Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 05076/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2977/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate nonché Agenzia delle Entrate-Riscossione rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale Dello Stato . -controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Sicilia n.7244/2024 depositata il 02/10/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio Numero registro generale 2977/2025 Numero sezionale 582/2026 Numero di raccolta generale 5076/2026 Data pubblicazione 06/03/2026 di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28/02/2026 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2977/2025 Numero sezionale 582/2026 Numero di raccolta generale 5076/2026 Data pubblicazione 06/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2977/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate nonché Agenzia delle Entrate-Riscossione rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale Dello Stato . -controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Sicilia n.7244/2024 depositata il 02/10/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio Numero registro generale 2977/2025 Numero sezionale 582/2026 Numero di raccolta generale 5076/2026 Data pubblicazione 06/03/2026 di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 28/02/2026 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2977/2025 Numero sezionale 582/2026 Numero di raccolta generale 5076/2026 Data pubblicazione 06/03/2026
Decreto Cassazione n. 05076/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris