CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32142/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciare la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 885/2016 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Pisa, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Livorno (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62R25 E625 K), unitamente ma con poteri disgiunti, all’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75A23 E625 P), quest’ultimo con studio in Roma, alla Via degli Scipioni n. 268/a. - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 965/29/2015 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 28 maggio 2015, non notificata. LETTE le motivate conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], depositate il 12 settembre 2022, che ha chiesto l’accoglimento del primo e del quarto motivo del ricorso, dichiarando assorbiti il secondo ed il terzo. U DITA la relazione svolta all’udienza del 4 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 145/2/2012 dellaCommissione tributaria provinciale di Pisa, così riformando detta pronuncia con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente avanzato contro l’avviso di riliquidazione dell’imposta di registro n. 20081T004508000, che aveva rettificato nella somma di 1.000,000,00 € il valore dei beni immobili compravenduti, che era stato indicato dalle parti nel rogito notarile del 2008 nell’importo di 100.000,00 €. [OSCURATO:PERSONA] dell’appello, in particolare, reputava legittima la valutazione operata dall’Ufficio circa il valore dei beni in base ai parametri ivi indicati (ubicazione, valore medi di mercato e stima peritale del Comune di Calci per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria), richiamando sul punto la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’edificabilità dei suoli, ai fini fiscali, non è condizionata dall’approvazione da parte della regione degli strumenti urbanistici e dei relativi piani attuativi, dovendo il prelievo fiscale adeguarsi alle variazioni del valore dei suoli, le quali progrediscono, in parallelo, dal sorgere della mera aspettativa dello ius edificandi , considerando la vocazione edificatoria di un bene anche prima del completamento delle relative procedure. 2.La ricorrente impugnava detta pronuncia con ricorso notificato tramite servizio postale e posta elettronica il 28 dicembre 2015, formulando quattro motivi di impugnazione; 3.L’Agenzia delle Entrate notificava in data 8/9 febbraio 2016, tramite servizio postale, controricorso concludendo per il suo rigetto; 4. Con il primo motivo di ricorso l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., « la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio: violazione dell’art. 160 c.p.c. e dell’art. 7, co. 6, legge n. 890/1982»(v. pagina n. 14 del ricorso), premettendo di non essersi costituita nel giudizio di secondo grado ed assumendo la nullità della notifica dell’appello, siccome «effettuata nelle mani del c.d. addetto alla casa, che ha firmato la relata, ma non è stato identificato, rendendo così impossibile avere contezza su chi fosse (id est rendendo assolutamente incerto il destinatario della notifica)», senza peraltro che vi sia traccia della raccomandata informativa di cui all’art. 7 della legge 890/1982; 5. Con il secondo motivo di ricorso la società ha lamentato, sempre in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., «la nullità dell a sentenza impugnata per violazione dell’art. 346 c.p.c. e dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992» (v. pagina n. 18 del ricorso) per non aver il Giudice dell’appello esaminato le eccezioni, avanzate in primo grado e non esaminate dal primo Giudice in quanto assorbite nella valutazione posta a base della decisione assunta, concernenti il vizio di carente motivazione dell’atto e prova della pretesa in relazione a quanto stabilito dall’art. 52, co. 2 bis, d.P.R. n. 131/1986, nonché per la mancata verifica di congruità del corrispettivo pattuito e l’errata indicazione del diverso valore attribuito al terreno; 6. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, questa volta in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., assumendo la violazione degli art. 51, co. 3, e 52, co. 2, del d.P.R. n. 131/1986, avendo la Commissione regionale compiuto il suddetto errore di diritto nella parte in cui ha ritenuto corretta la valutazione operata dall’Ufficio, in quanto non eseguita secondo i criteri stabiliti dalle suddette disposizioni, senza peraltro spiegare le ragioni per cui era addivenuto alla determinazione del valore indicato nell’atto impugnato; 7. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso la contribuente ha criticato la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., sostenendo la violazione degli artt. 52, co. 2 bis, del d.P.R. n. 131/1986 e 7 della legge n. 212/2000, avendo la Commissione regionale ritenuto adeguata la valutazione dell’Ufficio in base, tra l’altro, ad una stima peritale del Comune di Calci, che non solo non era stata allegata all’atto ed il cui contenuto non era stato riprodotto nell’avviso impugnato, ma che addirittura era stata redatta dopo l’atto di liquidazione oggetto di causa; [OSCURATO:PERSONA] 8.la valutazione del primo motivo di ricorso risulta preliminare ed in tesi assorbente rispetto allealtre censure, in quanto attinente alla contestata regolare instaurazione del giudizio di appello, che l’istante (non costituitosi in secondo grado) assume essere avvenuta, tra l’altro, senza rispettare la previsione dell’art. 139, co. 2 c.p.c. e dell’art. 7, co. 6, della legge n. 890/1982, peraltro in termini contestati, in punto di fatto, dalla resistente; 9.per la verifica della validità della notifica del ricorso in appello e del dedotto error in procedendo occorre esaminare i relativi atti del giudizio di merito, i quali non sono stati depositati dalle parti, né risultano essere pervenuti dopo all’esito della richiesta di cui all’art. 369, co. 3, c.p.c. avanzata dalla ricorrente;