CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 05790/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 12451-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/04/2022; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. PAOLA D'OVIDIO che conclude per l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma emessa in causa r.g. n. 5379/2021, sussistendo la competenza della Corte d'appello di ROMA a conoscere della controversia. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 702 bis c.p.c. dalla Corte d'appello di Roma in data 5 aprile 2022, con la quale la stessa Corte d'appello ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore della Corte d'appello di Perugia, a decidere sul ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per sentir condannare il signor [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei compensi relativi all'opera professionale prestata in suo favore in un procedimento ex lege n. 89/2001 svoltosi avanti alla Corte d'appello di Perugia. La Corte d'appello di Roma nel provvedimento impugnato in questa sede ha ricordato che, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 (controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), le controversie previste dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione ed è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Su tale presupposto, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato la propria incompetenza e ha disposto la riassunzione della causa, col rito sommario di cognizione, dinanzi alla Corte d'appello di Perugia, rilevando che "non si pone la questione del foro del consumatore e i principi di cui a Cass. 3532/2019 invocati dallo Staniscia, essendo il Baste [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il giudizio presupposto in unico grado e dinanzi alla Corte d'appello". 2. In contrasto con tale argomentazione, il ricorrente rileva che, nella specie, deve trovare applicazione il "Foro del consumatore" previsto dall'art. 33 d. lgs. 206/2005 per effetto del quale, nelle controversie tra consumatore e professionista, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio eletto. Si rileva che il Baste è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Baste non ha depositato difese. 3. Il ricorso è fondato. Merita continuità il consolidato principio espresso da codesta Suprema Corte, secondo il quale "in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore" (Cass. Sez. VI, - 2, Ord. n. 8406 del 15/03/2022 - Rv. 664433-01; Cass. Sez. VI, - 3, Ord. n. 5703 del 12/03/2014 - Rv. 630504 - 01; Cass. Sez. 3, Ord. n. 12685 del 9/06/2011 - Rv. 618124-01). La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che anche "nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di "consumatore", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall’intuitu personae e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativa; conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005" (Cass. Sez. VI- 3, Ord. n. 7357 del 7/03/202 - Rv. 664445 - 01; Cass. Sez. VI - 3, Ord. n. 21187 del 13/09/2017- Rv. 645920 - 01; Cass. Sez. VI - 3, Ord. n. 1464 del 24/01/2014 -Rv. 629961 - 01). Nella specie è pacifico che il signor Baste risieda in Tivoli, sicché deve essere affermata la competenza territoriale della Corte d'Appello di Roma, quale foro speciale del consumatore, prevalente sul foro speciale di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011. In conformità a quanto affermato dal Procuratore Generale, deve affermarsi essere del tutto irrilevante che il giudizio presupposto si sia svolto in unico grado dinanzi alla Corte di appello di Perugia. Invero, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, il foro del consumatore va individuato con riferimento alla residenza o al domicilio di quest'ultimo sia per quanto riguarda il primo grado di giudizio, sia per quanto riguarda l'eventuale grado successivo ovvero l'unico grado, e ciò anche qualora questi ultimi debbano svolgersi presso luoghi diversi da quello di residenza o domicilio del consumatore, purché in tali luoghi si trovi l'ufficio funzionalmente competente del relativo distretto (com’è nella specie, ricadendo Tivoli nel distretto della Corte d'appello di Roma). In conclusione, l'istanza di regolamento di competenza proposta da [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolta, sussistendo la competenza della Corte d'appello di Roma a conoscere della controversia. Spese al merito. P.Q.M. accoglie l’istanza di regolamento proposta da [OSCURATO:PERSONA]; cassa l’ordinanza impugnata; dichiara la competenza della Corte d’appello di Roma, dinanzi alla quale rimette le parti nel termine di legge; spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di consigli