Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01763/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1074-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] al ELLO - C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 32, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale; - controricorrente - avverso la sentenza n. 553/2021 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 24/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad IVA per l'annualità 2009; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che l'apposizione della clausola franco destino autorizza la presunzione che il corrispettivo della merce incorpora gli oneri del trasporto, che pertanto concorrono a formare la base imponibile della fattura.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava istanza di definizione agevolata del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamentava la violazione del combinato disposto degli artt. 2697, 2727, 2729, cod. civ.; 9 e 69 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la sentenza dalla [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che la semplice inclusione della clausola "franco destino" nelle fatture di trasporto emesse e registrate in regime di esenzione IVA fosse sufficiente a far presumere Ric. 2022 n. 01074 sez.

MT - ud. 15-12-2022 -2- l'inclusione delle spese di trasporto nella base imponibile, sempre ai fini IVA, delle merci importate da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente assoggettamento della prestazione complessa, di vendita e trasporto, a un'unica imposta sul valore aggiunto, gravante sulle parti del contratto di compravendita.

Considerato che la parte contribuente, con istanza del 7 dicembre 2022, ha chiesto la definizione agevolata del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022; ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022, sia con riferimento alla pendenza della lite sia con riferimento al valore della causa P.Q.M. sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e rinvia a nuovo ruolo dinanzi alla sezione tributaria.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1074-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] al ELLO - C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 32, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale; - controricorrente - avverso la sentenza n. 553/2021 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 24/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad IVA per l'annualità 2009; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che l'apposizione della clausola franco destino autorizza la presunzione che il corrispettivo della merce incorpora gli oneri del trasporto, che pertanto concorrono a formare la base imponibile della fattura. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava istanza di definizione agevolata del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamentava la violazione del combinato disposto degli artt. 2697, 2727, 2729, cod. civ.; 9 e 69 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la sentenza dalla [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che la semplice inclusione della clausola "franco destino" nelle fatture di trasporto emesse e registrate in regime di esenzione IVA fosse sufficiente a far presumere Ric. 2022 n. 01074 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- l'inclusione delle spese di trasporto nella base imponibile, sempre ai fini IVA, delle merci importate da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente assoggettamento della prestazione complessa, di vendita e trasporto, a un'unica imposta sul valore aggiunto, gravante sulle parti del contratto di compravendita. Considerato che la parte contribuente, con istanza del 7 dicembre 2022, ha chiesto la definizione agevolata del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022; ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022, sia con riferimento alla pendenza della lite sia con riferimento al valore della causa P.Q.M. sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e rinvia a nuovo ruolo dinanzi alla sezione tributaria. Così deci