CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14126/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14542/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in C.P. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 56 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi – definizione agevolata N.14542/17 R.G. Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 3420/09/16 depositata in data 1° dicembre 2016 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi relativi ai periodi di imposta 2011, 2012, 2013, contestando la legittimità dell’iscrizione a ruolo e della conseguente emissione della cartella in pendenza della procedura di concordato preventivo; la CTP di Ravenna ha accolto il ricorso e la CTR dell’[OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 1° dicembre 2016, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittima l’iscrizione a ruolo straordinario in pendenza di concordato, stante il fondato pericolo della riscossione; il giudice di appello ha rilevato che l’appostazione di un fondo da parte della società in C.P. non avrebbe garantito il credito erariale, stante lo stato di insolvenza in cui versava la società contribuente, osservandosi che la cartella non ha valore esecutivo; propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a sette motivi, cuiresiste l’Ufficio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha depositato in data 31 gennaio 2023 istanza con cui chiede la sospensione del giudizio ai sensi dell’art.1, co mma 197 l. 29 dicembre 2022, n. 197 al fine di poter valutare l’opportunità e le possibilità di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti; deve pertanto disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo; N.14542/17 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. sospende il giudizio ex art. 1, comma197, l. 197/22 e rinvia