CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 02433/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Considerato che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa per due volte al ricorrente in considerazione dei reati commessi nel quinquennio successivo al riconoscimento del predetto beneficio. Rilevato che le censure del condannato risultano del tutto generiche, non confrontandosi in modo specifico con il ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione con il provvedimento impugnato e si pongono, comunque, in contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza in materia. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 2022.