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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2024

Cassazione n. 34106/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 12383/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato dì cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata e proposta per ragioni in fatto.

Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice ed, in modo particolare, alía mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore - Il P n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 12383/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato dì cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata e proposta per ragioni in fatto. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice ed, in modo particolare, alía mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore - Il P n
Sentenza Cassazione n. 34106/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris