CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31634/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/semtite le conclusioni del PG esIYAN:k urvv. "44.1" Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], a cui l'Amministrazione penitenziaria aveva negato la possibilità di un colloquio telefonico con la sorella Teresa, anch'ella detenuta in regime di cui all'art. 41-bis, I. 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, ord. pen.) presso l'Istituto penitenziario di L'Aquila. Si è già sancito in altro procedimento il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad avere un colloquio mensile con la sorella Teresa. Nell'ordinanza del Tribunale del 24 giugno 2021 si è stabilito che il detenuto ha un diritto soggettivo ad intrattenere colloqui mensili anche con la sorella detenuta e che tale diritto non può essere subordinato al parere della Direzione distrettuale antimafia. La presenza di un giudicato sul colloquio visivo o sul colloquio telefonico in "video conferenza" estende i suoi effetti anche sul colloquio telefonico "sostitutivo", oggetto del presente procedimento, e il parere della Direzione distrettuale non è necessario per il colloquio mensile visivo o in videoconferenza "sostituiti" 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della giustizia, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Sassari non ha considerato il parere della competente Direzione distrettuale antimafia sul semplice assunto della sua supposta superfluità ed eccentricità, senza neppure valutare nel merito il contenuto. E ha omesso di prendere in esame l'orientamento interpretativo espresso dalla Corte di cassazione - sez. I, n. 29007 del 2021 - che ha ritenuto incompatibile con il regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. il diritto del detenuto che si trovi soggetto a tale regime al colloquio con familiari che siano al pari detenuti e sottoposti al regime differenziato del menzionato art. 41-bis. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. È illegittima l'affermazione che si sia formato un giudicato sulla statuizione, assunta in altro procedimento, del diritto dell'interessato allo svolgimento del colloquio con la sorella. Ciascuna richiesta di colloquio del detenuto in regime differenziato con un familiare pure detenuto e sottoposto al medesimo regime è vicenda a sé e la sua valutazione non può appiattirsi su quella intervenuta in relazione ad una istanza precedente. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il tema del diritto al colloquio con i familiari del detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. merita una precisazione di premessa. È stato già affermato nella giurisprudenza di legittimità che l'esercizio del diritto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito dallo stato di detenzione del familiare e, in specie, dalla sottoposizione dello stesso al regime differenziato, come è nel caso in esame. Si è infatti stabilito che "la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica - Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417 -. Questo orientamento, che muove dal bisogno di rinvenire un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti, merita di essere condiviso e non può quindi essere accolta l'opposta soluzione, pur prospettata nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui non trova applicazione, per il caso in cui il familiare sia detenuto sottoposto al regime differenziato, il principio "secondo cui il detenuto ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere, in generale, autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto- delle restrizioni che derivano dall'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 -Sez. 1, n. 29007 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], G., n.m. 2. Il riconoscimento del diritto al colloquio con i familiari anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di ciii all'art. 41 -bis ord. nen. non può però risolversi nello svilimento delle esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenziato. Si tratta, come prima si è detto, di un difficile punto di equilibrio tra il soddisfacimento di dette esigenze e il rispetto di un diritto della persona. Quel punto di equilibrio non può dirsi acquisito e stabilizzato unicamente nell'affermazione di principio in ordine alla compatibilità del colloquio con il regime detentivo differenziato a cui siano sottoposti entrambi i soggetti. Occorre piuttosto ricercarlo in concreto per mezzo di una attenta considerazione di tutti gli elementi rilevanti. In questa direzione va intesa la disposizione di cui all'art. 16.1. della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126 per la parte in cui prescrive, in riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, "che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione". La prescrizione giova ad un esame quanto più completo possibile della vicenda in cui si colloca l'esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione del soggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza. 3. Dall'affermazione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] al colloquio mensile anche con la sorella detenuta in regime differenziato, contenuta in un precedente provvedimento del Tribunale di sorveglianza, non può derivare la conseguenza che il colloquio telefonico sostitutivo debba aver luogo senza una preliminare considerazione di tutti gli elementi che concorrono a definire il punto di equilibrio con le esigenze di sicurezza. Proprio il fatto che è riconosciuta l'ammissibilità del colloquio anche con il familiare detenuto in regime differenziato impone di verificare, di volta in volta, che non ricorrano elementi impeditivi all'esercizio del diritto al colloquio. poi improprio attribuire alla precedente ordinanza sul colloquio visivo le caratteristiche del giudicato, come ha fatto il Tribunale di sorveglianza, perché i provvedimenti che intervengono in questa materia non sono strutturalmente in grado di resistere alla sopravvenienza di elementi nuovi o anche solo successivamente conosciuti. Non vi sono allora ragioni perché l'ammissione al colloquio telefonico, anche sostitutivo, con un familiare detenuto in regime differenziato possa essere disposta senza la doverosa considerazione dei contenuti del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia competente, secondo quanto previsto dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017.4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di S