CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07508/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
noscenza legale del p.v.c., e il profilo rileverebbe quale conse- guenza del fatto che la sua notifica sarebbe avvenuta in capo ad un soggettoprivo di poteri rapp resentativi della società. Conil secondo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - viene prospettata la violazione e falsa applicazione daparte della CTR dell’art.73 T.U.I.R. quanto all’accertamento dei pre- suppostiper considerare le società estere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] delloschema legale. Ilterzo motivo della società - ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - denuncia la violazione e falsa applicazione da parte della CTR dell’art.7 del d.P.R. n.633/1972, il quale prevede l’assoggetta- mentoad IVA in Italia solo in presenza nel territorio dello Stato di una stabileorganizzazione, pur non definendone il concetto. 5.I tre motivi sono inammissibili, in quanto eccentrici rispetto alla ratio decidendiespressa dalla CTR nella sentenza impugnata. Va rammen- tatoche il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espres- samentee tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc.civ., deve essere articolato in specifici motivi riconduc ibili in ma- nieraimmediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impu- gnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozionedi formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).Le censure per essere specifiche non devono essere solo articolatecon sufficiente precisione secondo il paradigma processuale pertinente,ma devono anche essere riferite al contenuto effettivo della decisioneimpugnata. 6.Nel caso in esame la sentenza gravata innanzitutto ricostruisce con adeguataprecisione l’oggetto del contendere e i motivi di appello « il- legittimità della verifica della GdF in quanto eseguita con accesso in luogodiverso dalla sede sociale e in c ontraddittorio con soggetto privo diqualsiasi potere (…) mancanza assoluta di prove da parte dei verifi- catori circa l’effettiva esterovestizione della [OSCURATO:PERSONA] (…) localizzazione lussemburghese della società (….) » (cfr. prima pagina della moti vazione resa dalla CTR). Su tali premesse, così decide: « i motivi d’appello della società contribuente non scalfiscono l’analitica motivazionedella sentenza di prime cure che va confermata salvo che perla determinazione sull’IVA » . La ragione di tale det erminazione è chesono « stati toccati tutti gli aspetti rilevanti (…) » e « gli argomenti didoglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio rite- nutinon rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a suppor- tareuna conclusione di tipo diverso » (cfr. seconda pagina della moti- vazioneresa dalla CTR). 7. Tale ratio decidendi non è censurata in ricorso come motivazione apparente e nessuna delle tre le doglianze sopra riportate, declinata come violazione di legge ai sensi dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ., può essere riqualificata ai fini del n.4 come mezzo di impu- gnazioneidoneo a censurare la nullità della sentenza per la loro aspe- cificaformulazione, in quanto “a stampone” e relativa ad altre contro- versiependenti tra le parti e del tutto disancorata dalla specifica deci- sioneresa dal giudice d’appello c on la sentenza n. 495/3/17, deposi- tatail 10 febbraio 2017. 8.La Corte ha più volte affermato che l'erronea intitolazione del motivo diricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fatti- speciedi cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., né determina l'i- nammissibilitàdel ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiara- menteindividuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. Sez. 6 - 5, Ordi- nanzan. 26310 del 07/11/2017, Rv. 646419 - 01; conforme a Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014, Rv. 630239 - 01). Nondimeno,nel caso in esame i tre motivi suddetti sono incentrati su determinateprospettazioni di violazione di legge, nessuna delle quali è stataoggetto del ragionamento della CTR sulla base della motivazione espressadi cui si è sorpa dato conto e, conseguentemente, nessuna delletre censure può essere intesa come denuncia di complessiva nul- litàdella sentenza per apparenza della motivazione. I tre mezzi di im- pugnazione vertono infatti sull’individuazione corretta del rappresen- tante legale della società ai fini della notifica del p.v.c. e del rispetto deltermine dilatorio nell’ambito del contraddittorio procedimentale con l’Amministrazione fin anziaria, sui presupposti per considerare le so- cietàestere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e, infine, sulla nozione di stabile organizzazione in Italia. Dunque, da nessuno dei summenzio- natimotivi può desumersi una censura di apparenza della motivazio ne espressadalla CTR per aver meramente aderito alla decisione di primo gradoquanto alle imposte dirette e apoditticamente riformato la stessa circala ripresa IVA, con conseguente denuncia di nullità della sentenza impugnata. 9.Con il quarto motivo la società - agli effetti dell’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - censura la violazione e falsa applicazione da parte dellasentenza impugnata degli artt.63, 75 e 86 T.U.I.R. perché negli avvisi di accertamento, ai fini della determinazione dell’imponi bile, sonostati assunti i componenti positivi come risultanti dal bilancio de- positatoin Lussemburgo per il 2003 e dalla documentazione fornita dal consulenteper il 2004 e poi sarebbe stata detratta la quota ammortiz- zabilepari al 10%, ma non anche gli i nteressi passivi, perché ritenuti nondocumentati. 10.La doglianza è inammissibile sia perché aspecifica per le medesime ragioni espresse in riferimento ai precedenti tre motivi, poiché a sua voltanon censura la ratio decidendi espressa dal giudice d’app ello nella specifica sentenza impugnata, sia perché censura nuova. Infatti, la sentenzadella CTR non dà conto della questione, né il ricorso pone in evidenzala tempestiva introduzione del profilo nei due gradi di merito, nonessendo adeguata l’affermazio ne a p.30 del ricorso secondo cui « in entrambii gradi del giudizio di merito è stata eccepita l’illegittimità di untale operato, ma nulla è stato statuito sul punto » , in quanto gene- ricae apodittica. 11.Al rigetto del ricorso per inammissibilità dei motivi segue il regola- mentodelle spese di lite secondo soccombenza, liquidate come da di- spositivo. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in Euro 12.000,00 per compen si, oltre Spese prenotate a debito. Sidà atto che, ai sensi