CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25186/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha smentito la versione edulcorata della difesa là dove era tesa ad accreditare la versione a mente della quale l'uomo fosse intervenuto nell'abitazione della donna per proteggerla, rilevando come lo stesso avesse invece cagionato un litigio con la stessa al contempo violando le prescrizioni imposte dal faglio di via obbligatorio, ragioni del diniego della relativa autorizzazione da parte del giudice che pure aveva formato oggetto di richiesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07