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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 20546/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, N, RG 43146/2022 Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, che ha contestato il preliminare giudizio di inammissibilità dei ricorsi ed ha allegato certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono — con un'unica impugnativa per mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato - anche agli effetti civili - la condanna per il reato di concorso in furto in abitazione aggravato; Preso atto del certificato di morte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, quanto agli altri ricorrenti, che il primo motivo di ricorso, con cui si denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imputati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto ed aspecifico, in quanto privo di confronto con l'ampio costrutto della decisione avversata ( cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod.pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si v. pagg 5 e 6 della sentenza impugnata); né i ricorsi chiariscono quali sarebbero le ragioni per cui, in relazione a ciascuno degli imputati, la recidiva andrebbe esclusa; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, invece, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato quanto alla posizione del defunto [OSCURATO:PERSONA]; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], in quanto il reato è estinto per morte dell'imputato.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, N, RG 43146/2022 Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, che ha contestato il preliminare giudizio di inammissibilità dei ricorsi ed ha allegato certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono — con un'unica impugnativa per mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato - anche agli effetti civili - la condanna per il reato di concorso in furto in abitazione aggravato; Preso atto del certificato di morte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, quanto agli altri ricorrenti, che il primo motivo di ricorso, con cui si denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imputati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto ed aspecifico, in quanto privo di confronto con l'ampio costrutto della decisione avversata ( cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod.pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si v. pagg 5 e 6 della sentenza impugnata); né i ricorsi chiariscono quali sarebbero le ragioni per cui, in relazione a ciascuno degli imputati, la recidiva andrebbe esclusa; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, invece, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato quanto alla posizione del defunto [OSCURATO:PERSONA]; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], in quanto il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore
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