CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2023
Cassazione n. 40387/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla ricorrente e depositata in data 15/05/2023 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimento cautelari, con ordinanza in data 24/1/2023 ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva rigettato l'istanza di revoca o declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti della predetta dallo stesso GIP in data :23/3/2022 per l'ipotesi di reato di cui agli "artt. 61 n. 7, 81 cpv., 110, 640 comma primo e secondo n. 2), 416 bis 1 cod. pen.", istanza che era stata avanzata evidenziando in primo luogo l'assenza di condotte volte ad ingenerare nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di eseguire un ordine dell'autorità. Ad avviso del Tribunale, infatti, in fatto era stato contestata al ricorrente l'ipotesi di cui all'art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen., solo per errore materiale richiamando in n. 2 del secondo comma dell'art. 640 cod. pen., atteso che la contestazione evocava espressamente l'induzione in errore degli amministratori giudiziari della [OSCURATO:SOCIETA]. ed il "danno per le predette amministrazioni giudiziarie", sicché chiaramente erano indicati come soggetti passivi gli amministratori giudiziari, emanazione del potere statale. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'Esposito, deducendo: 2.1. Violazione di legge per non essersi il Tribunale del riesame limitato ad integrare la motivazione del Giudice per le indagini preliminari, bensì per averla del tutto sostituita, atteso anche che il richiamo effettuato alla pag. 1157 dell'ordinanza genetica aveva ad oggetto un capo di imputazione (n. 4) mai contestato all'Esposito, bensì al coindagato [OSCURATO:PERSONA] sicché la motivazione dell'ordinanza del GIP doveva ritenersi del tutto inesistente e non poteva essere integrata dal Tribunale del riesame. 2.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. 640 comma 2 n. 2 cod. pen., al quale non era in alcun modo riconducibile la condotta contestata alla ricorrente. 3. Il P.G. [OSCURATO:PERSONA] con memoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Con atto del 10/5/2023 l'Esposito ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 5. La rinuncia della ricorrente al ricorso, fondata sul generico assunto di un "sopravvenuta carenza di interesse", determina comunque la sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione ma, documentato, e nemmeno specificato, quando e come sarebbe venuto meno l'interesse della ricorrente, non esonera la stessa dalla condanna al pagamento delle spese processuali prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1--ter, d