CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13423/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 10 novembre 2020, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Bergamo datata 9 febbraio 2012, con la quale [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della fallita "[OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l.", era stato dichiarato responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale (artt. 223,. comma 1, e 216, comma 1, n. 2, I.fall.) e condannato alla pena di anni due di reclusione, nonché alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, I.fall. per la durata di anni dieci, riduceva la durata di queste ultime in anni quattro, confermando l'impugnata sentenza nel resto. 2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Brescia, ha proposto ricorso il Chiera, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 192, 533 e 546 c.p.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere la Corte di appello omesso di considerare che lo stesso curatore fallimentare, nella relazione ex art. 33 I.fall., aveva evidenziato la necessità di ulteriori accertamenti nella sede della fallita per verificare l'effettiva estensione della lacuna documentale di cui all'imputazione, così non potendosi ritenere integrato il criterio di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p.; inoltre, con riguardo specifico all'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha del tutto ignorato anche le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, il quale aveva chiarito che la cattiva tenuta delle scritture contabili della cooperativa a partire dall'esercizio 2008 era da imputarsi al degenerare dei rapporti con il consulente fiscale della società, il quale, non veniva regolarmente pagato, con conseguente carenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'imputazione in capo all'odierno ricorrente; peraltro, non è stata accolta la richiesta di rinnovazione istruttoria in merito ai rapporti tra la società ed il proprio consulente; 2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 192, 533, 546 c.p.p., 216 e 217 I.fall. e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per non avere la Corte territoriale riqualificato i fatti di cui all'imputazione nella più mite ipotesi di bancarotta documentale semplice, atteso che non sono enriersi nel compendio probatorio elementi atti a dimostrare l'intento fraudolento dell'imputato, con precipuo riferimento alla consapevolezza dell'impossibilità di ricostruzione del movimento degli affari della fallita, e che comunque, nonostante la irregolare tenuta delle scritture contabili, la curatela sia riuscita a tracciare tutte le operazioni gestorie relative alla cooperativa di cui trattasi, sicché, in base al principio di diritto espresso dalla sentenza n. 38302 del 2016, si configurerebbe la sola ipotesi delittuosa di cui all'art. 217 I.fall. e in tal caso si dovrebbe rilevare il decorso del termine massimo di prescrizione in data precedente alla pronuncia della sentenza di appello; in subordine, va accolta la richiesta di rimessione in termine per la sospensione del processo con messa alla prova;2.3. con il terzo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt.192 e 546 c.p.p. e il vizio di motivazione (art. 606, connma 1, lett. e), c.p.p.) in punto di dosimetria sanzionatoria, con specifico riferimento al rifiuto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, rifiuto motivato soltanto in base al rinvenimento di un precedente penale nel certificato del casellario del Chiera, senza indicare le ragioni per cui un precedente datato e di natura disomogenea rispetto all'attuale contestazione sia stato ritenuto ostativo alle concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. Inoltre, anche l'ulteriore argomento a sostegno del censurato diniego, ossia la sistematica omissione del versamento dei contributi previdenziali a partire dal 2005, anno in cui la società fallita versava ancora in condizioni floride, non pare supportato da alcuna prova concreta, ma anzi essendo smentito dalla mancata insinuazione al passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.4. con I quarto, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) e il vizio di motivazione totalmente assente (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in relazione alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, siccome reiterata dalla difesa Chiera nel corso del giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome generico e,comunque tmanifestamente infondato. 1.Del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta il primo motivo di ricorso. Ed invero, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto degli elementi di responsabilità nei confronti dell'imputato, vero dominus- come dallo stesso ammesso- della società dichiarata fallita in data 4.2.2010, laddove ha evidenziato che all'atto del fallimento la curatela rinvenne parte della contabilità presso la sede legale e altra parte consegnata dagli amministratori della fallita; il curatore, in particolare, non rinvenne la contabilità successiva al 31 Dicembre 2007 -fatta eccezione per una situazione economico patrimoniale del 2008 sulla base delle fatture emesse e ricevute nel periodo- e segnatamente la documentazione contabile relativa alle fatture emesse nell'anno 2009, il libro giornale relativo alle annualità precedenti al 2007, i mastri dei clienti e fornitori partitari di contabilità generale. Tali risultanze danno adeguatamente conto dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato in contestazione. 