998, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

A sostegno della domanda deducevano che la L. n. 266 del 2005 (art. 1, comma 563) aveva esteso (dal 10 gennaio 2006) le prestazioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere ed equiparati e che ciò comportava l'estensione a queste ultime di tutti i diritti riconosciuti alle prime, ivi compresa la rivalutazione dell'assegno vitalizio.

Il Tribunale di Savona aveva accolto la domanda degli eredi, riconoscendo in capo agli stessi il diritto all'adeguamento incrementale dell'assegno nella misura prevista dalla L. n. 407 del 1998 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

La Corte d'appello di Genova, adita dal Ministero dell'Interno, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha confermato la pronuncia di prime cure, valorizzando l'intento perequativo della disciplina assurto ormai al rango di "diritto vivente" con la conseguente infondatezza della tesi sostenuta dal Ministero circa la non rivalutabilità della prestazione.

Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta dal Ministero, affermando che la domanda di rivalutazione ha ad oggetto crediti non ancora posti in pagamento perchè oggetto di contestazione nell'an, e che pertanto, come afferma la consolidata giurisprudenza di legittimità, trattandosi di crediti non liquidi si applica la prescrizione decennale, nel caso in esame non ancora decorsa.

La cassazione della sentenza è domandata dal Ministero dell'Interno sulla base di un unico motivo, R.g. n. 13059/2019 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo il Ministero ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 2948 c.c., dell'art. 2946 c.c., della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 562, 563, 564, 565; del D.P.R. n. 243 del 2006, artt. 1, 3 e 4, della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105; del D.L. n. 159 del 2007, art. 34, convertito in L. n. 222 del 2007, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 e del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2; denuncia l'errore della motivazione circa la durata decennale della prescrizione per le somme dovute quale rivalutazione dei ratei già corrisposti, e chiede di dichiarare prescritti i crediti vantati per il periodo anteriore al quinquennio antecedente alla notificazione del ricorso di primo grado.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che nelle prestazioni previdenziali o assistenziali il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione sulla componente di indennità per danni - nel caso in cui le stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto - è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale (in tal senso, ex multis cfr. Cass. n. 2583 del 2016; n. 7885 del 2014; n. 1891 del 2005; n. 5143 del 2004, n. 13089 del 2003; Cass. n. 9825 del 2000).

La rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali estinti in ritardo, come la Corte ha in numerose occasioni affermato, costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto dell'obbligazione, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore.

Tale regime giuridico è scaturito dalle sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, con le quali la Corte costituzionale, con riferimento, rispettivamente, R.g. n. 13059/2019 ai crediti previdenziali ed a quelli assistenziali, ha parzialmente caducato l'art. 442 c.p.c., dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, in modo analogo a quanto previsto, per i crediti di lavoro, dall'art. 429, terzo comma c.p.c., oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito, cosicché interessi e rivalutazione finiscono per essere un tutt'uno col credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali componenti, rappresenta, nel tempo, l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato.

Donde la conseguenza che la disciplina legale applicabile è sempre e unicamente quella dettata per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio e che il pagamento di quest'ultimo nel suo valore originario costituisce l'adempimento parziale di un'obbligazione che ha per oggetto sempre e soltanto il medesimo credito (qualificato in relazione al trascorrere del tempo), che rimane tale fino a quando non sia stato interamente pagato nel suo importo totale, comprensivo degli accessori in questione, per cui, quanto resta dopo il pagamento parziale, è pur sempre parte del credito previdenziale (Cass. 3 febbraio 1995, n. 1267; 12 febbraio 1993, n. 1771; 29 novembre 1993, n. 11808).

Questa omogeneità di natura, derivante dall'unitario rilievo della prestazione considerata in tutte le sue componenti comporta, come mero corollario, l'impossibilità di ritenere assoggettata la porzione del credito contabilmente imputabile ad interessi e rivalutazione ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio della porzione ascrivibile a somma capitale (Cass. 6 settembre 1997, n. 8949; 23 giugno 1992, n. 7661; 16 aprile 1992 n. 4666; 4 ottobre 1991 n. 10336).

Come si evince anche dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio 1989, n. 283, la regola generale per i ratei della prestazione previdenziale o assistenziale è la prescrizione decennale, mentre opera R.g. n. 13059/2019 la prescrizione quinquennale soltanto per i ratei "liquidi", liquidità da intendere non secondo la nozione comune che si desume dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento dei procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della prestazione) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art. 129 r.d.l. n. 1827-1935, ritenuto tendenzialmente applicabile a tutti i crediti previdenziali e assistenziali, secondo cui sì prescrivono in cinque anni a favore dell'Istituto le rate di pensione "non riscosse" (cfr. Cass. 21 maggio 1990 a 6245; 22 marzo 1991 n. 3094; 14 dicembre 1991 n. 13485; 17 marzo 1994 n. 2562; 1 aprile 1994 n. 3188; 22 maggio 1997, n. 7882).

Ne segue che il diritto di credito previdenziale o assistenziale relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma sopra indicata.

In altri termini, il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la "illiquidità", nel senso precisato, del credito alla parte residua (cfr., con specifico riguardo, alla liquidazione della sorta capitale senza gli interessi e la rivalutazione: Cass. 23 giugno 1992 n. 7661; 1° aprile 1993 n. 3933; 7 maggio 1993 n. 5289; 14 gennaio 1998, n. 292), posto che la liquidità del credito va intesa non secondo la nozione comune, desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa.

Il Ministero ricorrente prospetta iquale argomento che possa indurre a non ritenere applicabile l'orientamento sopra richiamato,la natura non previdenziale, ma di assegno erogato dallo Stato, della prestazione oggetto di causa.

L'argomento non coglie nel segno, posto che questa Corte di cassazione ha invece ribadito che le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere ed alle categorie equiparate hanno natura R.g. n. 13059/2019 assistenziale (Cass. n. 22753 del 2018; Cass. n.23300 del 2016) e, dunque, a tali prestazioni vanno applicati i principi sopra esposti.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha reso la prescritta dichiarazione.

Stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche, come L a parte ricorrenttpt del versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 201, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (v., ex multis, Cass., SU, 9938/2014; Cass. nn. 5955 e 23514 del 2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella misura di Euro 3.500,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge, con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 13059-2019 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12; 2022 - ricorrente - 410 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrenti - avverso la sentenza n. 39/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 23/01/2019 R.G.N. 376/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. R.g. n. 13059/2019 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], vittima del dovere, avevano proposto domanda al Tribunale di Velletri per sentir dichiarare il proprio diritto all'adeguamento dell'assegno vitalizio di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, all'importo sì come rivalutato, ai sensi della L. n. 407 del 1998, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. A sostegno della domanda deducevano che la L. n. 266 del 2005 (art. 1, comma 563) aveva esteso (dal 10 gennaio 2006) le prestazioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere ed equiparati e che ciò comportava l'estensione a queste ultime di tutti i diritti riconosciuti alle prime, ivi compresa la rivalutazione dell'assegno vitalizio. Il Tribunale di Savona aveva accolto la domanda degli eredi, riconoscendo in capo agli stessi il diritto all'adeguamento incrementale dell'assegno nella misura prevista dalla L. n. 407 del 1998 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. La Corte d'appello di Genova, adita dal Ministero dell'Interno, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha confermato la pronuncia di prime cure, valorizzando l'intento perequativo della disciplina assurto ormai al rango di "diritto vivente" con la conseguente infondatezza della tesi sostenuta dal Ministero circa la non rivalutabilità della prestazione. Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta dal Ministero, affermando che la domanda di rivalutazione ha ad oggetto crediti non ancora posti in pagamento perchè oggetto di contestazione nell'an, e che pertanto, come afferma la consolidata giurisprudenza di legittimità, trattandosi di crediti non liquidi si applica la prescrizione decennale, nel caso in esame non ancora decorsa. La cassazione della sentenza è domandata dal Ministero dell'Interno sulla base di un unico motivo, R.g. n. 13059/2019 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo il Ministero ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 2948 c.c., dell'art. 2946 c.c., della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 562, 563, 564, 565; del D.P.R. n. 243 del 2006, artt. 1, 3 e 4, della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105; del D.L. n. 159 del 2007, art. 34, convertito in L. n. 222 del 2007, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 e del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2; denuncia l'errore della motivazione circa la durata decennale della prescrizione per le somme dovute quale rivalutazione dei ratei già corrisposti, e chiede di dichiarare prescritti i crediti vantati per il periodo anteriore al quinquennio antecedente alla notificazione del ricorso di primo grado. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che nelle prestazioni previdenziali o assistenziali il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione sulla componente di indennità per danni - nel caso in cui le stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto - è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale (in tal senso, ex multis cfr. Cass. n. 2583 del 2016; n. 7885 del 2014; n. 1891 del 2005; n. 5143 del 2004, n. 13089 del 2003; Cass. n. 9825 del 2000). La rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali estinti in ritardo, come la Corte ha in numerose occasioni affermato, costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto dell'obbligazione, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore. Tale regime giuridico è scaturito dalle sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, con le quali la Corte costituzionale, con riferimento, rispettivamente, R.g. n. 13059/2019 ai crediti previdenziali ed a quelli assistenziali, ha parzialmente caducato l'art. 442 c.p.c., dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, in modo analogo a quanto previsto, per i crediti di lavoro, dall'art. 429, terzo comma c.p.c., oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito, cosicché interessi e rivalutazione finiscono per essere un tutt'uno col credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali componenti, rappresenta, nel tempo, l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato. Donde la conseguenza che la disciplina legale applicabile è sempre e unicamente quella dettata per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio e che il pagamento di quest'ultimo nel suo valore originario costituisce l'adempimento parziale di un'obbligazione che ha per oggetto sempre e soltanto il medesimo credito (qualificato in relazione al trascorrere del tempo), che rimane tale fino a quando non sia stato interamente pagato nel suo importo totale, comprensivo degli accessori in questione, per cui, quanto resta dopo il pagamento parziale, è pur sempre parte del credito previdenziale (Cass. 3 febbraio 1995, n. 1267; 12 febbraio 1993, n. 1771; 29 novembre 1993, n. 11808). Questa omogeneità di natura, derivante dall'unitario rilievo della prestazione considerata in tutte le sue componenti comporta, come mero corollario, l'impossibilità di ritenere assoggettata la porzione del credito contabilmente imputabile ad interessi e rivalutazione ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio della porzione ascrivibile a somma capitale (Cass. 6 settembre 1997, n. 8949; 23 giugno 1992, n. 7661; 16 aprile 1992 n. 4666; 4 ottobre 1991 n. 10336). Come si evince anche dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio 1989, n. 283, la regola generale per i ratei della prestazione previdenziale o assistenziale è la prescrizione decennale, mentre opera R.g. n. 13059/2019 la prescrizione quinquennale soltanto per i ratei "liquidi", liquidità da intendere non secondo la nozione comune che si desume dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento dei procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della prestazione) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art. 129 r.d.l. n. 1827-1935, ritenuto tendenzialmente applicabile a tutti i crediti previdenziali e assistenziali, secondo cui sì prescrivono in cinque anni a favore dell'Istituto le rate di pensione "non riscosse" (cfr. Cass. 21 maggio 1990 a 6245; 22 marzo 1991 n. 3094; 14 dicembre 1991 n. 13485; 17 marzo 1994 n. 2562; 1 aprile 1994 n. 3188; 22 maggio 1997, n. 7882). Ne segue che il diritto di credito previdenziale o assistenziale relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma sopra indicata. In altri termini, il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la "illiquidità", nel senso precisato, del credito alla parte residua (cfr., con specifico riguardo, alla liquidazione della sorta capitale senza gli interessi e la rivalutazione: Cass. 23 giugno 1992 n. 7661; 1° aprile 1993 n. 3933; 7 maggio 1993 n. 5289; 14 gennaio 1998, n. 292), posto che la liquidità del credito va intesa non secondo la nozione comune, desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa. Il Ministero ricorrente prospetta iquale argomento che possa indurre a non ritenere applicabile l'orientamento sopra richiamato,la natura non previdenziale, ma di assegno erogato dallo Stato, della prestazione oggetto di causa. L'argomento non coglie nel segno, posto che questa Corte di cassazione ha invece ribadito che le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere ed alle categorie equiparate hanno natura R.g. n. 13059/2019 assistenziale (Cass. n. 22753 del 2018; Cass. n.23300 del 2016) e, dunque, a tali prestazioni vanno applicati i principi sopra esposti. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha reso la prescritta dichiarazione. Stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche, come L a parte ricorrenttpt del versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1- quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 201, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (v., ex multis, Cass., SU, 9938/2014; Cass. nn. 5955 e 23514 del 2014). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella misura di Euro 3.500,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge, con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11013/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris