CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 28611/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la sentenza della Corte di appello di Napoli in 14/04/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa Corte di appello di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensidell’art. 599 bis cod. proc. pen., riformava la sentenza del Tribunale di Napoli indata 16/12/2024 che aveva condannato gli odierni ricorrenti per i delitti diriciclaggio e ricettazione, in concorso (capi a) e b) e di ricettazione di cui al capoc) il solo Bianco, rideterminando il trattamento sanzionatorio.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Bianco e Rispolicon distinti atti deducendo, il primo, il vizio della sentenza con riserva di motivi;il secondo nullità della sentenza in relazione all’affermazione di responsabilità peril delitto di ricettazione laddove il Rispoli, nel giudizio di secondo grado, avevaaffermato di essere autore del furto.I ricorsi sono proposti per motivi non consentiti e devono, pertanto, esseredichiarati inammissibili.Il giudice di appello ha determinato la pena in conformità con l’accordo raggiuntodalle parti, pertanto nessuna questione può essere proposta dai ricorrenti sulgiudizio di responsabilità.Ed invero, questa Corte ha già affermato, in relazione all'identica fattispecie dicui all'art. 599, cod. proc. pen., poi abrogato dal decreto-legge n. 92 del 2008, esuccessivamente reintrodotto nel nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen. dalla legge23 giugno 2017, n. 103, che, quando il giudice di appello abbia raccolto lerichieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possonodedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa aimotivi rinunciati(Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Rv. 275234; Sez. 3, n. 19983del 09/06/2020, Rv. 279504).Ne consegue, pertanto, che i motivi di ricorso sono inammissibili perché genericie manifestamente infondati.Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensidell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]