Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40371/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che si è associato alle richieste del Procuratore generale ed ha chiesto la rifusione delle spese processuali, segnalando l'ammissione al patrocinio statuale del proprio assistito; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 28 aprile 2021 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Enna che aveva condannato, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali aggravate dal numero delle persone ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

La riforma in appello è consistita nella revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Fazzi dal Giudice di prime cure.

2. Avverso la sentenza di cui sopra, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore di fiducia, proponendo un'unica doglianza, con la quale denunzia violazione di legge sia quanto al divieto di reformatio in peius che alla errata applicazione degli artt. 167, comma 1 cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente che il Giudice di seconde cure abbia revocato la sospensione condizionale della pena concessa da quello di primo grado in ragione di una sentenza di patteggiamento del 1996, ignorando l'effetto estintivo di cui al secondo comma dell'art. 445 cod. proc. pen. e di cui all'art. 167, comma 1, cod. pen.

Inoltre, la revoca era stata disposta senza che, in primo grado, vi fosse alcuna richiesta del pubblico ministero e, nel corso del dibattimento di primo grado, era stata depositata copia del certificato del casellario. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Venendo alla prima delle norme evocate dal ricorrente, il Collegio osserva che, a norma dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato ivi prevista comporta anche la neutralità della sentenza quanto agli effetti ostativi rispetto alla sospensione condizionale della pena — a lume di quanto precisato nell'ultimo periodo del comma citato — solo quando sia stata applicata una sanzione sostitutiva o la pena pecuniaria (Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076).

Nel caso di specie, al contrario, con la decisione ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Enna del 20 febbraio 1996 che ha fondato la decisione della Corte di merito di revocare il beneficio, è stata applicata la pena di anni due di reclusione.

2. Quanto ai predicati effetti in bonam partem dell'art. 167 cod. pen., che deriverebbero dalla concessa sospensione condizionale della pena in relazione alla sentenza di patteggiamento di cui sopra, il ricorso è manifestamente infondato dal momento che la lettura del certificato penale dell'imputato evidenzia che, nell'occasione della decisione ex art. 444 cod. proc. pen. del 1996, tale sospensione non fu concessa.

Peraltro, quand'anche la sospensione condizionale della pena fosse stata all'epoca concessa, la tesi del ricorrente sarebbe comunque priva di fondamento.[OSCURATO:PERSONA] accede, infatti, alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. peri, non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277457; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008 Udienza, Gambera e altro, Rv. 241685).

3. Il ricorso è manifestamente infondato anche laddove ritiene che l'iniziativa della Corte di merito di revocare la sospensione condizionale della pena concessa all'imputato in primo grado - in assenza di sollecitazione della parte pubblica - abbia violato il divieto di reformatio in peius.

A questo proposito il Collegio accede - condividendola - all'ampia giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che: - la revoca ex art. 168, comma 3, in relazione all'art. 164, ultimo comma cod. pen., ha natura dichiarativa (Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570; Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913; Sez. 3, n. 5835 del 13/01/2010, Mulliri, rv. 246189; Sez. 1, n. 20293 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], rv. 239996; Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, Mango, Rv. 236113; Sez. 3, n. 40824 del 06/10/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232895; Sez. 5, n. 40466 del 27/9/2002, [OSCURATO:PERSONA], rv. 225699). - In un'ipotesi di tal fatta, non viola il divieto di reformatio in peius il Giudice di appello che, senza che la parte pubblica abbia proposto impugnazione, revochi il beneficio concesso in primo grado, trattandosi di una revoca di diritto che non presuppone alcuna attività discrezionale (Sez. 5, n. 25805 del 09/05/2019, Tondini, Rv. 276128; Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, cit.; Sez. 1, n. 13011 del 11/03/2005, Tarisciotti, Rv. 231256; Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225699).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).5. [OSCURATO:PERSONA] precisa, infine, che non è dovuto il rimborso delle spese a favore della parte civile (che lo ha richiesto depositando le proprie conclusioni), dal momento che quest'ultima non aveva alcun interesse a partecipare al giudizio di cassazione, giacché esso attiene alla sola revoca della sospensione condizionale della pena, quindi ad una statuizione che concerne l'esecuzione della sanzione irrogata.

Va dunque richiamato, a questo proposito, l'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui, qualora il ricorso attenga al solo trattamento sanzionatorio, la parte civile non ha interesse a partecipare al giudizio di legittimità e, quindi, non è legittimata a ricevere il rimborso delle spese sostenute nel grado qualora abbia comunque scelto di partecipare (Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, Gatto, Rv. 274935 ; Sez. 5, n. 47876 del 12/11/2012, Adamo e altri, Rv. 254525.

Una conferma a contrario di questa conclusione si ricava dalla giurisprudenza che si è occupata del diritto della parte civile di partecipare al giudizio di cassazione quando la sospensione condizionale della pena sia subordinata al risarcimento del danno, unica ipotesi in cui vi è un'apertura in questo senso, dal momento che la questione attiene anche gli interessi del danneggiato dal reato.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che si è associato alle richieste del Procuratore generale ed ha chiesto la rifusione delle spese processuali, segnalando l'ammissione al patrocinio statuale del proprio assistito; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 28 aprile 2021 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Enna che aveva condannato, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali aggravate dal numero delle persone ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. La riforma in appello è consistita nella revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Fazzi dal Giudice di prime cure. 2. Avverso la sentenza di cui sopra, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore di fiducia, proponendo un'unica doglianza, con la quale denunzia violazione di legge sia quanto al divieto di reformatio in peius che alla errata applicazione degli artt. 167, comma 1 cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che il Giudice di seconde cure abbia revocato la sospensione condizionale della pena concessa da quello di primo grado in ragione di una sentenza di patteggiamento del 1996, ignorando l'effetto estintivo di cui al secondo comma dell'art. 445 cod. proc. pen. e di cui all'art. 167, comma 1, cod. pen. Inoltre, la revoca era stata disposta senza che, in primo grado, vi fosse alcuna richiesta del pubblico ministero e, nel corso del dibattimento di primo grado, era stata depositata copia del certificato del casellario. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Venendo alla prima delle norme evocate dal ricorrente, il Collegio osserva che, a norma dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato ivi prevista comporta anche la neutralità della sentenza quanto agli effetti ostativi rispetto alla sospensione condizionale della pena — a lume di quanto precisato nell'ultimo periodo del comma citato — solo quando sia stata applicata una sanzione sostitutiva o la pena pecuniaria (Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076). Nel caso di specie, al contrario, con la decisione ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Enna del 20 febbraio 1996 che ha fondato la decisione della Corte di merito di revocare il beneficio, è stata applicata la pena di anni due di reclusione. 2. Quanto ai predicati effetti in bonam partem dell'art. 167 cod. pen., che deriverebbero dalla concessa sospensione condizionale della pena in relazione alla sentenza di patteggiamento di cui sopra, il ricorso è manifestamente infondato dal momento che la lettura del certificato penale dell'imputato evidenzia che, nell'occasione della decisione ex art. 444 cod. proc. pen. del 1996, tale sospensione non fu concessa. Peraltro, quand'anche la sospensione condizionale della pena fosse stata all'epoca concessa, la tesi del ricorrente sarebbe comunque priva di fondamento.[OSCURATO:PERSONA] accede, infatti, alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. peri, non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277457; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008 Udienza, Gambera e altro, Rv. 241685). 3. Il ricorso è manifestamente infondato anche laddove ritiene che l'iniziativa della Corte di merito di revocare la sospensione condizionale della pena concessa all'imputato in primo grado - in assenza di sollecitazione della parte pubblica - abbia violato il divieto di reformatio in peius. A questo proposito il Collegio accede - condividendola - all'ampia giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che: - la revoca ex art. 168, comma 3, in relazione all'art. 164, ultimo comma cod. pen., ha natura dichiarativa (Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570; Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913; Sez. 3, n. 5835 del 13/01/2010, Mulliri, rv. 246189; Sez. 1, n. 20293 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], rv. 239996; Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, Mango, Rv. 236113; Sez. 3, n. 40824 del 06/10/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232895; Sez. 5, n. 40466 del 27/9/2002, [OSCURATO:PERSONA], rv. 225699). - In un'ipotesi di tal fatta, non viola il divieto di reformatio in peius il Giudice di appello che, senza che la parte pubblica abbia proposto impugnazione, revochi il beneficio concesso in primo grado, trattandosi di una revoca di diritto che non presuppone alcuna attività discrezionale (Sez. 5, n. 25805 del 09/05/2019, Tondini, Rv. 276128; Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, cit.; Sez. 1, n. 13011 del 11/03/2005, Tarisciotti, Rv. 231256; Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225699). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).5. [OSCURATO:PERSONA] precisa, infine, che non è dovuto il rimborso delle spese a favore della parte civile (che lo ha richiesto depositando le proprie conclusioni), dal momento che quest'ultima non aveva alcun interesse a partecipare al giudizio di cassazione, giacché esso attiene alla sola revoca della sospensione condizionale della pena, quindi ad una statuizione che concerne l'esecuzione della sanzione irrogata. Va dunque richiamato, a questo proposito, l'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui, qualora il ricorso attenga al solo trattamento sanzionatorio, la parte civile non ha interesse a partecipare al giudizio di legittimità e, quindi, non è legittimata a ricevere il rimborso delle spese sostenute nel grado qualora abbia comunque scelto di partecipare (Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, Gatto, Rv. 274935 ; Sez. 5, n. 47876 del 12/11/2012, Adamo e altri, Rv. 254525. Una conferma a contrario di questa conclusione si ricava dalla giurisprudenza che si è occupata del diritto della parte civile di partecipare al giudizio di cassazione quando la sospensione condizionale della pena sia subordinata al risarcimento del danno, unica ipotesi in cui vi è un'apertura in questo senso, dal momento che la questione attiene anche gli interessi del danneggiato dal reato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
Sentenza Cassazione n. 40371/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris