CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 1990
Cassazione n. 20426/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano ha confermato la pronuncia, in data 19 gennaio 2021, con cui il Tribunale aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui all'art. 18 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 contestati ai capi a) e b) della rubrica nonché della contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di giorni 20 di arresto ed euro 200,00 di ammenda. )of Secondo le conformi valutazioni dei giudici di merito, l'imputato, aveva collaborato alla realizzazione pratica e al buon esito di due riunioni, tenutesi in data 1 dicembre 2018 (capo a) ed in data 6 marzo 2019 (capo b), in luogo pubblico senza darne comunicazione almeno tre giorni prima al Questore ed aveva, il giorno 8 marzo 2019, senza licenza dell'autorità, accesso un fumogeno lungo una via pubblica dove vi era adunanza di persone gettandolo in direzione di un cameramen. 2. Ricorre avverso la sentenza Maffei, per il tramite del difensore,di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando, a sostegno della richiesta di annullamento, due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denunzia violazione di legge in ordine alla sussistenza della fattispecie di reato prevista dall'art. 18 r.d., 18 giugno 1931, n. 773. La Corte territoriale è pervenuta al giudizio di colpevolezza dell'imputato attraverso una interpretazione della nozione di "promotore" contenuto nella norma incriminatrice estesa fino al punto di ricomprendere la collaborazione alla realizzazione pratica ed al buon esito della manifestazione. In tal modo, è stata ignorata la sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 1979 che, occupandosi di una fattispecie identica, ha precisato che non è possibile equiparare agli oratori, pur partecipanti attivi alla riunione in luogo pubblico nella consapevolezza del mancato avviso al Questore, ai promotori negligenti. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge penale con riferimento all'art. 703 cod. pen. Nella motivazione della sentenza difetta la necessaria valutazione, ulteriore rispetto all'accertamento del fatto, sulla sussistenza di un concreto pericolo per la pubblica incolumità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che "promotore" di una riunione in luogo pubblico o di un corteo per le pubbliche vie non è soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica del progetto ed al buon esito della manifestazione, partecipando alla fase preparatoria della medesima. In quest'ottica si è affermato che ha agito come "promotore" ai fini della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 18 r.d., 18 giugno 1931, n. 773:- il soggetto riconosciuto "leader" del gruppo, che aveva intrattenuto un'interlocuzione con le forze dell'ordine, non casualmente rivoltesi a lui per ottenere informazioni sui motivi e sulle condizioni di regolarità dell'adunata. (Sez. n. 35493 del 17/11/2020, Limido, Rv. 280200); - colui che durante un corteo, aveva, con il megafono, "gridato le ragioni della manifestazione", impartito ai partecipanti le istruzioni, preso i contatti con gli agenti operanti sul posto per concordare il successivo svolgimento, e rilasciato interviste in nome del gruppo ai giornalisti presenti (Sez. 1, n. 42448 del 21/10/2009, Corradini, Rv. 245561); - il partecipante ad un corteo che esercitava la funzione di guida e di attuazione di un così detto servizio d'ordine (Sez. 1, 8 giugno 1995, Messina, RV 202118) o che aveva incitato i partecipanti a manifestare (Sez. 1, 4 luglio 1977, Cappelletti, RV 137319). In precedenza si era chiarito che nella nozione di "promotore" andava compreso non solo l'ideatore di una pubblica riunione o manifestazione non autorizzata, ma anche colui che si sia attivato per la sua riuscita, non essendo necessario che egli sia anche l'organizzatore e che abbia rispetto agli altri 3 partecipanti una funzione di preminenza con poteri decisionali (Sez. 1, 17 aprile 1973, Bernardini, RV 126175) atteso che "le espressioni promotori e indetta, contenute nel menzionato articolo 18, si riferiscono, nell'accezione lessicale, non ad una preventiva organizzazione o a una predisposta preparazione, ma soltanto al far nascere l'adunanza, al far sì che essa si verifichi" (Sez. 1, 14 febbraio 1966, Martino, RV 101212). 1.2. L'esaminata opzione ermeneutica non è stata smentita o messa altrimenti in crisi dalla sentenza della Corte costituzionale citata dalla difesa ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], nella pronuncia n 11 del 1979, non si è occupata della nozione di "promotore", ma ha ritenuto contrari ai principi costituzionali in tema di responsabilità penale nonché al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 l'equiparazione ai "promotori della manifestazione non autorizzata", su cui incombe il dovere del preventivo preavviso, dei "partecipi che hanno preso la parola", censurando la disparità di trattamento rispetto ai "partecipi silenti" non punibili e ciò perché "la presunzione o la supposizione ... di accordo con i promotori, non solleciti di dar preavviso della riunione, cui conferirebbe sostanza la conoscenza, negli oratori non promotori, del mancato preavviso, non equivale di per se stessa a piena prova e, pertanto, non giova, vuoi sul piano normativo vuoi nell'area dell'istruzione probatoria, ad equiparare gli oratori consci del mancato preavviso ai promotori negligenti, senza negar rispetto all'art. 27, comma secondo".In una condizione affatto diversa dal semplice partecipe, "attivo" o "silente", del tutto assimilabile a quella del "promotore", si trova invece, chi, come accertato a proposito dell'odierno ricorrente nel caso in verifica, aveva predisposto tutto quanto necessario per organizzare, sia pure estemporaneamente, un corteo senza chiedere il necessario preavviso, non solo portando con sé, all'interno di un borsone, il megafono e gli striscioni utilizzati ed esposti durate la manifestazione, ma prendendo la parola per divulgare le ragioni dell'iniziativa così da incitare alla partecipazione. 2. il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato, oltre che generico e privo di confronto con l'apparato argomentativo della decisione. Secondo l'accertamento dei giudici del merito, ancorato al materiale probatorio acquisto, Maffei, come contestatogli, aveva acceso un fumogeno per poi lanciarlo contro il reporter Boldrin al chiaro scopo di indurlo ad allontanarsi dal luogo della manifestazione, Il destinatario del gesto ha precisato che il fumogeno era caduto davanti ai sui piedi. Sussistono, pertanto, tutti gli estremi della condotta sanzionata dall'art. 703 cod. pen. Tale norma incriminatrice, nel vietare le accensioni ed esplosioni pericolose, configura un reato di pericolo la cui consumazione postula la possibilità concreta che l'accensione - per quanto qui interessa - di un fumogeno sulla pubblica via (senza la predisposizione delle cautele imposte a chi chieda e ottenga la prescritta autorizzazione) sia idonea a compromettere l'incolumità delle persone (Sez. 1 n. 1321 del 18/11/1994, Rv. 200232). Anche l'accensione di un comune artificio fumogeno, a distanza ravvicinata dalle persone, come avvenuto nel caso di specie, può essere lesiva della incolumità dei presenti, e dunque rientra nelle condotte vietate dalla norma incriminatrice. La sentenza impugnata ha correttamente fondato la valutazione sulla pericolosità concreta della condotta posta in essere dall'imputato (consistita nell'accensione di un congegno pirotecnico, che sprigionava fumo e scintille e nel successivo lancio contro un fotoreporter che seguiva la manifestazione), oltre che sulla natura di fuoco d'artificio perché fabbricato con polvere pirica del congegno, su di un giudizio di fatto - insindacabile in sede di legittimità - formulato sulla scorta della circostanza, obiettivamente riscontrata dalle immagini riprese dalla polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni rese dal reporter, che quest'ultimo e le persone che nell'occasione lo attorniavano avevano dovuto spostarsi per evitare di essere attinte dalle scintille o intossicate dal fumo rilasciati dall'artifizio che il Maffei aveva lanciato verso di loro.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 marzo 2022. Il Consigliere esten