1.1. Per quanto concerne l'elemento oggettivo, il ricorrente reitera in questa sede la censura relativa all'attività del curatore, che si sarebbe espressamente riservato di verificare nel prosieguo della procedura la necessità di acquisire ulteriore documentazione di utilità per la curatela, documentazione questa non reperita. Sul punto, immune da censure appare, invece, la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto irrilevante un addebito al curatore teso a sollevare da responsabilità gli amministratori per il modo in cui è stata tenuta la contabilità, costituendo precipuo obbligo dell'amministratore quello di mettere a disposizione della curatela i libri e le scritture contabili della società fallita, e laddove la documentazione consegnata al curatore sia parziale e insufficiente alla ricostruzione del patrimonio del movimento degli affari nulla può essere rimproverato agli organi fallimentari, tanto più nel caso in cui non si indicano quali specifici documenti contabili la curatela avrebbe potuto acquisire ed il luogo di custodia delle scritture mancanti. Invero, le attività a cui è tenuto il curatore fallimentare di ricostruire la "situazione" della società e le ragioni del fallimento non possono in alcun modo surrogare quelle incombenti sull'amministratore della società fallita, in virtù di precisi obblighi di legge ed in primis quello di cui all'art. 2214 c.c. della tenuta dei libri contabili e, quindi, del puntuale aggiornamento dell'esercizio corrente, della veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili nonché della loro conservazione, preordinata alla consultazione degli stessi. È, dunque, configurabile il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella condotta di un amministratore di società dichiarata fallita che non consegni la documentazione contabile al curatore, impedendo allo stesso la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della società, sicchè le lacune contabili non possono che essere riferite all'amministratore e non già al curatore che non abbia, in mancanza di evidenze specifiche, la disponibilità dei libri contabili medesimi. 1.2. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo n. 2, L. fall, richiede il dolo generico, ossia la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio (Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013 Rv. 258982). Sul punto, immune da censure si presenta la valutazione della Corte territoriale che ha ravvisato l'elemento soggettivo nella condotta dell'imputato che teneva regolarmente le scritture contabili sino al 2007, per poi omettere l'aggiornamento delle stesse a partire dal 2008 in epoca vicina al fallimento. Peraltro, i dedotti rapporti tesi con il commercialista non valgono ad escludere la responsabilità dell'imputato, alla luce dei principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore e - nel caso di bancarotta impropria - gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, non vanno esenti da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche (commercialista), dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità (Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993, Rv. 197268). 2. Manifestamente infondato, sulla base di quanto già evidenziato, si presenta altresì il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della mancata riqualificazione dei fatti di cui all'imputazione nella più mite ipotesi di bancarotta documentale semplice. La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n, 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630). 2,1. Sul punto, non merita alcuna censura la valutazione della Corte territoriale, che ha ravvisato nel caso in esame il dolo generico della fattispecie di cui all'art. 216 L.Fall., escludendo la ricorrenza del reato di cui all'art. 217 L.Fall., tenuto conto che la lacunosità delle scritture contabili e l'omesso aggiornamento delle stesse a partire dal 2008, non può essere spiegata con una semplice superficialità o scarsa dimestichezza dell'organo amministrativo nella gestione contabile della società, ma con la deliberata consapevolezza di rendere intellegibile il reale andamento economico finanziario della società stessa. Costituiscono riprova di tale assunto, secondo la sentenza impugnata, la corretta tenuta della contabilità sino al 2007 e la confusione insorta solo in un momento successivo, non lontano dal fallimento, in coincidenza peraltro con alcune anomalie contabili riscontrabili innanzitutto con la compilazione di• un duplice bilancio dell'esercizio del 2007. Con il secondo bilancio relativo, di migliore apparenza rispetto al primo, la gestione contabile della società si è posta nel solco della libertà di ogni obbligo contabile, ostentata dall'organo amministrativo fin dall'inizio del 2008 e che ha trovato manifestazione anche nella presentazione per lo sconto presso le banche di fatture di sconosciute dagli apparenti destinatari creditori. All'uopo, inoltre, la Corte territoriale non ha mancato di sottolineare la circostanza secondo cui nel settembre del 2007 i Chiera costituirono altra società alla quale cedettero sostanzialmente l'attività ella società poi fallita e verso la quale furono dirottati i clienti di quest'ultima. In tale contesto, pertanto, non può dubitarsi della ricorrenza del dolo generico del reato di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 /1 n. 2 L.Fall. 3. Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio e di diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche. In proposito occorre evidenziare come si presenti immune da censure la valutazione delta Corte territoriale, che ha ritenuto ostativi alla concessione del beneficio, il precedente penale di indubbio rilievo gravante sull'imputato e la generale condotta imprenditoriale dello stesso imputato, caratterizzata, come emerge dalla relazione del curatore, anche per la metodica omissione, a far tempo dal 2005, dei versamenti dovuti per imposte e contributi e questo pur a fronte di una situazione economica, riferita a quegli anni, di successo sul mercato. La sistematica violazione degli obblighi incombenti sull'amministratore, quindi, è stata ritenuta esplicativa di un atteggiamento del Chiera sostanzialmente contrario alla deontologia professionale rilevante sulla valutazione della sua personalità in termini negativi. All'uopo va segnalato che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639), all'evidenza non rinvenuti nella fattispecie dai giudici di merito. La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737). 4. Del tutto generico si presenta, infine, il quarto motivo di ricorso circa la mancata risposta alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non confrontandosi l'imputato con la motivazione della sentenza impugnata in merito al precedente penale, " di indubbio rilievo", da cui risulta gravato, in relazione alla pena irrogata dai giudici di merito di due anni di reclusione 5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15.2.2022 Il