CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 29531/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui il difensore si duole della non esplicitazione dei criteri cli valutazione delle prove e invoca la declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e in via subordinata l'esclusione della recidiva sono manifestamente infondate e aspecifiche. E ciò alla luce delle argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, relative alla responsabilità dell'imputato, che, sorpreso nella disponibilità di un coltello con lama di cm. 71 non ne giustificava nell'immediatezza il possesso; nonché alla luce di quelle concernenti il trattamento sanzionatorio, che non contemplano un aumento di pena per una recidiva non contestata e, trattandosi di contravvenzione, neppure configurabile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.