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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12826/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso anche alla luce della memoria presentata è inammissibile.

Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il giudice dell'esecuzione in modo ineccepibile ha spiegato che, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che la natura giuridica dei reati, le concrete modalità delle condotte, la significativa distanza temporale e la non piena corrispondenza spaziale non consentivano di affermare che nel 2011 e 2012, quando vennero realizzate le prime condotte illecite, il condannato avesse già deciso di commettere anche gli ulteriori reati oggetto dell'istanza.

In particolare, le condotte più recenti, pur accomunate alle prime dall'inserimento in un contesto organizzato di tipo associativo, si erano manifestate secondo un'operatività del tutto differente, avente ad oggetto un'articolata e specialistica attività abusiva di prestazione di servizi di pagamento attraverso il sistema "hawala" e di riciclaggio del denaro provento di tale attività.

Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato con argomenti plausibili che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere considerati avvinti dal vincolo della continuazione; PoSamsiitt et)wftsTenn ont., 41.1.3.,,AzAva. [OSCURATO:PERSONA] heo- La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso anche alla luce della memoria presentata è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Il giudice dell'esecuzione in modo ineccepibile ha spiegato che, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che la natura giuridica dei reati, le concrete modalità delle condotte, la significativa distanza temporale e la non piena corrispondenza spaziale non consentivano di affermare che nel 2011 e 2012, quando vennero realizzate le prime condotte illecite, il condannato avesse già deciso di commettere anche gli ulteriori reati oggetto dell'istanza. In particolare, le condotte più recenti, pur accomunate alle prime dall'inserimento in un contesto organizzato di tipo associativo, si erano manifestate secondo un'operatività del tutto differente, avente ad oggetto un'articolata e specialistica attività abusiva di prestazione di servizi di pagamento attraverso il sistema "hawala" e di riciclaggio del denaro provento di tale attività. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato con argomenti plausibili che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere considerati avvinti dal vincolo della continuazione; PoSamsiitt et)wftsTenn ont., 41.1.3.,,AzAva. [OSCURATO:PERSONA] heo- La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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