CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 17738/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 07/10/2020 con la quale la Corte d'appello di Roma ha condannato per il reato di furto. Il ricorrente lamenta vizi motivazionali in relazione alla ritenuta validità della querela presentata da una persona offesa che non conosceva la lingua italiana e non era stata assistita dalla presenza di un interprete. 3. Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza che ha razionalmente valorizzato: a) l'apoditticità dell'affermazione difensiva secondo la quale la persona offesa - che si era recata presso la stazione dei carabinieri a seguito del furto del suo telefono cellulare - non conoscesse la lingua italiana, anche alla luce del fatto che la donna aveva trascorso non poco tempo nell'autovettura degli operanti impegnati nell'attività di ricerca del bene sottratto; b) l'esistenza di una traduzione in russo in calce all'atto di querela che, dopo la traduzione stessa, risulta sottoscritto dalla persona offesa. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] seppe [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSIT