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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 09478/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di furto mono aggravato ex artt. 81, 624 e 625, comma 1, n. 2), cod. pen., commesso a Squinzano (LE) dal 17.3.2018 al 16.11.2020.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, deducendo l'illegalità della pena, in quanto determinata in misura inferiore a quella minima edittale.

3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.

4. Il ricorso è fondato.

5. Risulta dalla sentenza impugnata che il giudicante ha calcolato la pena finale di mesi 8 di reclusione ed euro 340 di multa, partendo da una pena base di anni uno di reclusione ed euro 510 di multa, inferiore alla pena minima edittale prevista per il reato di furto aggravato in contestazione, pari ad anni due di reclusione ed euro 927 di multa, sulla base della modifica dell'art. 625 cod. pen. operata con la legge n. 103/2017, in vigore dal 3.8.2017.

Consegue l'illegalità della pena concordata fra le parti e ratificata dal giudice, cui consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice di merito per la prosecuzione del giudizio nelle forme di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.

Così deciso il 26 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di furto mono aggravato ex artt. 81, 624 e 625, comma 1, n. 2), cod. pen., commesso a Squinzano (LE) dal 17.3.2018 al 16.11.2020. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, deducendo l'illegalità della pena, in quanto determinata in misura inferiore a quella minima edittale. 3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso. 4. Il ricorso è fondato. 5. Risulta dalla sentenza impugnata che il giudicante ha calcolato la pena finale di mesi 8 di reclusione ed euro 340 di multa, partendo da una pena base di anni uno di reclusione ed euro 510 di multa, inferiore alla pena minima edittale prevista per il reato di furto aggravato in contestazione, pari ad anni due di reclusione ed euro 927 di multa, sulla base della modifica dell'art. 625 cod. pen. operata con la legge n. 103/2017, in vigore dal 3.8.2017. Consegue l'illegalità della pena concordata fra le parti e ratificata dal giudice, cui consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice di merito per la prosecuzione del giudizio nelle forme di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso. Così deciso il 26 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore I
Sentenza Cassazione n. 09478/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris