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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 19092/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano - sotto il profilo della violazione di legge e della carenza di motivazione - la presunta inottemperanza della polizia giudiziaria all'obbligo di annotazione delle operazioni di identificazione espletate in data 26 dicembre 2021, devono ritenersi, rispettivamente, non consentito e manifestamente infondato; considerato che la violazione degli artt. 357 e 349 cod. proc. pen. non risulta previamente dedotta in appello, di modo che la specifica eccezione risulta inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, in ogni caso, la Corte di appello offre sufficiente motivazione in ordine all'andamento delle investigazioni, richiamando le dichiarazioni della persona offesa, che aveva compiuto un riconoscimento fotografico la sera stessa del delitto ed era poi tornata il giorno successivo in Questura per formalizzare gli atti (p. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano - sotto il profilo della violazione di legge e della carenza di motivazione - la presunta inottemperanza della polizia giudiziaria all'obbligo di annotazione delle operazioni di identificazione espletate in data 26 dicembre 2021, devono ritenersi, rispettivamente, non consentito e manifestamente infondato; considerato che la violazione degli artt. 357 e 349 cod. proc. pen. non risulta previamente dedotta in appello, di modo che la specifica eccezione risulta inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, in ogni caso, la Corte di appello offre sufficiente motivazione in ordine all'andamento delle investigazioni, richiamando le dichiarazioni della persona offesa, che aveva compiuto un riconoscimento fotografico la sera stessa del delitto ed era poi tornata il giorno successivo in Questura per formalizzare gli atti (p. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19092/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris