CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 09979/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il capo B) dell'imputazione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 6 ove la Corte d'appello con congrua motivazione ha argomentato diffusamente in ordine all'attendibilità e precisione della individuazione operata dalla p.o.) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto inoltre che il dato della prossimità temporale tra il reato di furto e quello di indebito utilizzo della carta bancaria è dato fattuale e logico idoneo a collegare, in assenza di elementi di decisiva valenza, la pregressa condotta furtiva a quella temporalmente coeva di uso del compendio sottratto; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]